Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1671 del 26/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18720-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AGRIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10920/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO e, in sede di riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 20/01/2020.

RILEVATO

CHE:

1.-. La società Agria ha impugnato l’avviso di accertamento per IRES e IRAP 2011 mediante il quale l’ufficio contestava alla società la non deducibilità di componenti relativi di reddito perchè costi privi del requisito della inerenza o privi di idonea documentazione di supporto e l’irregolare recupero della quota di ammortamento di un immobile. Il ricorso della contribuente è stato accolto parzialmente in primo grado ritenendo il primo giudice che i compensi il consiglio di amministrazione e compensi ai collaboratori fossero compatibili con l’attività di impresa e fosse corretto il recupero della quota di ammortamento di un bene immobile. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR della Campania con sentenza del 19.11.2018 ha accolto parzialmente l’appello limitatamente ai compensi del consiglio di amministrazione dei collaboratori, rigettandolo nel resto. Sulla deduzione delle quote di ammortamento dell’immobile ha affermato che il ragionamento dell’agenzia delle entrate non è convincente in quanto non idoneamente provato e sconfessato da due precedenti della CTR sullo stesso tema.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’agenzia affidandosi a due motivi. Non ha spiegato difese la società. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

RITENUTO

CHE:

3.- Deve preliminarmente rilevarsi che in data 16 dicembre 2020 l’Avvocatura ha depositato una nota con la quale evidenza che il contribuente, in data 24.5.2019, ha presentato istanza di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, e che dopo il suo accoglimento ha pagato la prima rata. Di conseguenza chiede dichiararsi estinto il giudizio.

L’stanza è inammissibile in quanto pervenuta dopo l’udienza non partecipata di discussione della causa e decisione (25.11.2020). La società contribuente non si è infatti avvalsa della facoltà di chiedere la sospensione del giudizio di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, ed è l’Agenzia ricorrente a manifestare – con la istanza tardivamente presentata – di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuta definizione. Si tratta pertanto di una rinuncia al ricorso che però ai sensi dell’art. 390 c.p.c., è tradiva. La norma prevede infatti che “la parte puo rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione all’udienza o sino alla data della udienza camerale” sicchè l’istanza intervenuta successivamente è inammissibile (cfr. Cass. s.u. 34432/2019Cass. 24707/2020).

3.1- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4). Lamenta che con riferimento al recupero della quota di ammortamento del complesso immobiliare sito in ***** la CTR abbia espresso una valutazione estremamente superficiale limitandosi affermare che il ragionamento dell’Agenzia non è convincente e richiamando altri due precedenti della stessa CTR, sentenze che peraltro non sono ancora passate in giudicato in quanto impugnate in cassazione. Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, dell’art. 2697, nonchè degli artt. 2727,2728,2729 c.c..

Deduce che la motivazione della sentenza – estremamente generica – si traduce in una violazione delle norme sull’accertamento dell’ufficio in particolare quelle che regolano la ripartizione dell’onere della prova in materia di accertamenti eseguiti ex art. 1, lett d), e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, nonchè delle norme che consentono all’ufficio il legittimo utilizzo di presunzioni.

Il primo motivo è fondato.

E’ principio costantemente affermato da questa Corte che nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 107/2015; Cass. s.u. 22232/2016; Cass. 28139/2018).

La CTR sul punto specifico oggetto di ricorso per cassazione si è limitata ad indicare le fonti di riferimento e cioè il numero delle sentenze alla cui motivazione si riporta e, quanto al resto, ha solo esposto alcune apodittiche affermazioni e cioè che il ragionamento dell’Agenzia non è convincente perchè non idoneamente provato. Pertanto non può essere ricostruito il percorso logico giuridico che ha portato il secondo giudice a respingere le ragioni dell’appello.

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472