LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4655/2015 proposto da:
F.A., titolare della Ditta AN.PI ELECTRICAL SYSTEM di F.A. D.I., rappresentato e difeso dagli Avvocati CLAUDIO CHIARETTA, e ANDREA SALDUTTI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in ROMA, VIA LORENZO MALAGOTTI 15;
– ricorrente –
contro
ONDACOR s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante A.S., rappresentata e difesa dagli Avvocati MARINA SANDRI, ALESSANDRO PESSIONE, e DANIELA DEL BO, ed elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest’ultima, in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1450/2015 della CORTE d’APPELLO di TORINO, depositata il 23/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’Avv. ANDREA SALDUTTI per il ricorrente, che ha concluso, come in atti, per l’accoglimento del ricorso; e, per la controricorrente, l’Avv. DANIELA DAL BO, che ha concluso, come in atti, per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione, notificato in data 10.5.2011, ONDACOR s.r.l. chiedeva accertarsi l’inadempimento di F.A., titolare di AN.PI ELECTRICAL SYSTEM di F.A. D.I., nell’esecuzione di un contratto di progettazione e costruzione di un macchinario destinato alla produzione di alveari di cartone, con condanna alla restituzione in suo favore della somma versata, pari a Euro 78.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 31.1.2007 al saldo, nonchè al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
Sosteneva l’attrice che le parti si erano accordate verbalmente per l’ideazione e la costruzione di un macchinario di nuova concezione (un prototipo) in grado di garantire una produzione molto superiore a quella dei macchinari di serie. Non quantificavano invece corrispettivo nè tempi precisi di consegna, stante i rapporti fiduciari tra le parti, per cui il F. intraprendeva l’opera nel gennaio 2006 e nel novembre 2006, presso i locali della Ondacor, ne effettuava la consegna, che necessitava di adattamenti da effettuarsi in loco.
Al momento della consegna la società Ondacor versava Euro 78.000,00. Tuttavia, per la società attrice la macchina non avrebbe mai funzionato come sperato, nonostante ripetuti tentativi del F. di renderla adeguata alla produzione (la Ondacor faceva riferimento a un ATP, secondo la quale il macchinario de quo non risultava perfettamente funzionante e inidoneo a produrre in serie 5.000 pezzi orari).
Si costituiva in giudizio il F. affermando che, in realtà, tra le parti era intervenuto un accordo per la ricerca e sviluppo di un prototipo di nuova concezione: per cui la Ondacor si era impegnata a pagare le spese dell’operazione, mentre il F. avrebbe curato la parte tecnica senza assumere alcun obbligo di risultato, trattandosi di operazione la cui riuscita era aleatoria. Sosteneva di aver consegnato presso la Ondacor il macchinario ancora da finire, ma che la società attrice aveva mutato unilateralmente gli accordi e bloccato il pagamento degli acconti richiesti dal F., ritenendosi libera da ogni impegno. Sicchè la società convenuta abbandonava l’operazione, lasciando incompleto il macchinario e chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, previa risoluzione del contratto per esclusiva responsabilità di Ondacor, la condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti e pari a Euro 224.500,00.
Con sentenza n. 43/2014, depositata in data 25.2.2014, il Tribunale di Asti, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto stipulato inter partes, rigettava la domanda di Ondacor di restituzione della somma di Euro 78.000,00, nonchè le domande di risarcimento dei danni proposte da entrambe le parti. In particolare, il Tribunale riteneva che tra le parti si fosse concluso un contratto da ricondurre alla disciplina di un “contratto sui generis volto alla realizzazione di un modello industriale dotato di maggiore velocità produttiva rispetto a quella degli analoghi macchinari in uso alla Ondacor”. Secondo il Giudice di primo grado oggetto del contratto non era un prodotto già finito, precisamente individuato nelle sue caratteristiche tecniche e immesso in commercio, per cui non sussisteva una responsabilità esclusiva in capo al F.; inoltre, non erano stati stabiliti i tempi di realizzazione del macchinario. Il Tribunale escludeva l’inadempimento di entrambe le parti: l’attrice, infatti, aveva dato esecuzione all’accordo versando la somma di Euro 78.000,00, mentre il convenuto aveva realizzato il macchinario (anche se con errori) in esecuzione del progetto concordato.
