LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10145/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
V.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1579/01/2018 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 17/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
1. A seguito di controllo formale del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-ter, della dichiarazione dei redditi della RO.BE. di V.F.& C. s.a.s. l’Agenzia delle entrate, emetteva nei confronti della predetta società una cartella di pagamento per recupero della maggiore IRPEF dovuta a seguito del disconoscimento della deducibilità fiscale delle spese per risparmio energetico sostenute dalla stessa nell’anno di imposta 2014 ed emetteva analoga cartella nei confronti di V.F., socio al 50 per cento della predetta società, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5.
2. Il ricorso proposto dal socio avverso la cartella di pagamento al medesimo notificata veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo e la sentenza, impugnata dall’Agenzia delle entrate, confermata dalla CTR della Toscana che rigettava l’appello ritenendo spettante la detrazione anche per gli interventi eseguiti su beni merce, ovvero sugli immobili che la società contribuente aveva concesso in locazione.
4. L’Agenzia delle entrate impugna la predetta statuizione con ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, cui non ha replicato il contribuente.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Va preliminarmente dichiarata d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.
2. Nel processo tributario, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, ex art. 5, sussiste il litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci della stessa, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (Cass. n. 6303 del 2018; in termini, Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e numerose successive pronunce della Sezioni ordinaria, tra cui Cass. n. 11727 e n. 13737 del 2016; n. 2094 del 2015; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 1047 del 2013; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 11459 del 2009, nonchè Cass. n. 11468 del 2009 in ipotesi di impugnazione di cartella di pagamento).
3. Pare opportuno osservare che nella fattispecie in esame l’Agenzia delle entrate ha proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi della società di persona e, conseguentemente, a quella dei soci con una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, costituente primo atto impositivo notificato alla società e, quindi, ai soci che, per la sopra citata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e successivamente Cass., Sez. U., n. 10145 del 2012), configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario e la conseguente necessità di simultaneus processus tra società e soci.
3.1. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., cit.) 4. Nella specie, poi, non ricorre l’ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità della declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con conseguente rimessione degli atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass. 18 febbraio 2010, n. 2830), giacchè non emerge la trattazione simultanea dei giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione, nè risulta la pendenza in Cassazione di tutte le cause concernenti la società e tutti i soci in relazione all’anno d’imposta in esame.
5. In conclusione, premesso che l’esito del giudizio rende del tutto superfluo esaminare ed addirittura riferire il motivo di ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente (incentrato sulla spettanza della detrazione fiscale per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica su beni merce, ovvero su edifici concessi dalla società proprietaria in locazione a terzi, su cui recentemente Cass. n. 19815 e n. 29163 del 2019), deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata con rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado (Commissione tributaria provinciale di Arezzo), che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, nei confronti dei litisconsorti necessari (società e soci), e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale di Arezzo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021