LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9808/2017 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato DANIELE VILLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO BONINI, LUCA GRIMOLDI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI n. 17, presso lo studio dell’avvocato MOIRA MAMMUCARI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del. TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 08/03/20l’R.G.N. 6606/2015.
RILEVATO
Che:
decreto 16 marzo 2017, il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l’opposizione proposta, ai sensi della L. Fall., art. 98, da M.A. avverso lo stato passivo del Fallimento ***** s.p.a. in liquidazione, dal quale era stato escluso il suo credito di Euro 7.513,02, insinuato a titolo di retribuzione delle mensilità di novembre e dicembre 2013 in quanto procuratore della società, poi fallita, con rapporto di parasubordinazione, per inadempimento di tale incarico ritenuto dal giudice delegato, su proposta del curatore in base alla risultanza di un controcredito della società;
2. in via preliminare, il Tribunale qualificava come relativa la natura del vizio di ultrapetizione dedotto dal creditore per il rilievo di inadempimento del giudice delegato, in assenza di un’eccezione del curatore che aveva semplicemente opposto all’ammissione l’esistenza di un credito della società fallita, e pertanto sanabile sulla base della specifica eccezione in tale senso del curatore fallimentare in comparsa di costituzione, ben proponibile a norma della L. Fall., art. 99, comma 6;
3. nel merito, riteneva l’infondatezza della pretesa, per l’omessa indicazione del rapporto alla base della procura allegata da M., così da non consentire la verifica dei poteri per il compimento delle attività in essa indicata, neppure egli avendone dimostrato l’effettiva esecuzione;
4. avverso tale decreto il predetto ricorreva per cassazione con nove motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., cui la curatela fallimentare resisteva con controricorso e analoga memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce nullità del decreto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (error in procedendo), per difetto di condizione dell’azione a causa di pregressa cessazione della materia del contendere in base ad accordo raggiunto dalle parti soltanto da formalizzare in seguito a trattative (di cui dato atto a verbale delle udienze del 6 aprile 2016, dell’8 giugno 2016 e del 21 settembre 2016), disatteso per improvviso ripensamento del Fallimento nell’imminenza dell’udienza del 14 dicembre 2016 e di cui era ivi chiesta dall’opponente la verbalizzazione di precisazione delle ragioni, respinta dall’istruttore per irrilevanza “ai fini della decisione, anche in punto spese processuali” (primo motivo); violazione dell’art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 3, per mancata considerazione, nella statuizione delle spese, della condotta processuale del Fallimento, responsabile della mancata formalizzazione di un accordo tra le parti (in base al quale il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere) soltanto all’udienza del 14 dicembre 2016, per sopravvenute non meglio specificate risultanze a proprio carico nell’ambito di indagini penali sulla gestione della società, tali da indurre gli organi della procedura a non accogliere la proposta transattiva oggetto di trattativa tra le parti (ottavo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, in disparte il difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in assenza di trascrizione nè di specifica indicazione della sede di produzione dei verbali di udienza suindicati (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. 27 luglio 2017, n. 18679), sono infondati;
3. non si configura una cessazione della materia del contendere, ricorrente quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tale senso (Cass. 17 agosto 2015, n. 16886; Cass. 9 giugno 2016, n. 11813) e comunque in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, sicchè non c’è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 23 luglio 2019, n. 19845): situazione, nel caso di specie, smentita proprio dalla mancata formalizzazione dell’accordo perseguito in sede di trattative tra le parti e dalla perdurante controversia tra le stesse;
3.1. deve pure essere negata la violazione del dovere della parte e del suo difensore di tenere un comportamento leale e probo, in quanto limitato all’ambito processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento non commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, potendo, al più, giustificare una compensazione delle spese (Cass. 20 marzo 2007, n. 6635): da escludere nel caso di specie per la mancata conclusione di un accordo, in esito a trattative tra le parti, in base ad una giustificazione che il giudice di merito ha rifiutato di verbalizzare per ritenuta irrilevanza, anche ai fini delle spese del giudizio, nel suo potere discrezionale di apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità (nella particolare declinazione delle espressioni sconvenienti: Cass. 8 gennaio 2003, n. 73; Cass. 245 marzo 2006, n. 6636; Cass. 17 marzo 2009, n. 6439);