Avverso la sentenza proponeva appello Ondacor (attore in primo grado), ritenendo che nella fattispecie si trattasse di normale appalto, e chiedendo (previo accertamento dello inadempimento dell’appellato) in via principale, la risoluzione ipso iure del contratto e, in via subordinata, la risoluzione ex art. 1453 c.c., del contratto medesimo, in ogni caso con la condanna del F. alla restituzione della somma di Euro 78.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi, nonchè al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
F.A. (convenuto in primo grado) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, sottolineando che il Giudice di primo grado avesse correttamente escluso l’applicazione alla fattispecie della disciplina del contratto di appalto, trattandosi di accordo volto alla realizzazione di un prototipo e, di conseguenza, privo di vincolo di risultato. L’appellato censurava la sentenza là dove ipotizzava una pari responsabilità delle parti nella mancata realizzazione del prototipo, ritenendo che il mancato completamento del macchinario fosse dipeso esclusivamente dal comportamento di Ondacor, per aver cambiato gli accordi e aver fatto mancare la provvista necessaria per il completamento del macchinario. Chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della Ondacor, con la condanna della medesima al pagamento di Euro 224.500,00, a titolo di risarcimento del danno. In via subordinata, eccepiva che Ondacor fosse decaduta da ogni azione di garanzia, non avendo effettuato, dopo la consegna, alcuna denuncia di pretesi vizi nei termini di legge.
Con sentenza n. 1450/2015, depositata in data 23.7.2105, la Corte d’Appello di Torino accoglieva il gravame dichiarando risolto il contratto di appalto; condannava F.A., titolare della ditta AN.PI ELECRICAL SYSTEM, al pagamento della somma di Euro 78.000,00, oltre interessi dal 31.7.2007 al saldo; rigettava le domande proposte dal F.. In particolare, la Corte di merito riteneva trattarsi di contratto di appalto, per cui il “risultando provato che Ondacor avesse accettato di finanziare un progetto in assenza di qualsiasi garanzia di risultato, mentre dalle testimonianze escusse risultava che le parti si fossero accordate per la realizzazione di un opus preciso, che il F. si era impegnato a realizzare con le capacità produttive che il medesimo aveva sostenuto di avere e che solo in tale caso Ondacor si sarebbe obbligata a corrisponderne il prezzo.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione F.A., sulla base di sei motivi. Resiste Ondacor con controricorso; le parti hanno, ciascuna, depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Nullità della sentenza per omessa o manifesta carenza della motivazione circa la qualificazione giuridica del contratto in violazione delle norme processuali ex art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.”, giacchè la Corte di merito aveva ritenuto che nella fattispecie fosse ravvisabile un contratto di appalto, in quanto la circostanza che il F. si fosse impegnato a studiare e realizzare un macchinario su misura per le esigenze di Ondacor e che si trattasse di un prototipo fosse del tutto compatibile con la qualificazione di un contratto di appalto. Tale motivazione, a detta del ricorrente, non consentirebbe di comprendere l’iter logico posto a fondamento della decisione. La Corte territoriale non avrebbe evidenziato alcun elemento significativo del contratto di appalto, nè indicato da quali elementi probatori avesse tratto la sua convinzione. La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad affermare una mancata deduzione di circostanze a sè favorevoli da parte del F.; mentre il Giudice d’Appello avrebbe dovuto spiegare i motivi per cui gli elementi probatori che il Tribunale aveva considerato rilevanti dovessero essere considerati diversamente, e non limitarsi ad affermarne l’inesistenza.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
1.2. – Quanto alla censura di nullità della sentenza per omessa o manifesta carenza della motivazione circa la qualificazione giuridica del contratto in violazione delle norme processuali, va posto in rilievo che costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, è applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di Cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 5 2.2015) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione (oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante: v. sub 1.4.) solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017).
A seguito della riforma del 2012 è scomparso pertanto, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, rimanendo il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. Detto controllo concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014).
1.3. – Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente (nella specie) avrebbe dunque dovuto anche specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è alcuna idonea e spcifica indicazione.
1.4. – Viene dunque affermato che:”a) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;. d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 19881 del 2014).
2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione o falsa applicazione delle regole ermeneutiche previste dagli artt. 1362 e 1371 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla qualificazione del contratto in oggetto come contratto di appalto”, osservando che, in base all’art. 1362 c.c. (a maggior ragione in assenza di contratto scritto), la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare il comportamento complessivo delle parti anche in seguito alla stipulazione dell’accordo, tenuto conto delle risultanze istruttorie emerse dal giudizio di primo grado. E, di conseguenza, tale valutazione avrebbe rivelato che i contraenti fossero consapevoli della natura innovativa del progetto e che gli accordi non prevedessero un obbligo di risultato da parte del F., non esistendo un termine di consegna, nè un prezzo finale. Si evidenzia che Ondacor, dopo aver ricevuto il macchinario presso la propria sede, consentiva al ricorrente, per circa un anno, test e aggiustamenti sullo stesso, provvedendo al pagamento della somma di Euro 78.000,00 per un macchinario che al momento della consegna non era funzionante, senza richiedere l’esecuzione di un collaudo o denunciare vizi e difetti. In sostanza, la Ondacor riceveva un macchinario non funzionante e lo pagava senza riserva poichè questi erano gli accordi: tale comportamento avrebbe denotato la consapevolezza e l’accettazione dell’ipotesi che il macchinario potesse non funzionare. Inoltre, l’interpretazione adottata dalla Corte d’Appello contrasterebbe con l’art. 1371 c.c., norma di chiusura, secondo cui ove il contratto rimanga oscuro, esso debba essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi, se a titolo oneroso.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
2.2. – La corretta qualificazione giuridica del contratto inter partes si pone quale questione preliminare e nodale per la definizione della controversia, là dove i rispettivi denunciati inadempimenti e la risoluzione del contratto, risultano compiutamente valutabili solo una volta che siano state individuate la tipologia legale di contratto effettivamente integrata e, di conseguenza, la disciplina ad esso applicabile nelle circostanze.
