LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7493-2018 proposto da:
M.V., B.M., C.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA N. 59, presso lo studio dell’avvocato ANGELA PALMISANO, rappresentati e difesi dall’avvocato MADDALENA ALDEGHERI;
– ricorrenti –
nonchè contro AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2090/2017 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 30/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. PORRECA PAOLO;
viste le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO.
RILEVATO IN FATTO
Che:
B.M., C.T., M.V., si opponevano a cartelle notificate da Agea per il pagamento a titolo di prelievo c.d. supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, deducendo vizi di notifica delle stesse, mancanza di sottoscrizione e motivazione anche in relazione all’omessa indicazione delle procedure di rateizzazione e interessi, questi ultimi comunque non dovuti, omessa indicazione degli atti di accertamento presupposti, duplicazione del sotteso ruolo, prescrizione, decadenza, omessa specificazione dell’eventuale compensazione con i premi c.d. PAC (di politica agricola comune Eurounitaria), mancata indicazione dei distinti responsabili delle diverse fasi del procedimento;
il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione quanto ai profili inerenti alla determinazione del prelievo, affermandola; e così disattendendo l’eccezione di Agea, quanto ai motivi afferenti al successivo procedimento di notificazione ed esazione;
riguardo al residuo merito il giudice di prime cure rigettava l’opposizione osservando che:
– per le notificazioni Agea si era legittimamente avvalsa di società del gruppo Equitalia, eseguendole così con invio postale diretto, senza necessità di relata;
– concentrando Agea le funzioni di ente creditore e riscossore, l’indicazione unitaria del responsabile del procedimento era idonea anche ai fini delle fasi di emissione e notificazione della cartella a fini di esazione;
– l’omessa sottoscrizione della cartella non aveva comportato l’invalidità dell’atto in quanto univocamente riferibile all’amministrazione titolare del relativo potere;
– per la validità del ruolo e della cartella non era indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento sotteso, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze sufficienti all’individuazione di quell’atto;
– non vi era duplicazione effettiva dell’iscrizione a ruolo della debenza, posto che ad essa equivaleva quella al Registro Nazionale Debiti/senza, però, che fosse impedito l’aggiornamento degli importi;
– la decadenza del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, era inapplicabile concernendo solo i tributi;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari opponenti, articolando nove motivi.
RILEVATO IN DIRITTO Che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, c.p.c., art. 111 Cost., poichè il Tribunale avrebbe omesso di motivare o motivato apoditticamente sui motivi di opposizione afferenti a:
– inesistenza della notifica eseguita da Equitalia, s.p.a., laddove la L. n. 33 del 2009, art. 8 quinquies, commi 10 e 10 bis, permettevano ad Agea di avvalersi, anche per la notificazione della cartella, delle società del gruppo Equitalia e del Corpo della Guardia di Finanza, demandando, però, per le funzioni di ufficiale della riscossione solo a personale di quest’ultimo;
– mancanza della relata;
– mancanza dell’invio della raccomandata informativa dell’avviso di giacenza la L. n. 890 del 1982, ex art. 7;
– notifica in busta chiusa, e non in plico chiuso, delle cartelle, in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 33 del 2009, art. 8 quinquies, commi 10 e 10 bis, il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 25 e 26, artt. 115,136,148,149 e 156 c.p.c., la L. n. 890 del 1982, artt. 3, 7 e 14, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, come dedotto, Agea non avrebbe potuto demandare la notificazione delle cartelle a Equitalia, s.p.a., non rivestendo, quest’ultima, nel caso di specie, la qualifica di ufficiale di riscossione nè di concessionario, e non operando la sanatoria per raggiungimento dello scopo trattandosi, quindi, di notificazioni inesistenti perchè effettuate da soggetto non abilitato;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, la L. n. 33 del 1999, art. 8 quinquies, comma 10 bis, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, come dedotto, l’omessa indicazione dei responsabili del procedimento di emissione e notifica delle cartelle, intesi quali persone fisiche preposte alle relative attività, aveva determinato la nullità di quelle;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., art. 111 Cost., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di pronunciarsi sui motivi di:
