Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16125 del 09/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 34597/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.F.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Caterina Corrado Oliva, con studio in Genova, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 19 giugno 2019, n. 1958/04/2019, notificata il 12 settembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 aprile 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto, anche alla stregua della particolarità della questione prospettata, che non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c.;

visto l’art. 380-bis c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Sezione Tributaria e manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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