Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1593 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 06506/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Ce Day Surgery s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 119, presso lo studio dell’Avv. Giulio De Cesare, difesa dell’avv. Tommaso Parisi, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8021/08/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 11 settembre 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta dalla Ce Day Surgery s.r.l. avverso il diniego di interpello disapplicativo degli oneri fiscali, previsto per le società non operative, in relazione all’anno di imposta 2012.

2. Ha rilevato il giudice di appello, premessa l’autonoma impugnabilità del diniego di interpello, che la documentata esistenza di una lite giudiziaria tra la contribuente e la proprietaria dei locali ove erano collocati beni aziendali, con rifiuto di riconsegna, palesavano la natura non attiva dell’impresa e rendevano illegittimo il disconoscimento della non operatività.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi. La Ce Day Surgery s.r.l. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che la comunicazione di risposta all’interpello disapplicativo per le società di comodo sia atto autonomamente impugnabile; e tanto sia perchè il citato atto non è compreso nel tassativo elenco previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia perchè l’avviso di accertamento successivo sarebbe impugnabile anche in assenza di preventiva contestazione della risposta all’interpello.

b. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, comma 8, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che fosse sufficiente a provare l’impossibilità di operatività la sussistenza di una controversia civile con la locatrice dei locali ove erano situati beni sociali.

2. La Ce Day Surgery s.r.l. argomenta nel controricorso l’infondatezza dell’avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto.

3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

4. Il primo motivo è infondato. In tema di elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 2144 del 30/01/2020) ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui il suddetto elenco, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi. Tra questi, questa Corte (Sez. 6-5, Ordinanza n. 32425 del 11/12/2019) ha espressamente individuato il rigetto definitivo, come nella specie, dell’istanza di interpello.

5. Il secondo motivo è fondato. La natura oggettiva delle circostanze che, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis, consente all’imprenditore di avvalersi della disapplicazione della tassazione, impone al giudice un rigoroso riscontro della non imputabilità delle circostanze dedotte alla volontà o alla responsabilità dell’imprenditore medesimo (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9852 del 20/04/2018), in ciò concretizzandosi il carattere oggettivo delle circostanze medesime, previste dalla citata norma (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 34642 del 30/12/2019). Di tale prova è onerato il contribuente. Nel caso di specie, la CTR non ha fatto buon governo di tali principi interpretativi, posto che ha attribuito valenza probatoria a una situazione di fatto – il contenuto della “comparsa di risposta e dell’istanza di chiamata in causa” (cfr. pag. 2 della sentenza), depositati in un non meglio identificato giudizio civile che vede opposta l’odierna contribuente con una terza società locatrice dei locali in cui erano conservati attrezzature aziendali – del tutto inidonea a dimostrare il requisito esonerativo previsto dalla legge: e ciò sia perchè gli atti indicati sono atti difensivi della contribuente in un processo, sono dunque da essa provenienti e, come tali, certamente non estranei al contribuente (l’esatto opposto, quindi, di quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte); sia perchè nessun accertamento risulta compiuto dalla CTR circa l’impatto quantitativo e qualitativo di tale fermo di attrezzature rispetto alla capacità della società di raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito indicati al precedente della medesima L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1. Tanto determina la falsa applicazione della normativa denunciata come lesa, con peculiare riferimento alle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari ai fini del raggiungimento di una corretta prova presuntiva, e comporta la fondatezza del motivo in esame che, ben lungi dal pretendere da questa Corte un riesame della valutazione istruttoria (come opina la controricorrente nella memoria ex art. 380bis1 c.p.c.) denuncia fondatamente la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6. Tanto determina la cassazione della sentenza impugnata con conseguente rinvio innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, in relazione al motivo accolto, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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