LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19988/2018 proposto da:
Z.A., M.E., GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA, rappresentati e difesi dagli Avvocati VALERIA VACCHINI e VIRGINIA RIPA DI MEANA, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70;
– ricorrenti –
contro
T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 24, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO LOMBARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA RIZZI;
– controricorrenti –
e contro
F.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1661/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto;
uditi l’Avvocato Alessandra PIANA, in delega per i ricorrenti, e l’Avvocato Antonella RIZZI per il controricorrente T..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30/3/2018 la Corte d’Appello di Milano ha respinto i gravami interposti dalla sig.ra F.S. – in via principale – e dai sigg. M.E. e Z.A. nonchè dalla società Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a. – in via incidentale – in relazione alla sentenza Trib. Milano n. 1849/2017, di accoglimento della domanda nei loro confronti proposta dal sig. T.F. (in arte F.F.) di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di intervista raccolta dalla Z. e pubblicata sul quotidiano ***** del ***** dal titolo “*****” della F., ove risultava da quest’ultima attribuitagli la responsabilità di averle trasmesso l’epatite B.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Gedi Gruppo Editoriale s.p.a. (già Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a.), il M. e la Z. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il T., che ha presentato anche memoria. L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.
Con conclusioni scritte del 22/9/2020 il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e/o falsa applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di pubblicazione di intervista nonchè in tema di valutazione di uno scritto diffamatorio e di diritto alla riservatezza”; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente escluso la sussistenza dei requisiti dell’interesse pubblico e della verità della notizia, laddove è invero sufficiente la notorietà anche solo di chi rende la dichiarazione ovvero del soggetto cui essa fa riferimento.
Lamentano non essersi considerato che “la pubblicazione dell’intervista avesse un chiaro intento di critica sociale e morale rispetto al mondo della pornodiva e dei suoi frequentatori”.
Con il 2 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1223,2043 e 2059 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono essersi dai giudici di merito erroneamente ritenuto provato in via presuntiva il danno lamentato, e in particolare il danno non patrimoniale, pur in difetto di relative allegazioni di controparte e di indagine su gravità della lesione e serietà del pregiudizio.
Con il 3 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2697,2056,2059 e 1226 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono dell’esorbitanza e incongruità dei criteri utilizzati dalla corte di merito nella liquidazione del danno, giacchè sulla base delle Tabelle di Milano del 2018 il danno sarebbe stato da valutarsi al massimo come corrispondente alla metà del liquidato.
Con il 4 motivo denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si dolgono essersi disposta, pur in difetto di domanda sul punto, la pubblicazione della condanna anche nell’articolo custodito nell’archivio on line, ritenendo che essa fosse conseguente a domanda invero rigettata in 1 grado e non riproposta in appello.
Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, là dove i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato nel settembre 2013-marzo 2014"; alla propria comparsa di costituzione e risposta del giudizio di 1 grado; alle “generiche allegazioni svolte nel giudizio di primo grado dalla difesa del sig. T. in ordine al danno non patrimoniale asseritamente subito”; “all’atto di impugnazione degli odierni ricorrenti” in ordine alla “condanna alla pubblicazione della sentenza anche nell’articolo custodito in archivio… disposta dal tribunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 c.p.c.”; all'”impugnazione in via incidentale” del T.) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (v., in particolare, l'”atto di citazione notificato nel settembre 2013-marzo 2014"; il proprio atto di impugnazione), senza riportarli per l’intera parte d’interesse in questa sede, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione sono pertanto rimasti dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.
I requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno invero indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.
Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
A tale stregua, essi vanno sempre ed indefettibilmente osservati anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte (quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata: cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221), ovvero allorquando come nella specie la S.C. è (anche) “giudice del fatto”, giacchè, come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare (cfr., con particolare riferimento alla revocazione ex art. 391 bis c.p.c., Cass., 28/7/2017, n. 1885; relativamente all’error in procedendo ex art. 112 c.p.c. cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), in tali ipotesi in cui la Corte di legittimità diviene giudice anche del fatto (processuale) con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero pur sempre l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo ove questa sia stata accertata diviene possibile esaminarne la fondatezza, sicchè esclusivamente nell’ambito di tale valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v., da ultimo, Cass., 3/11/2020, n. 24258).
