LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14073/2018 R.G. proposto da:
SI.D.AN. SRL (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. STEFANO FIORENTINO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 9186/3/2017 depositata in data 2 novembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
Che:
La società contribuente SI.D.AN. SRL ha impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta degli esercizi 2008 e 2009, con cui veniva accertata l’indeducibilità di perdite su crediti, contestandone l’imputazione per competenza ai suddetti periodi di imposta e la conseguente irrogazione di sanzioni;
che la CTP di Benevento ha accolto il ricorso della società contribuente e la CTR della Campania, con sentenza in data 2 novembre 2017, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo tardive le deduzioni delle perdite dichiarate;
che ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato a un unico motivo;
che l’Ufficio si è costituito con controricorso;
che la ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, essendosi il contribuente avvalso della definizione agevolata della controversia a termini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10;
che l’Ufficio controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
che, trattandosi di definizione della controversia in termini analoghi a un accordo convenzionale con pagamento del dovuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., Sez. Lav., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31021);
che va disposta la compensazione integrale delle spese, compensazione che, in caso di definizione della causa per cessazione della materia del contendere, può essere disposta anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso del ricorrente, poichè il silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi dal fare uso del principio della soccombenza virtuale (Cass., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30728);
che il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, non è applicabile nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata (Cass., Sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021