LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10150/2016 R.G. proposto da:
R.A., rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Frisina, elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier, n. 43, presso lo studio dell’avv. Egidio Lizza.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 2, n. 9335/02/15, pronunciata l’08/10/2015, depositata il 26/10/2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 02 dicembre 2020 dal Consigliere Riccardo Guida.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Basile Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito l’avv. Giovanni Romano per delega scritta dell’avv. Pasquale Frisina.
Udito l’avv. Alessia Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
1. R.A., medico legale, lavoratore autonomo, impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, l’avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP, IVA, per il periodo d’imposta 2006, che recuperava a tassazione il maggior reddito di lavoro autonomo, non dichiarato e accertato in Euro 132.259,25, sulla base di indagini bancarie e, in particolare, dei versamenti su conto corrente privi di giustificazione.
2. La C.T.P. di Salerno rigettò il ricorso con sentenza (n. 26/2013) confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, innanzitutto, disattendendo un’eccezione dell’appellante, ha escluso la rilevanza, ai fini del giudizio, della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, riguardante i “prelevamenti” e non i “versamenti” in conto corrente, e, quanto ai motivi d’impugnazione, ha negato che l’interessato, gravato del relativo onere, avesse dimostrato l’irrilevanza fiscale delle rimesse di conto corrente.
3. Il contribuente ricorre per cassazione, con un motivo, e l’Agenzia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso (“Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e con l’art. 2697 c.c., nonchè con l’art. 136 Cost., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), il ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha considerato che, alla luce della sentenza n. 228 del 2014 della Corte costituzionale, non soltanto i prelievi, ma neppure i versamenti sul conto corrente possono essere equiparati ai compensi non dichiarati del professionista.
1.1. Il motivo non è fondato.
1.1.1. In passato questa Sezione tributaria (Cass. 10/02/2017, n. 3628), decidendo su analoga vicenda, riguardante i redditi non dichiarati di un lavoratore autonomo (un medico oculista), accertati dall’A.F. a mezzo di indagini bancarie, sulla premessa che la Consulta, con sentenza n. 228 del 2014, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), limitatamente alle parole “o compensi”, ritenendo che la presunzione posta dalla citata norma, con riferimento ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi, fosse “lesiva del principio di ragionevolezza nonchè della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”; indi, ha stabilito che: “In conseguenza della predetta pronuncia, pertanto, “non è più proponibile l’equiparazione logica tra attività d’impresa e attività professionale fatta, ai fini della presunzione posta dall’art. 32, dalla giurisprudenza di legittimità per le annualità anteriori” (Cass. n. 23041 del 2015), cosicchè è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale, che la citata disposizione poneva, spostandosi, quindi, sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi. Con riferimento ai versamenti effettuati dai predetti soggetti (lavoratori autonomi) sui propri conti correnti resta, quindi, invariata la presunzione legale posta dalla predetta disposizione a favore dell’Erario, che data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, superabile da prova contraria fornita dal contribuente (Cass. n. 16697/2016; Cass. n. 6237/2015 e n. 9078/2016), “il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili” (Cass. sent. n. 18081 del 2010; cfr. anche sent. n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014).”.
Nello stesso senso, da ultimo, Cass. 23/10/2020, n. 23359, ha affermato che: “(…) resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai “versamenti” effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai “prelevamenti” sui conti correnti (Cass., sez. 5, 30 marzo 2018, n. 7951; Cass., sez. 5, 26 settembre 2018, n. 22931; Cass., sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16697; Cass., 11 novembre 2015, n. 23041).”.
1.1.2. Nella specie, la C.T.R., sulla scia di tale sicuro indirizzo nomofilattico, alla stregua di un accertamento di fatto, non attinto da specifico rilievo critico, ha negato che il contribuente avesse dato prova dell’irrilevanza fiscale dei versamenti bancari.
2. Spese regolate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021