LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13290/2019 R.G. proposto da:
E.A., (C.F. *****), E.F., (C.F.
*****), E.G., (C.F. *****), EI.GI., (C.F.
*****), E.M.P., (C.F. *****), EI.MA. (C.F. *****), rappresentati e difesi dall’Avv. CARLO FUMAROLA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cristoforo Colombo, 322, presso lo studio dell’Avv. CARMINE GIORDANO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 7191/7/18, depositata il 18 ottobre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
CHE:
Risulta dalla sentenza impugnata che i contribuenti E.A., E.F., E.G., EI.GI., E.M.P., EI.MA. hanno impugnato l’avviso di accertamento catastale con il quale veniva rettificato, a termini della L. 30 dicembre 2004, art. 1, comma 335, il classamento di cinque unità immobiliari site in *****, e ricadenti nella microzona *****.
La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 18 ottobre 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio.
Ha ritenuto il giudice di appello che l’atto di revisione parziale del classamento per microzone è sufficientemente motivato, ove faccia riferimento all’atto amministrativo presupposto costituito dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del Territorio essendo atto reperibile dai contribuenti, non dovendosi inserire riferimenti alle caratteristiche dell’immobile. Ha ritenuto la CTR che l’atto di attribuzione di nuova classe è dipeso dalle modifiche del contesto urbano in cui è inserita la microzona considerata, evidenziando che non sono state indicate dal contribuente caratteristiche degli immobili tali da inficiare il nuovo classamento operato dall’Ufficio.
Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a quattro motivi, resiste con controricorso l’Ufficio.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto adeguatamente motivato l’atto di attribuzione della nuova classe agli immobili in oggetto in assenza di specificazione in fatto degli incrementi e dei miglioramenti infrastrutturali posti a fondamento dell’accrescimento della qualità urbana e ambientale del contesto abitativo, nonchè in assenza delle indicazioni delle caratteristiche intrinseche degli immobili.
1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione in relazione alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, deducendo che gli immobili sono già stati oggetto di precedente nuovo classamento nel 2008 con procedura DOCFA innescata da avviso inviato a termini della L. cit., art. 1, comma 336, il che ha reso ultroneo il nuovo classamento, peraltro fondato su valori antecedenti rispetto a quelli considerati nella DOCFA.
1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 339, per avere l’Ufficio erroneamente applicato la media aritmetica semplice dei rapporti di una singola microzona, laddove il riferimento contenuto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio individua, quali parametri per l’individuazione delle microzone da assoggettare a revisione del classamento lo scostamento oltre il 35% tra il valore risultante dal rapporto tra valore medio di mercato aggiornato della microzona e valore medio catastale e il valore risultante dal medesimo rapporto medio applicato all’insieme delle microzone comunali.
1.4 – Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 336, e del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 8, per non avere l’Ufficio accertato le modifiche intrinseche dei singoli immobili.
2 – Il primo motivo è fondato.
2.1 – L’avviso di accertamento, riportato per specificità, dopo avere menzionato (benchè non riprodotto) gli atti presupposti, si è limitato ad accertare quanto alla microzona oggetto di causa “una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività, riconducibile, oltre che ad interventi diffusi di riqualificazione edilizia, anche ad insediamenti in zone limitrofe alla microzona, di importanti poli di attrazione sociale e culturale”, menzionando genericamente una “progressiva trasformazione urbana e socio-economica”, “un incremento (di redditività) notevolmente superiore a quello riscontrato in altre microzone della città” e facendo ancora più genericamente riferimento a “contesto urbano di ubicazione e (…) alle altre caratteristiche proprie dell’unità immobiliare”.
2.2 – Questa Corte è ferma nel principio secondo cui ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, “la ragione giustificativa della rettifica del classamento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339” (Cass. Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665), dovendosi considerare, oltre al fattore posizionale, anche le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7, circostanza che assume valore rilevante in sede di motivazione dell’atto (Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31112).
2.3 – Nè può essere sufficiente il mero richiamo al fattore posizionale, quale l’inserimento in una microzona, atteso il carattere diffuso e indifferenziato di detto procedimento di attribuzione della nuova classe catastale (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29988; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156), come anche non può essere sufficiente il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento soltanto ai presupposti di legge (Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16378).
2.4 – Si è, in particolare, affermato che il classamento adottato di ufficio a termini della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, può essere giustificato dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In questo caso, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, va adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. V, 11 settembre 2019, n. 22671; Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23051).
2.5 – Tale revisione parziale del classamento ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58 (in tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dalla L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 336 (in tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile.
2.6 – Da ciò si trae la conclusione che il procedimento di classamento contempla due fasi, la prima avente ad oggetto accertamento e specificazione dei presupposti di fatto che giustificano la riclassificazione di massa, la seconda avente ad oggetto deduzione e prova di parametri, fattori determinativi e criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare, conseguente alla ubicazione dell’unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone anomale Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23046).
2.7 – Ulteriore conseguenza di tale impostazione è che ai fini motivazionali non può ritenersi sufficiente, ai fini del riclassamento, il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura (Cass., Sez. VI, 3 luglio 2013, n. 16643, Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 3156) nè il riferimento alla microzona e alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perchè, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona. Questo spiega perchè ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (così Cass., Sez. V, 23 luglio 2019, n. 19810), nè potendosi sostenere che un classamento “diffuso” non sia assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249).
2.8 – Ne consegue che “il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l’obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l’opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone” (Cass. n. 23046 del 2019, cit.).
2.9 – La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’incremento del classamento possono essere determinati dall’incremento di valore della microzona, non ha fatto corretto uso dei principi enunciati da questa Corte.
3 – Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo e, previo assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c., accogliendosi la domanda di parte contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono soggette a integrale compensazione, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, come anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; dichiara compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021