Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16118 del 09/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5815/2018 proposto da:

TRE ESSE ITALIA S.r.l. quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione ICI per il Comune di Guidonia Montecelio (RM), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Cicerchia Renato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Guidotti Stefano in Roma, Via Panisperna n. 95;

– ricorrente –

contro

REALIZZAZIONI EDILIZIE ROMANE 82 S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Conti Piero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via filippo Nicolai n. 16;

– controricorrente –

nonchè

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4026/9/17 della Commissione tributaria Regionale di Roma, depositata il 4/7/2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/3/2021 dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

RITENUTO

Che:

1. Con sentenza n. 4026/9/2017, depositata il 4/7/2017, la CTR del Lazio accoglieva parzialmente l’appello della REALIZZAZIONI EDILIZIE ROMANE 82 S.a.s. e, per l’effetto, rideterminava l’importo dell’ICI relativo all’anno 2006 dovuto dall’appellante e afferente ai terreni dalla stessa adibiti ad attività estrattiva ed oggetto dell’avviso di accertamento impugnato per omessa dichiarazione e versamento di imposta; rideterminazione conseguente all’applicazione, ai fini della individuazione della base imponibile, della delibera della Giunta comunale n. 174 del 2008, diversa da quella del Consiglio comunale n. 73 del 2007 indicata nell’avviso emesso il 18.12.2012 e sulla cui base era stata determinata la base imponibile.

2. Avverso tale sentenza la società concessionaria del servizio di riscossione ICI propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. La società contribuente ha depositato controricorso.

4. Il Comune di Guidonia Montecelio non si è costituito.

5. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la Tre Esse Italia S.r.l. lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la CTR aveva rideterminato la base imponibile su cui calcolare l’ICI dovuta dalla contribuente per i terreni adibiti ad attività estrattiva sulla base della Delib. Giunta comunale n. 174 del 2008, emessa D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, che non era mai entrata in vigore, per come eccepito nel corso del giudizio dalla ricorrente, in quanto non erano state approvate dal Consiglio comunale le relative tabelle.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 e dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonchè della Delib. Consiglio comunale Comune di Guidonia n. 23 del 2007.

Con tale censura la ricorrente osserva che la CTR non ha tenuto conto che il valore delle aree fabbricabili, oggetto dell’avviso impugnato, erano state correttamente determinate sulla base della suindicata delibera comunale; valore rispetto al quale la contribuente non aveva offerto alcuna prova contraria.

3. In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla società controricorrente.

Deve, infatti, rilevarsi che a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta il 4.7.2017, parte ricorrente ha provveduto alla consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario il 5.2.2018, per come risulta dalla relativa ricevuta e, dunque, l’ultimo giorno utile ex art. 327 c.p.c..

4. Nel merito, i motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati.

Il D.Lgs. n. n446 del 1997, art. 59 (Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili) del prevede che “1. Con regolamento adottato a norma dell’art. 52, i comuni possono: (…) g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso (…)”.

Nè l’art. 59 nè l’art. 52 dal primo richiamato indicano di quale organo comunale sia la competenza ad emanare tali regolamenti, per cui è necessario il riferimento alle norme generali di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 che costituisce il testo unico in tema di ordinamento degli enti locali.

In ragione di tale quadro normativo questa Corte (Cass. n. 27572 del 30/10/2018 Rv. 650958 – 01) ha affermato il principio condiviso dal Collegio secondo cui “In tema di ICI, sebbene il potere di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili sia attribuito, dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), al consiglio comunale, lo stesso può essere esercitato anche dalla giunta, cui il D.Lgs. n. 267 del 2000 ha assegnato la competenza in materia di ICI, atteso che i regolamenti adottati nell’esercizio di tale potere non hanno natura impositiva, trattandosi di mere fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, utilizzabili quali indici di valutazione”.

Fatte queste premesse va rilevato che risulta dal ricorso (cfr. pag. 5 e 8) e dagli allegati allo stesso che parte ricorrente, nei diversi gradi del giudizio di merito, aveva eccepito la inapplicabilità – ai fini della individuazione del valore venale delle aree edificabili ai fini ICI – della delibera, ex art. 59 cit., adottata dalla Giunta del Comune di Guidonia Montecelio n. 174 del 2008 posta a fondamento della decisione della CTR e, conseguentemente, la vigenza della Delib. n. 73 del 2007.

In proposito, la ricorrente aveva rilevato che la Delib. N. 174 del 2008 prevedeva di sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale i nuovi parametri stabiliti nella tabella area fabbricati ed ICI ad essa allegata; approvazione mai avvenuta e che aveva comportato la inapplicabilità di essi per come confermato anche dalla certificazione del funzionario responsabile dell’area tributi del Comune di Guidonia Montecelio depositata nel corso del giudizio dinnanzi alla CTR.

A fronte di tali rilievi i giudici di merito – dopo aver correttamente riportato i principi affermati da questa Corte (Cass. n. 17248 del 27/06/2019 Rv. 654691 – 01) circa il fatto che i valori espressi nei regolamenti emanati ai sensi dell’art. 59 cit. sono fonti di presunzione su cui fondare il giudizio di valutazione dell’area edificabile ai fini ICI – hanno applicato i valori indicati nella Delib. n. 174 del 2008.

Così facendo la CTR ha, di fatto, disapplicato il principio in ultimo indicato in quanto ha tenuto conto di criteri che, per come dedotto in giudizio dalla società concessionaria della riscossione, l’Amministrazione comunale non utilizzava ai fini ICI e, dunque, non sussumibili, in quelli previsti dall’art. 59 cit..

Da quanto sopra discende che all’esito del giudizio deve ritenersi corretta la determinazione del valore venale dell’area adibita ad attività estrattiva (cava) concessa alla controricorrente compiuta dalla società concessionaria della riscossione sulla base dei criteri indicati nella Delib. n. 73 del 2007; criteri rispetto ai quali la contribuente non ha offerto idonei elementi volti a condurre ad una diversa quantificazione del suindicato valore.

5. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può, ex art. 384 c.p.c., comma 2, essere decisa nel merito con la dichiarazione di non fondatezza del ricorso introduttivo della contribuente.

7. Le spese dell’intero giudizio di merito possono essere compensate in ragione dell’esito alterno del giudizio, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Le spese di lite dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti, mentre la soccombente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472