– mancata indicazione della possibilità di procedure di rateizzazione e accesso alla sospensione dell’esecuzione;
– errata indicazione degli interessi di mora;
– mancata notifica dei sottesi accertamenti;
con il quinto motivo si prospettano l’omesso esame e motivazione sulla deduzione di mancata indicazione degli atti di accertamento sottesi e delle date di notificazione degli stessi, quali elementi necessari alla verifica della correlativa inimpugnabilità presupposta dalla tipologia di ruolo;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116, c.p.c., la L. n. 118 del 1999, artt. 1, 7 e 10, la L. n. 119 del 2003, art. 1, la L. n. 33 del 2009, art. 8 ter, quater, quinquies, il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e seguenti, la L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 7, la L. n. 241 del 1990, artt. 1 e 3, artt. 2,3,24,25 e 97 Cost., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di verificare la mancata prova della notifica degli atti presupposti;
con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 33 del 2009, art. 8 ter, quater, quinquies, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10,artt. 633 e 474 c.p.c., la L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 618 e 623, artt. 2 e 3 Cost., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che con l’iscrizione al Registro Nazionale Debiti equivalente al ruolo e, al contempo, la riscossione esattoriale mediante ruolo, si duplicavano i ruoli esecutivi, violando il divieto di doppia imposizione;
con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c) e della L. n. 33 del 2009, art. 8 ter, quater, quinquies, poichè il Tribunale avrebbe errato nel mancare di considerare che non vi erano limitazioni al richiamo effettuato alla decadenza prevista dalla prima delle norme richiamate con la censura;
con il nono motivo si prospetta, in via subordinata, la violazione del riparto di giurisdizione, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per la fase di applicazione e quindi liquidazione del prelievo, e quella del giudice ordinario per quella della riscossione, in cui si innestino motivi di opposizione esecutiva, in specie ai relativi atti, quali erano quelli dedotti nel merito per:
– impossibilità di comprendere dalle cartelle se le somme fossero al netto delle compensazioni con i c.d. premi PAC: vizio di motivazione afferente al “quomodo” esecutivo”;
– analogo vizio di motivazione sulle modalità di computo degli interessi;
– erroneità per eccesso delle somme iscritte per capitale e interessi, anche in tal caso non contestandosi i provvedimenti applicativi del prelievo; Agea è rimasta intimata.
Rilevato Che:
preliminarmente deve scrutinarsi la nona censura, sulla giurisdizione, pur formalmente subordinata al mancato accoglimento degli altri motivi;
il motivo risulta infondato alla luce del recente indirizzo espresso da Cass., Sez. U., 05/12/2018, n. 31370 e n. 31371, confermato da Cass., Sez. U., 11/03/2019, n. 6958;
nella fattispecie sottesa al precedente in parola era stata proposta opposizione esecutiva in cui erano stati richiesti accertamenti giudiziali in ordine:
a) all’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento;
b) alla nullità della notificazione;
c) alla nullità o illegittimità della cartella e/o dell’iscrizione a ruolo, per mancanza di requisiti essenziali e degli atti di accertamento presupposti e dell’indicazione del responsabile dell’emissione e notifica della cartella o per difetto di relative sottoscrizione o motivazione;
d) sopravvenuta prescrizione della pretesa di Agea ovvero decadenza della pretesa;
e) indebita richiesta ed iscrizione a ruolo degli interessi fino ad un certo tempo, e difetto di motivazione in ordine alla loro quantificazione;
f) errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi, certezza e liquidità delle somme indicate;
nell’arresto si precisa che “l’ultima delle richieste in particolare (riguardante l’errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi) comporta – attraverso una sostanziale domanda di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., – la contestazione del “quantum” accertato dall’autorità amministrativa, attraverso l’esercizio delle sue potestà pubblicheila cui verificazione attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del giudice amministrativo che, in tal modo, diventa il “dominus” dell’intera controversia, caratterizzata dall’intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi, alla luce dei criteri sopra richiamati” (pagg. 7-8);
in specie il richiamo è al “principio di concentrazione delle tutele, da questa Corte già espresso in altri settori dell’ordinamento, ma che è da intendersi come canone superiore da privilegiare ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale” (pag. 6);
