Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15621 del 04/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37425-2019 proposto da:

R.N., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato NICOLETTA ANTONIETTA DONADIO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE di MATERA ASM, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO DIGIROLAMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Matera, che aveva condannato la Regione Basilicata a risarcire il danno da illegittima reiterazione di contratti a termine in favore del dipendente R.N., ha accolto l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta dall’Azienda sanitaria locale di Matera, con cui la stessa aveva contestato la propria legittimazione passiva, ritenendo che in seguito alla soppressione dell’Asl n. ***** di Montalbano Jonico, la predetta legittimazione passiva appartenesse alla neo istituita gestione liquidatoria;

la cassazione della sentenza è domandata da R.N. sulla base di un unico motivo;

l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e L.R. Basilicata n. 12 del 2008, art. 6, comma 6”; trattandosi di un rapporto cessato nel 2008, antecedentemente all’istituzione dell’ASL di Matera, avvenuta il 1 gennaio 2009 ad opera della L.R. n. 12 del 2008, il ricorrente prospetta che sia comunque quest’ultima ad essere subentrata nella gestione dei rapporti di lavoro preesistenti con la soppressa ASL n. ***** di Montalbano Jonico, in attuazione dell’art. 2112 c.c., il quale dispone che, in caso di trasferimento d’azienda, il cessionario subentra nelle obbligazioni contrattuali che trovano titolo in fatti antecedenti al trasferimento;

il motivo è infondato;

le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 10135 del 2012, cui si è conformata la successiva giurisprudenza: cfr. ex plurimis, Cass. n. 15487 del 2014; Cass. n. 2343 del 2019) si sono già pronunciate sulla questione prospettata, affermando che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle aziende sanitarie locali spetta alle Regioni in via concorrente con le gestioni liquidatorie, atteso che, una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l’ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori;

nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato corretta attuazione a tale principio di diritto, rilevando come per effetto della L.R. Basilicata n. 12 del 2008, art. 6, comma 2 in seguito alla soppressione della Asl n. ***** di Montalbano ionico, i crediti e i debiti preesistenti fossero stati trasferiti alla gestione liquidatoria, avendo, la norma regionale, escluso che gli stessi fossero posti a carico della neocostituita ASL di Matera;

pertanto, la Corte d’appello ha correttamente riconosciuto, nel caso in esame, la legittimazione sostanziale e processuale in capo alla cd. gestione stralcio, in quanto organo della Regione cui la legge ha devoluto, attraverso un prolungamento della soggettività dell’ente soppresso, la competenza a liquidare debiti e crediti relativi alla soppressa gestione sanitaria locale;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del presente giudizio come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472