Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16538 del 11/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1213-2020 proposto da:

C.A., domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO LI VOLSI;

– ricorrente –

contro

ERSU (Ente Regionale per il diritto dello Studio Universitario), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 716/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Catania ha respinto l’appello di C.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario – E.R.S.U. -, volta ad ottenere: l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti, formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa; la dichiarazione di nullità dei termini apposti ai contratti, stipulati in successione dall’anno 2000 all’anno 2011 per lo svolgimento delle mansioni di direttore del gruppo corale; la conversione in rapporto a tempo indeterminato; la condanna dell’ente convenuto al risarcimento del danno ed al pagamento delle differenze retributive;

2. la Corte territoriale, condividendo le conclusioni alle quali era già pervenuto il giudice di prime cure, ha ritenuto assorbente l’infondatezza del motivo formulato avverso il capo della decisione che aveva escluso la natura subordinata della prestazione lavorativa resa dalla C. ed ha evidenziato che nel ricorso introduttivo non erano state allegate circostanze di fatto e modalità di svolgimento della prestazione dalle quali si potesse desumere l’eterodirezione, ossia l’assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro;

3. per la cassazione della sentenza C.A. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese l’E.R.S.U. che ha solo depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato la questione relativa all’abuso dell’utilizzo dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti;

1.1. richiama giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per sostenere che, ai sensi della Dir. 1999/70/CE, doveva essere riconosciuto quantomeno il risarcimento del danno, perchè l’abuso nella reiterazione deve essere adeguatamente sanzionato o con la conversione del rapporto o attraverso una misura egualmente dissuasiva;

2. il ricorso è inammissibile, innanzitutto perchè non coglie il decisum della sentenza impugnata, che ha ritenuto sufficiente per fondare il rigetto di tutte le domande l’assenza di prova in merito alla natura subordinata del rapporto;

2.1. occorre, poi, evidenziare che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5., nel testo applicabile ratione temporis, è ravvisabile solo qualora il giudice, nel pronunciare sulla domanda o sull’eccezione, ometta di esaminare un fatto storico decisivo ai fini di causa, perchè il suo apprezzamento avrebbe comportato una diversa soluzione della controversia;

2.2. il vizio non è configurabile qualora l’attività omessa si riferisca non al fatto, ma alla domanda o all’eccezione, perchè in tal caso si ravvisa un’omessa pronuncia che, anche ove in ipotesi sussistente, deve essere denunciata nei modi e nelle forme indicate da Cass. S.U. n. 17931/2013, secondo cui se, da un lato, non è necessario che il motivo richiami l’art. 360 c.p.c., n. 4, dall’altro è comunque requisito imprescindibile di ammissibilità che il ricorrente faccia univoco riferimento alla nullità della sentenza impugnata, derivata dalla violazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato;

2.3. si deve, inoltre, aggiungere che qualora, come nella fattispecie, il giudice del merito, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, ricorra alla tecnica dell’assorbimento, proprio o improprio, non si è in presenza di un’omissione di pronuncia in quanto, in realtà, la decisione di assorbire le ulteriori questioni dedotte in giudizio comporta una pronuncia implicita, di rigetto o di accoglimento, delle questioni stesse;

in tal caso una violazione delle regole del rito potrà essere denunciata solo se difettino i presupposti necessari ai fini dell’assorbimento, perchè l’erroneo assorbimento si risolve in un’omessa pronuncia (Cass. n. 12193/2020) o, comunque, nella totale mancanza di motivazione, rilevante ex art. 132 c.p.c., delle ragioni di rigetto o di accoglimento della questione assorbita (Cass. n. 28995/2018; Cass. n. 33764/2019);

2.4. nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto, correttamente, che tutte le domande presupponessero la natura subordinata del rapporto e, quindi, una volta esclusa quest’ultima, ha implicitamente rigettato tutte le richieste;

2.5. la ricorrente non denuncia alcun error in procedendo nel quale, così ragionando, sarebbe incorso il giudice d’appello sicchè sussistono plurimi profili di inammissibilità della censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

3. quanto, poi, alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001 il motivo è manifestamente infondato perchè la disciplina dettata dal richiamato decreto si riferisce ai rapporti a termine di natura subordinata e, pertanto, non può essere invocata dalla ricorrente, la quale non ha censurato il capo della decisione che ha escluso l’instaurazione di un rapporto di impiego;

4. per le medesime ragioni non trova applicazione la Dir. 1999/70/CE giacchè valgono al riguardo le considerazioni già espresse da questa Corte, sia pure in relazione ad altra tipologia di rapporto parasubordinato, con la sentenza n. 6294/2020;

4.1. con la decisione richiamata è stata sottolineata l’inapplicabilità al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa delle disposizioni che presuppongono la natura subordinata della prestazione, ivi compresa la disciplina del rapporto a tempo determinato;

4.2. infatti, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “le affinità fra lavoro parasubordinato e lavoro propriamente subordinato non comportano alcuna osmosi delle rispettive discipline sostanziali, perchè la parasubordinazione è sempre riconducibile all’area delle prestazioni autonome, di guisa che, ferma l’assimilazione disposta dal legislatore ai soli fini del trattamento processuale, non è ipotizzabile, in ragione della persistente differenza della natura e nel silenzio della legge, l’applicazione al primo di disposizioni dettate per il secondo” (Cass. S.U. n. 2045/2006).

4.3. si è aggiunto, quanto al diritto dell’Unione, che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, formatasi principalmente in relazione all’interpretazione dell’art. 45 TFUE, “un rapporto di lavoro presuppone l’esistenza di un vincolo di subordinazione tra il lavoratore e il suo datore di lavoro e che l’esistenza di un siffatto vincolo deve essere valutata caso per caso, in funzione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzano i rapporti fra le parti” (Corte di Giustizia 11.4.2019, Bosworth e Hurlev, C-603/17, punto 26, che richiama Corte di Giustizia 10.9.2015, Holterman Ferho Exploitantie, C-47/14, punto 46, nonchè Corte di Giustizia 20.11.2018, Sindicatul Constanta, C-147/17, punto 42);

4.4. si tratta, quindi, di principi che portano ad escludere che il collaboratore autonomo possa essere ricompreso nell’ambito della nozione comunitaria di lavoratore, con conseguente inapplicabilità della direttiva in questa sede invocata;

5. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè l’E.R.S.U. ha solo depositato atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa e non ha svolto ulteriore attività difensiva;

6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 12, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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