logicamente, quanto alle restanti censure qui sollevate esiste un giudicato interno in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, ormai preclusivo;
per ciò che concerne il residuo merito cassatorio – premessa l’ammissibilità del ricorso per cassazione trattandosi di profili di opposizione formale (cfr. Cass., 23/04/2020, n. 8118) – vale quanto segue;
il primo e secondo motivo sono infondati;
la Corte territoriale ha motivato in misura chiaramente decifrabile, osservando che Agea si era avvalsa di Equitalia s.p.a., la L. n. 33 del 2009, ex art. 8 quinquies, comma 10 bis e che Equitalia aveva notificato mediante invio postale diretto, come permesso dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26;
questa Corte ha già affermato che nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte in cui siano applicabili, “ratione temporis”, il D.L. n. 5 del 2009, art. 8 quinquies, commi 10 e 10 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del 2009, deve riconoscersi ad Equitalia s.p.a. la qualità di soggetto abilitato alla notificazione della cartella di pagamento per conto di Agea, atteso che quest’ultima, in base alle predette disposizioni, può avvalersi, a tali fini, non solo del Corpo della Guardia di Finanza, ma anche, su base convenzionale, delle società del gruppo Equitalia, assumendo gli effetti giuridici dell’attività compiuta da queste; nè assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la qualifica di ufficiali della riscossione venga normativamente attribuita soltanto agli appartenenti al personale della Guardia di Finanza, discendendo l’abilitazione per Equitalia direttamente dalla convenzione prevista dal citato art. 8 quinquies, che costituisce norma speciale, quanto all’identificazione del soggetto abilitato alla notificazione, rispetto alla disciplina generale contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (Cass., n. 8118 del 2020, cit.; conf. Cass., 26/06/2020, n. 12926);
in questa cornice, poi, va dato parimenti seguito alla nomofilachia per cui, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, (cfr., ad esempio, Cass., 24/07/2014, n. 16949; Cass., 20/06/2017, n. 15315);
qualora infatti la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto, da parte dell’amministrazione, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinariab e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr., ad esempio, Cass., 13/06/2016, n. 12083);
dunque, nell’ipotesi, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è costituita dall’avviso di ricevimento, senz’altra necessità; e la cartella, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi, previa allegazione, di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr., ad esempio, Cass., 29/07/2016, n. 15795, Cass., 11/10/2017, n. 23902);
in altri termini, e al netto dell’evidente possibilità di far applicazione anche del principio generale di cui all’art. 156 c.p.c., non essendovi alcuno scostamento abnorme dagli schemi notificatori legali, può dirsi che:
– a differenza del Corpo della Guardia di finanza, per il quale vale l’attribuzione normativa di ufficiali della riscossione, nel caso delle società del gruppo Equitalia la fonte dell’abilitazione è la convenzione fra Agea ed Equitalia prevista dalla legge;
– il riconoscimento della qualità di soggetto abilitato in capo ad Equitalia comporta la piena applicazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per ciò che concerne le modalità della notificazione della cartella, e dunque anche la non necessità di un’apposita relata di notificazione ove a quest’ultima si provveda mediante l’invio diretto di lettera raccomandata (così Cass., n. 8118 del 2020, cit., pag. 8, che richiama altresì Cass. 19 marzo 2014, n. 6395, e Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918);
il terzo motivo è infondato;
in primo luogo, la censura contiene un profilo di inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè non riporta il contenuto “parte qua” della cartella, laddove il Tribunale (a pag. 4) ha accertato un’indicazione del responsabile del “procedimento”, non del procedimento “di iscrizione a ruolo” come affermato in ricorso;
in secondo luogo, va osservato ciò che segue;
in base al D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, quale convertito, la cartella di pagamento contiene a pena di nullità l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella;
tale disposizione va coordinata con L. n. 33 del 2009, art. 8 quinquies;
sul punto deve darsi continuità a quanto affermato da Cass. 10 novembre 2017, n. 26669: nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, poichè il procedimento di riscossione è interamente affidato al creditore Agea, l’individuazione del responsabile del procedimento coincide con l’individuazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo, in quanto la successiva emissione (e notificazione) della cartella, da parte dello stesso ente, non è che atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo;
