Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16130 del 09/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29448-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

COMEF GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, FINPROGET SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato FABIO PACE;

controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1073/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso un atto di recupero relativo ad IVA infragruppo non accompagnata dalla prestazione di garanzia da parte della società controllata per l’anno d’imposta 2011;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo che la mancata presentazione della garanzia rende ingiustificato il recupero dell’intera imposta e degli interessi per l’assenza di un pregiudizio in capo all’Erario, risultando legittima la sola irrogazione delle sanzioni;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate e l’appello incidentale della parte contribuente, rilevando che il richiamo alle “ragioni di cassa” non altrimenti specificate risulta eccentrico in una situazione in cui i crediti d’imposta erano legittimi e non sono stati mai disconosciuti dall’Ufficio, mentre privi di rilevanza sono i motivi che attengono alla necessità di prestare garanzia per via della qualifica soggettiva delle contribuenti e dell’ammontare degli importi, in quanto è pacifico che tale garanzie non siano state prestate e proprio per questo le parti private sono state condannate al pagamento delle sanzioni e sul cui punto è stata prestata acquiescenza dalle parti soccombenti;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso con il quale proponeva altresì ricorso incidentale condizionato; in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso o per l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, commi 7 e 8, e art. 73, u.c., e del D.M. del Ministero delle Finanze 13 dicembre 1979, recente norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate, in quanto la compensazione è ammessa solo al ricorrere di tassative condizioni non ricorrenti nel caso di specie e consistenti nella necessità che le società controllate abbiano prestato idonea garanzia.

Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente deduce violazione degli artt. 111,112,131 e 132 c.p.c., per omessa motivazione da parte della sentenza impugnata in ordine all’eccepita nullità/annullabilità dell’atto impugnato per mancanza di competenza territoriale e conseguente carenza dei poteri all’emissione dell’atto da parte dell’Ufficio provinciale di Varese sia nei confronti della società controllante che nei confronti della società controllata (la cui sede non è a ***** ma a *****).

Ritenuta la necessità di formulare una nuova proposta ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per formulare una nuova proposta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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