Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1637 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21196-2019 proposto da:

UNIONE COMUNI ALTO CILENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO FIORILLO;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 10 gennaio 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto da F.A. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento relativo a Tarsu per l’anno 2011.

Osservava la CTR che la delega conferita al sottoscrittore dell’atto impositivo era invalida, essendo necessario indicare il nominativo del soggetto delegato, le ragioni e la durata della delega; inoltre il soggetto delegato non poteva essere un semplice funzionario, come nel caso di specie, bensì un dirigente nominato per pubblico concorso.

Avverso la suddetta sentenza, con atto dell’1 luglio 2019, l’Unione Comuni Alto Cilento ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Unione Comuni Alto Cilento denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162 e della L. n. 507 del 1993, art. 74. Sostiene la ricorrente che erroneamente la CTR aveva dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento per essere stato sottoscritto da funzionario privo di qualifica dirigenziale e carente di delega, senza considerare che gli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti locali possono essere sottoscritti dai funzionari preposti al tributo, anche se non rivestono la qualifica dirigenziale.

Il ricorso è fondato.

L’avviso di accertamento emesso dall’Unione Comuni Alto Cilento è stato sottoscritto, come risulta dallo stralcio dell’atto riportato in ricorso, dal funzionario responsabile M.B..

La decisione impugnata si fonda sulla norma generale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, in forza della quale gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

La CTR non ha tuttavia considerato che, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali “sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo”.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, comma 1, stabilisce, inoltre, che “Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”. Tale disposizione è norma tributaria speciale rispetto al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, comma 2, e art. 109 (t.u. sull’ordinamento degli enti locali), che richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza esterna, e pertanto non può ritenersi abrogato da tali disposizioni, nè in via espressa (in quanto non contemplato dall’art. 274 predetto t.u., che ha riguardo all’elenco delle disposizioni abrogate), nè per incompatibilità (essendo esso inserito nello specifico settore tributario e pertanto non inciso dalla norma posteriore, di carattere generale) (Cass. n. 23582 del 2009).

Ha errato dunque la CTR nell’annullare l’avviso di accertamento Tarsu emesso dall’Unione Comuni Alto Cilento in quanto sottoscritto da funzionario privo di qualifica dirigenziale.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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