la circostanza che la notificazione venga eseguita da Equitalia non modifica l’imputazione dell’effetto giuridico, quanto a titolarità dell’attività di notificazione, in capo ad Agea, posto che, in base alla legge, l’attività posta in essere da Equitalia s’intende come effettuazione della notifica da parte di Agea che, nell’espletamento di tale attività, “si avvale” – locuzione ampia – sulla base di convenzione, di società del gruppo Equitalia (Cass., n. 8118 del 2020, cit.; conf. Cass., n. 12926 del 2020, cit.);
il quarto e il sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili;
il Tribunale riassume i motivi di opposizione evocando la deduzione della mancata indicazione delle procedure di rateizzazione e di mancata notifica degli atti di accertamento presupposti;
in primo luogo, quindi, non vi è traccia di altre deduzioni, e in specie di quella di errata indicazione degli interessi moratori, diversa dall’errata iscrizione a ruolo degli interessi e mancata motivazione correlativa, sicchè sul punto la parte avrebbe dovuto dimostrare, come non ha fatto violando l’art. 366 c.p.c., n. 6, di averespecificatamente formulato il motivo;
il suddetto requisito di ammissibilità opera, in quanto generale, anche per gli “errores in procedendo” (cfr., ad esempio, Cass., 13/11/2020, n. 25837, Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880);
e sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, (solo) qualora riprodotti, senza fornire le puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora, infine e al contempo, senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
quanto invece all’omessa pronuncia sul prospettato vizio per mancata indicazione delle procedure di rateizzazione e per mancata notifica degli atti presupposti, oggetto di motivi di opposizione rilevati dal Tribunale, le censure sono precluse dal giudicato interno, posto che, come osservato dal Pubblico Ministero, debbono univocamente ritenersi rimesse dal Tribunale alla giurisdizione del giudice amministrativo senza che risulti impugnazione al riguardo;
in questo senso il giudice di merito, quanto all’affermazione della giurisdizione ordinaria, da una parte fa riferimento, in motivazione (pag. 3), alla fase successiva alla determinazione del prelievo e invece inerente alla fase della notificazione (da cui la rimessione dell’omessa notifica degli atti prodromici al giudice diverso), e d’altra parte rimette esplicitamente, nel dispositivo, anche i vizi, evidentemente valutati come concernenti l’esigibilità e conformazione del credito, riferiti alla procedura di rateizzazione;
il quinto motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;
la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte per cui non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del debitore e al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass., n. 8118 del 2020, cit., Cass., 11 ottobre 2018, n. 25343; Cass., 18 gennaio 2018, n. 1111; Cass., 25 maggio 2011, n. 11466);
non vi è, pertanto, un omesso esame quale dedotto, fermo l’accertamento in fatto del giudice di merito come tale insindacabile in questa sede;
seppure dovesse ipotizzarsi l’ipotesi di un vizio di sussunzione inerente all’accertamento fattuale – nella parte in cui in ricorso si argomenta dell’insufficienza del mero riferimento all’anno di riferimento del prelievo – la censura viola comunque l’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè non riporta il compiuto contenuto del “dettaglio degli importi”, impedendo il vaglio della (potenziale) decisività della prospettazione, in tesi, dell’errore in questione;
il settimo motivo è infondato;
basterà osservare che non vi è alcuna duplicazione impositiva, quale illogicamente sovrapposta da parte ricorrente a quella del ruolo, essendo indiscussa l’unicità del titolo della pretesa;
l’ottavo motivo è infondato;
la decadenza di cui all’art. 25 evocato, stabilita per la materia tributaria ed espressamente in relazione a fattispecie fiscali, non può affiancarsi alla generale prescrizione quale limite temporale di esercizio del credito, senza una esplicita base normativa che non faccia riferimento, cioè, solo alla tipologia di riscossione, bensì pure a uno specifico regime temporale preclusivo della pretesa creditoria pubblica;
del resto, questa Corte si è già espressa in ordine al perimetro propriamente tributario della norma richiamata (cfr. Cass., 08/11/2018, n. 28529);
non deve disposti sulle spese in mancanza di attività difensiva di parte intimata; raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021