Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16680 del 11/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15449/2014 R.G. proposto da:

R.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria n. 292, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Baldi, dal quale, unitamente all’Avv. Giancarlo La Scala, è rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 164/44/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 12 dicembre 2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del giorno 11 marzo 2021 dal Consigliere Rossi Raffaele.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, alla rettifica del reddito complessivo di R.N. per l’anno d’imposta 2005, in particolare valorizzando indici rivelatori di capacità contributiva costituiti dalla disponibilità ai due autovetture, della titolarità di quote di proprietà di alcuni immobili (in Canegrate ed in Lonate Pozzolo), dall’acquisizione di partecipazioni societarie.

2. L’impugnativa del contribuente avverso il relativo avviso di accertamento, disattesa in prime cure, veniva parzialmente accolta in appello (con la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 164/44/13 del 12 dicembre 2013) con riguardo alla proprietà dell’immobile in Canegrate e delle autovetture.

3. Ricorre per cassazione R.N., affidandosi ad un motivo; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo articolato si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1180 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Ad avviso del ricorrente, la gravata sentenza ha erroneamente ritenuto la sussistenza di un incremento patrimoniale derivante dall’acquisto delle quote sociali senza considerare che il denaro all’uopo occorrente era stato fornito da un terzo (e quindi non vi era stata alcuna spesa ad opera del contribuente), così ignorando le disposizioni in tema di adempimento del terzo.

5. La doglianza (connotata, peraltro, da una lacunosa esposizione dello svolgimento dei fatti di causa, per essere finanche priva della compiuta specificazione delle partecipazioni sociali assunte come beni indice dall’A.F.) è inammissibile.

Innanzitutto, perchè non coglie la ratio dedicendi della pronuncia.

Il giudice di prossimità, con il sottolineare la mancanza di un “manifesto reale motivo di esborso” da parte della società mutuataria di (porzione) della somma mutuata al R. nonchè il ruolo di dominus da questi espletato nell’ambito societario, ha inteso riferire al ricorrente persona fisica, in via diretta ed immediata, la disponibilità (e la gestione) degli importi impiegati per l’acquisto delle quote societarie, considerate dall’A.F. come indice di capacità contributiva per la rideterminazione del reddito.

Rispetto al descritto percorso argomentativo risulta inconferente l’evocazione, ad opera dell’impugnante, di una supposta distorta applicazione dell’istituto dell’adempimento del terzo: la censura, per come prospettata nel ricorso, si risolve nel richiedere a questa Corte una (inaccettabile) nuova e diversa valutazione dell’andamento della concreta vicenda fattuale, tipicamente riservata all’apprezzamento del giudice di merito.

Del pari inammissibile il motivo proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo stato nemmeno indicato il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso dalla sentenza impugnata.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472