Peraltro, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato istituzionalmente al giudice del merito ed il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.; mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente – risolvendosi nel l’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Il sindacato della Corte di Cassazione potendo essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica di un contratto, nei sensi suddetti (Cass. n. 1054 del 2001; ex plurimis, Cass. n. 29111 del 2017; Cass. n. 420 del 2006).
2.3. – Ciò premesso, le censure del ricorrente in merito alla operata valutazione delle richiamate norme di cui agli artt. 1371 e 1362 c.c.) nella interpretazione dell’accordo tra le parti non risultano fondate.
La Corte distrettuale ha valutato compiutamente e correttamente le reciproche allegazioni delle parti, dando conto in motivazione che la Ondacor, in realtà, non avesse accettato il rischio della irrealizzabilità del commissionato macchinario, di cui era stata mostrata la effettiva realizzabilità e promesso il funzionamento nei termini sopradetti (Corte d’appello Torino, sentenza impugnata, pag. 7). Al contrario, nel caso in cui fosse stato accertato diversamente che il committente avesse assunto (non già il rischio economico della operazione, che effettivamente, in caso di appalto, grava solo sull’appaltatore e rappresenta la normale alea del contratto) bensì quella ulteriore dovuta al possibile fallimento della progettazione del prototipo, allora si sarebbe potuto concludere che, nella specie, fosse stato stipulato un accordo aleatorio non inquadrabile nello schema dell’appalto. Ma, la Corte distrettuale aveva accertato il contrario e che fin dalla genesi della contrattazione, non fosse stata prospettata l’incertezza del buon fine della progettazione, nè che il committente ne avrebbe accettato il rischio.
2.4. – Si può affermare dunque che nella sentenza impugnata siano state prese in considerazione tutte le prospettate valutazioni sulla base del materiale probatorio raccolto, e risultando correttamente svolti sia il procedimento interpretativo seguito dal giudice, sia la finale qualifcazione giuridica dell’accordo de quo in termini di contratto di appalto.
3.1. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura l'”Omesso esame, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’omessa valutazione dei reciproci addebiti di responsabilità in ordine all’inadempimento del contratto”; e deduce che la Corte territoriale, partendo dalla considerazione che si trattasse di un contratto di appalto e che fosse circostanza pacifica il mancato completamento dell’opus, concludeva nel senso che l’inadempimento fosse a carico dell’appaltatore, non risultando provato un diverso accordo.
Secondo il F. tale motivazione confonderebbe la mancata realizzazione del bene con l’inadempimento incolpevole, in quanto il fatto fondamentale, ovvero la circostanza che la mancata utilizzazione del macchinario era dipeso dalla volontà delle parti e non dava problemi tecnici. Il rischio gravante sull’appaltatore fino all’accettazione dell’opera è quello relativo al perimento del bene per motivi indipendenti dalla volontà delle parti, mentre, ove vi sia un colpevole inadempimento di una delle parti, tale giudizio deve essere dirimente rispetto a ogni altra valutazione.
3.2. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l'”Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo del giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento all’eccezione inadimplenti non est adimplendum”, giacchè la Corte di merito non esaminava l’eccezione di inadempimento tempestivamente formulata dall’odierno ricorrente. Di fronte all’affermazione della resistente di avere perfettamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto, il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto prendendere in considerazione l’eccezione formulata dal F..
In particolare, secondo il ricorrente la Corte distrettuale aveva omesso di valutare il mancato versamento degli acconti da parte di Ondacor qule causa del mancato completamento del macchinario. Il ricorrente, da parte sua, contesta viceversa che la medesima Corte avesse omesso di valutare che l’inadempimento della ricorrente fosse stato causato da precedente blocco dei versamenti da parte del committente e rispetto al quale egli aveva opposto in giudizio l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c..
