Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1662 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7432/2019 R.G. proposto da:

CALIFORNIA BAKERY SRL, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. BERNARDO CARTONI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Eleonora d’Arborea, 30;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3725/2018 depositata in data 10 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

CHE:

Come risulta dalla sentenza impugnata, la società contribuente CALIFORNIA BAKERY SRL ha impugnato il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, relativo alla richiesta di rimborso di maggiori interessi, calcolati dall’agente della riscossione in conformità del provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione del *****, comunicato alla società contribuente in data *****, assumendo l’illegittimità del piano di dilazione accordato.

La CTP di Milano ha rigettato il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 10 settembre 2018, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto la Commissione Regionale che nel caso di specie non sussiste silenzio-rifiuto impugnabile ma una istanza in autotutela. La CTR ha, inoltre, rigettato nel merito la pretesa della società contribuente, ritenendo che l’Ufficio si è attenuto, quanto al calcolo gli interessi, al disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 21, applicando il tasso del 4,5%, utilizzando il piano di ammortamento alla francese, come indicato nel provvedimento comunicato in data *****, provvedimento al quale la società contribuente ha dato esecuzione. Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello di disattendere, quanto ai conteggi operati dalla società contribuente, la perizia di parte in atti, ritenendo che gli interessi di mora applicati sono definitivi.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi; gli uffici intimati non si sono costituiti in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 2, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, e del D.P.R. 11 febbraio 1997, n. 37, e agli artt. 24 e 113 Cost., e D.P.R. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, attaccandosi la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, nella parte in cui la CTR ha ritenuto che l’atto impugnato costituisca una istanza in autotutela non impugnabile, deducendosi l’impugnabilità del piano di rateazione.

1.2 – Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1, avuto riguardo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, censurando la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, ove si ritiene corretto il calcolo degli interessi da dilazione. Deduce il ricorrente che gli interessi applicati sono maggiori di quelli stabiliti dalla legge, sia in quanto l’applicazione mensile degli interessi secondo il piano di ammortamento determinerebbe interessi anatocistici, come da perizia di parte in atti, sia in quanto sarebbe illegittima l’applicazione dell’ammortamento alla francese.

2.1 – Deve farsi applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936). Per l’effetto, l’esame del secondo motivo, attinente al merito, viene esaminato per primo.

3 – Il secondo motivo è inammissibile sotto più profili.

3.1 – In primo luogo, il ricorrente non ha censurato la decisione impugnata, nella parte in cui – ritenendo non utilizzabile la perizia di parte – osserva che “si pretende di entrare nel merito degli interessi di mora già liquidati in cartella che ormai sono definitivi non essendo stato impugnato l’atto impositivo”. La sentenza impugnata ha, pertanto, ritenuto corretto il calcolo degli interessi in quanto consolidati in un atto non più impugnabile e su tale questione si è formato il giudicato, non potendosi più discutere della legittimità degli interessi applicati.

3.2 – In secondo luogo, il ricorrente denuncia un erroneo conteggio degli interessi, derivante dall’ingiustificata applicazione dell’anatocismo, sulla base della perizia di parte, laddove la sentenza impugnata ha – al contrario – ritenuto legittima la rateazione impugnata non ritenendo utilizzabile come elemento di prova (…) perizia di parte (“la perizia di parte priva di sottoscrizione e di data, nonchè priva di asseverazione, non è idonea a dimostrare l’erroneità dei calcoli”). Il ricorrente intende, pertanto, ripercorrere il giudizio di fatto circa la corretta applicazione degli interessi attraverso la rilettura del materiale probatorio compiuta dal giudice del merito. Il che non costituisce propriamente controllo di logicità del giudizio del giudice di merito, bensì revisione del ragionamento decisorio, ossia revisione dell’opzione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione della questione esaminata, giudizio che impinge nel giudizio di fatto, precluso al giudice di legittimità (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526); così come si collocano sul piano del merito la delibazione e individuazione del materiale probatorio, valutazioni che spettano al giudice del merito (Cass., Sez. Lav., 7 giugno 2013, n. 14463).

3.3 – In ogni caso, la deduzione dell’erroneità dell’utilizzo del piano di ammortamento alla francese è inammissibile, in quanto priva di alcun parametro normativo.

3.4 – L’inammissibilità del secondo motivo comporta l’inammissibilità del primo motivo per carenza di interesse del ricorrente, posto che la sentenza impugnata si regge in ogni caso per effetto della stabilizzazione della seconda ratio decidendi.

4 – Il ricorso va pertanto rigettato, nulla per le spese in assenza di costituzione degli intimati e con raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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