4. il ricorrente deduce quindi omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nel non avere il Tribunale pronunciato nel merito sul vizio di ultrapetizione, dedotto dal creditore con specifico motivo di impugnazione, per il rilievo di inadempimento del giudice delegato, in assenza di un’eccezione del curatore che aveva semplicemente opposto all’ammissione l’esistenza di un (contro)credito della società fallita, avendo ritenuto sanabile il vizio, per la formulazione di una specifica eccezione in tale senso dal curatore fallimentare in comparsa di costituzione: per tale ragione ravvisando una carenza d’interesse alla trattazione della prima questione, invece sussistente quanto meno ai fini delle spese (secondo motivo);
5. esso è inammissibile;
6. non ricorre la denunciata omissione di esame, avendo il mezzo piuttosto il contenuto di un error in procedendo, per la supposta mancata corrispondenza del chiesto al pronunciato in violazione dell’art. 112 c.p.c., palesemente diverso, posto che in questo vizio l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa; nel primo invece l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25761; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1539);
6.1. la formulazione non è coerente con il tassativo paradigma legale stabilito per la devoluzione delle questioni in sede di legittimità, posto che il giudizio di cassazione è a critica circoscritta, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito: con la conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, qui assente, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 14 maggio 2018, n. 11603);
7. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per erronea statuizione sulle spese, sulla base delle argomentazioni svolte nel precedente motivo, pure con liquidazione incongrua rispetto al valore della causa (terzo motivo);
8. anch’esso è inammissibile;
8.1. la doglianza è meramente ipotetica quanto al rispetto della disciplina sulla statuizione sulle spese, di cui il Tribunale ha fatto esatta applicazione adottando il regime di soccombenza ed è del tutto generica quanto alla liquidazione, in assenza di alcuna specificazione della sua denunciata incongruità in base ai parametri tariffari minimi e massimi, tenuto anche conto della riserva esclusiva della determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 24 febbraio 2020, n. 4782);
7. il ricorrente deduce quindi la nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c. e L. Fall., art. 99, comma 7, per inosservanza del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, avendo il giudice delegato rigettato il credito del ricorrente con rilievo officioso di un inadempimento dello stesso e pertanto in difetto di un’eccezione del curatore, che aveva proposto l’esclusione del credito in presenza di un (contro)credito della società fallita e quindi di una diversa eccezione di compensazione (quarto motivo);
8. esso è infondato;
9. in via di premessa, giova ribadire che in tema di verificazione del passivo compete al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) – in particolare riferimento all’inesistenza di un vincolo nei loro confronti del principio di non contestazione, nel senso dell’automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perchè non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica) – il potere di sollevare in via ufficiosa ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. 6 agosto 2015, n. 16554; Cass. 8 agosto 2017, n. 19734; Cass. 24 maggio 2018, n. 12973);
9.1. parimenti, deve essere richiamato il principio, secondo cui le eccezioni non rilevabili d’ufficio sono solo quelle nelle quali la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. 13 gennaio 2012, n. 409; in tale senso, per la natura di mera deduzione difensiva e non di eccezione in senso proprio dell’eccezione di inadempimento sollevata dal datore di lavoro, che verta su una circostanza pacifica nel giudizio: Cass. 4 febbraio 2008, n. 2631);
9.2. in ogni caso, nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione stabilita dall’art. 345 c.p.c., in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato di quella sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato (Cass. 4 giugno 2012, n. 8929; Cass. 31 luglio 2017, n. 19003); esigendosi soltanto, in relazione ai contenuti e termini dell’eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio, la concessione di un termine all’opponente per le proprie difese e la produzione della documentazione probatoria idonea (Cass. 6 settembre 2019, n. 22386);
10. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., per erronea qualificazione dell’eccezione della curatela fallimentare in comparsa di costituzione alla stregua di inadempimento, tale non essendo in senso tecnico, per la genericità dell’allegazione (riserva di azione di responsabilità ai sensi della L. Fall., art. 146, nei confronti di M.), pure contraddittoria per l’assunto, in altra parte della stessa comparsa, di mancato svolgimento da parte del predetto di alcuna attività nella società (quinto motivo);
