LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15665-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VI”- DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FANTASY D. & D. D.L.R.T. SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3468/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA RGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 24/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
Che:
1. – La società ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale è stato rideterminato il reddito di partecipazione e il reddito da lavoro dipendente non dichiarato sulla base degli incentivi ottenuti dalla società Fantasy D & D d.L.R.T. s.a.s. per aiuto alla imprenditorialità, con riserva di emettere avvisi per i soci. Con sentenza depositata il 24.11.2017 non notificata, la CTR della Puglia ha accolto parzialmente l’appello della società, affermando che la sola somma da assoggettare a tassazione era quella ricevuta in conto capitale come agevolazione alle micro imprese prevista dal D.Lgs. n. 185 del 2000 e non anche il finanziamento a tasso agevolato.
2. – l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La contribuente non ha spiegato difese.
Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
RITENUTO
Che:
3. – Deve essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto di Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008 e successivamente ribadito dalle sezioni semplici (cfr., ex multis, Cass. n. 27337 del 2014; n. 11459 del 2009; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 1047 del 2013; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 2094 del 2015; n. 11727 e n. 13737 del 2016), quello secondo cui “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; sz atta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è afte- tto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.
Da quanto detto consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti o che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di uno di essi (da ultimo Cass. 23585/2019).
Va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, restando superfluo esaminare i motivi di ricorso; la sentenza impugnata va cassata con rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite relative a questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la nullità dell’intero giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Bari per la integrazione del contraddittorio.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021