Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1639 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23416-2019 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO SCALFARI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 371/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da G.R. contro l’avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno d’imposta 2010. Riteneva la CTR che, contrariamente all’assunto del primo giudice, risultava valida la delega conferita al sottoscrittore dell’atto impugnato.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia. Sostiene la ricorrente che la CTR si era limitata a dichiarare valida la delega conferita per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento omettendo, tuttavia, di esaminare le altre questioni di merito dedotte con l’atto introduttivo del giudizio e riproposte in appello.

La censura, previa riqualificazione, è fondata.

La contribuente lamenta che la CTR abbia ritenuto valido l’avviso di accertamento in quanto sottoscritto da funzionario legittimamente delegato, trascurando del tutto di esaminare le altre questioni di merito – riassunte in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – dedotte con il ricorso di primo grado e riproposte in appello.

In tal modo la ricorrente, pur evocando il parametro normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospetta, in realtà, un vizio di ordine processuale, correlato alla violazione dell’art. 112 c.p.c., che determina la nullità della sentenza, sussumibile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Va, in proposito, rammentato che “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass. n. 28308 del 2017); “La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione” (Cass. n. 25714 del 2014).

La riqualificazione del motivo di impugnazione è consentita a questa Corte, in virtù del principio di diritto secondo cui “L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Cass. n. 4036 del 2014, Cass. n. 25557 del 2017).

Avendo la CTR del tutto omesso di pronunciarsi sulle questioni di merito diverse dalla prospettata nullità della delega conferita al sottoscrittore dell’atto impugnato, il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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