11. esso è inammissibile;
12. il motivo difetta di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, sotto il profilo della mancata trascrizione della comparsa di costituzione, ad avviso del ricorrente contenente un’allegazione generica al punto da indurre un’erronea qualificazione dell’eccezione, avendo il medesimo un tale onere in ordine agli atti processuali e ai documenti su cui il ricorso sia fondato, mediante la trascrizione nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. 27 luglio 2017, n. 18679);
13. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per difetto di specifica allegazione dei fatti integranti l’inadempimento opposto in eccezione al credito del ricorrente, con lesione del suo diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con riflesso sull’assenza di motivazione del decreto (sesto motivo);
14. esso è infondato;
15. il Tribunale ha correttamente applicato il regime probatorio relativo alla parte deducente un’eccezione di inadempimento, che integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. 22 novembre 2016, n. 23759); ed esso è espressione del più generale principio, in tema di ripartizione dell’onere della prova del creditore che agisca per l’adempimento ovvero la risoluzione e il relativo risarcimento, di sufficienza della mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento: eguale criterio di riparto dell’onere della prova dovendosi ritenere applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento, a norma dell’art. 1460 c.c. (Cass. s.u. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 18 febbraio 2020, n. 3996);
16. il ricorrente deduce quindi violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 115 c.p.c., per obiettiva incomprensibilità della motivazione di rigetto nel merito della propria pretesa creditoria, in riferimento alla mancata indicazione della natura del rapporto sottostante alla procura attribuitagli dalla società, non essendo necessario dare di ciò prova, per il conferimento con essa dei poteri ivi indicati, con verbale di assemblea 8 luglio 2008 e deliberazione del compenso annuo con verbale di assemblea 21 gennaio 2013: così il predetto, in base ad essa, essendosi messo a disposizione dei mandati di volta in volta successivamente ricevuti (settimo motivo);
17. esso è inammissibile;
18. la doglianza riguarda l’illustrato rigetto del credito per difetto di indicazione della natura del rapporto sottostante alla procura di M. (al terzo capoverso di pg. 3 del decreto), che ha indubbia natura di seconda ratio decidendi, distinta ed autonoma rispetto alla prima, di esclusione del credito per inadempimento del medesimo all’incarico di procuratore svolto ed avverso la quale le censure formulate con i precedenti mezzi scrutinati sono state ritenute infondate;
18.1. è noto il consolidato principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi (o addirittura la mancanza di una loro specifica formulazione, come nel caso di specie) renda inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 210; Cass. 29 marzo 2013, n. 79318; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307);
19. il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5 e punto 2 della Tabella allegata, per liquidazione delle spese processuali (Euro 3.000,00) sproporzionata in base al valore della controversia, pari ad un credito di Euro 7.513,02, in mancanza di attività istruttoria, con contenimento ai minimi tabellari (nono motivo);
20. anch’esso è infondato;
21. la liquidazione censurata rientra, infatti, ampiamente nei limiti medi tariffari stabiliti al punto 2 della Tabella parametrica forense allegata al D.M. n. 55 del 2014, in riferimento ai “Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale” di valore compreso tra Euro 5.200,01 e Euro 26.000,00. Esso stabilisce i seguenti compensi: per la fase di studio della controversia, in misura media di Euro 875,00; per la fase introduttiva del giudizio, in misura media di Euro 740,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione, in misura media di Euro 1.600,00; per la fase decisionale, in misura media di Euro 1.620,00. Il totale delle varie voci (tutte riconoscibili al fallimento resistente, anche a prescindere dal mancato svolgimento di un’istruzione orale) assomma ad Euro 4.835,00, con possibilità di un aumento massimo fino all’80%, a sensi dell’art. 4, comma 1, u.p. D.M. cit..
22. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la statuizione sulle spese secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021
Codice Civile > Articolo 1460 - Eccezione d'inadempimento | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 91 - Condanna alle spese | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 345 - Domande ed eccezioni nuove | Codice Procedura Civile