3.3. – In considerazione della loro connessione logico giuridica e della specifica modalità di formulazione, i motivi terzo e quarto vanno esaminati e decisi congiuntamente.
3.4. – I motivi non sono fondati.
3.5. – A dire del ricorrente, la valutazione delle ragioni dell’inadempimento causato dal precedente blocco dei versamenti da parte del committente e rispetto al quale egli aveva opposto l’eccezione di inadempimento, avrebbe avuto precedenza logica ed assorbente rispetto alla qualificazione giuridica del contratto.
In particolare, va rilevato come la Corte di merito abbia correttamente concluso che il mancato completamento dell’opera a distanza di circa un anno di prove e modifiche fosse elemento idoneo ad integrare l’inadempimento degli obblighi di risultato gravanti sull’appaltatore. Quanto, invece, al blocco dei pagamenti da parte del controricorrente in costanza del suddetto inadempimento dell’appaltatore, il giudice di appello ha espressamente rilevato la inesistenza di accordi puntuali tra le parti circa i tempi di consegna, il prezzo e la scansione temporale dei pagamenti, sicchè non potrebbe dirsi che la Corte distrettuale avesse omesso l’esame di alcun fatto decisivo ai fini del giudizio. Dando, viceversa, conto in motivazione che non fosse ravvisabile nel contegno della Ondacor nessuna inadempienza (atteso che l’opera promessa non era stata realizzata, non si vede come poter ritenere inadempiente Ondacor la quale aveva addirittura corrisposto un lauto acconto pacificamente prima della predisposizione di parti importanti del macchinario (…) ed anche dopo gli interventi che ne sono seguiti, il macchinario non è stato assolutamente in grado di raggiungere gli standard produttivi promossi e neppure di avere caratteristiche conformi alla normativa antinfortunistica), (sentenza impugnata, pag. 9).
4. – Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la “Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c., per omesso esame della domanda di accertamento dell’intervenuto recesso, da parte di Ondacor, dal contratto in essere con An.pi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Il ricorrente afferma che la parte controricorrente, dopo aver bloccato i pagamenti, aveva formulato lettera di messa in mora del F. pretendendo l’ultimazione dell’opera a spese del medesimo entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto, anche se in precedenza non era stato fissato un termine di consegna. Il ricorrente sottolineava che l’intimazione a ultimare un prototipo entro 15 giorni sarebbe stata contraria alla buona fede in quanto tecnicamente impossibile. Tuttavia, il recesso, sia pure consentito, comportava il pagamento dei costi sostenuti, senza pretendere la restituzione di quanto già pagato, per cui la Corte avrebbe dovuto condannare la Ondacor al pagamento delle spese sostenute e del mancato guadagno. Anche su tale punto la Corte di merito non si era pronunciata.
4.1. – Il motivo è infondato.
4.2. – La Corte distrettuale ha, infatti, espressamente rigettato la domanda di dichiarazione del recesso unilaterale della Ondacor (sentenza impugnata, pag. 9); del resto, la medesima Corte ha compiutamente accertato il verificarsi dei presupposti per la dichiarazione della risoluzione contrattuale, e tale soluzione aveva evidentemente assorbito la questione relativa al recesso unilaterale, essendo quest’ultimo una ipotesi alternativa rispetto alla risoluzione medesima.
5. – Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la “Violazione di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1667 c.c. e alla decadenza, da parte di Ondacor, dell’azione di risoluzione del contratto per vizi”. Secondo il ricorrente, la Ondacor avrebbe sostenuto di aver ricevuto il macchinario ultimato, salvo alcune tarature e adattamenti, mentre il F. ha sempre affermato di aver consegnato un bene da ultimare, ricevendo, infatti, soltanto un acconto e di aver proseguito lo sviluppo presso la Ondacor, ma ha sempre sottolineato che, ove si fosse presa in considerazione la disciplina dell’appalto, si sarebbe dovuta applicare anche la disciplina sui vizi, per cui le domande della resistente avrebbero dovuto essere rigettate a causa della decadenza della medesima dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi.
5.1. – Il motivo è inammissibile.
5.2. – L’eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., sostenuta dal ricorrente per la asserita tardiva denuncia dei vizi da parte di Ondacor, non risulta tra le conclusioni formulate dal ricorrente medesimo in sede di giudizio di appello. Dunque, su di essa il giudice di appello non poteva conoscere sulla base del principio del tantum devolutum quantum appellatum. Sulla scorta del quale l’effetto devolutivo non è automatico; giacchè al contrario, tutte le domande e le eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi in mancanza rinunciate; nè sono ammesse domande nuove, e nè sono proponibili nuove eccezioni.
6. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.500,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021
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