Va sotto altro profilo posto in rilievo che in ipotesi come nella specie di c.d. “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c., comma 4, rimane invero escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (v. Cass., 11/12/2014, n. 26097).
Atteso che quest’ultima ipotesi non ricorre invero nella specie, va sottolineato come i ricorrenti si limitino in realtà ad inammissibilmente dedurre doglianze (anche) di vizio di motivazione sostanziantesi (non già dell’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica bensì) nell’omessa ed erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Deve per altro verso sottolinearsi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la considerazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali (anche non costituenti cosa giudicata), l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, l’esclusione dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, esente da vizi logici e da errori di diritto (v. Cass., 15/2/2019, n. 4543; Cass., 14/3/2018, n. 6133; Cass., 10/1/2012, n. 80. E già Cass., 15/2/2006, n. 3284; Cass., 18/10/2005, n. 20139; Cass., 1/8/2002, n. 11420).
A tale stregua, la valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione, e in particolare di quello costituito dall’interesse pubblico, con conseguente attribuzione di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate negli articoli di stampa, si risolve in giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove come nella specie sorretto da motivazione corretta, congrua e coerente (v. Cass., 15/2/2006, n. 3284).
Il controllo affidato al giudice di legittimità è dunque in tale ipotesi limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonchè al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, restando viceversa del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo al riguardo la Corte Suprema di Cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito (v., da ultimo, Cass., 14/3/2018, n. 6133).
Orbene, con riferimento all'”articolo pubblicato il ***** sulla cronaca nazionale dal titolo *****”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza posto in rilievo come fosse ivi “riportata un’intervista, rilasciata da F. dopo l’udienza nella quale la convenuta dichiarava “*****”.
Confermando l’avviso espresso dal giudice di prime cure, ha al riguardo testualmente affermato: che “Non si trattava…della cronaca di quanto avvenuto all’udienza del 11.12.12… ma di una intervista rilasciata da F.S. ad Z.A., a casa sua dopo la deposizione pubblica”; che “la mancata indicazione nominativa non escludeva la ricorrenza della diffamazione ove all’interno di una cerchia, anche ristretta, di persone a conoscenza dei fatti l’identità del diffamato fosse agevolmente desumibile.
L’identificazione dell’odierno attore, sia pure in via indiretta, era univoca e percepibile da un vasto pubblico”; che “per accertare la sussistenza o meno della responsabilità del giornalista che pubblicasse dichiarazioni diffamatorie di terzi si doveva tenere conto, in primo luogo, dell’effettivo grado di rilevanza pubblica dell’evento dichiarazione, e di conseguenza – al fine di verificare se il pubblicista si fosse limitato a riferire l’evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione – accertare in quale “contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l’occasione di tali dichiarazioni”; che “mancava nel caso concreto, a giudizio del Tribunale, il requisito della rilevanza pubblica innanzitutto perchè non aveva per oggetto le dichiarazioni rese all’udienza, ma una vicenda del tutto estranea, quale la trasmissione per via sessuale di una grave malattia epatica, rispetto alla quale la notorietà di uno dei soggetti coinvolti (l’odierno attore) non faceva sorgere l’interesse pubblico all’informazione, poichè da un lato all’intervistata mancava quella qualità di personaggio indubbiamente noto nella vita pubblica, le cui dichiarazioni rappresentavano un evento da rendere pubblico senza censure, dall’altro la materia in discussione non presentava profili di interesse pubblico”; che “quest’ultimo doveva essere valutato oggettivamente, non potendo farlo coincidere con la fame di gossip che caratterizzava una parte della pubblica opinione, in quanto -nel bilanciamento tra interessi entrambi costituzionalmente garantiti- non pareva al Tribunale che sussistesse in astratto alcun interesse pubblico alla conoscenza di vicende privatissime quali quelle relative alla salute di persone pur famose”, altresì sottolineando come nella specie “mancava (per assenza di prova da parte dei convenuti e per presenza di prova in senso contrario…) anche il requisito della veridicità della notizia”; che “in concreto, la giornalista non poteva non considerare come l’intervista fosse rivolta ad un soggetto fragile, provato come da lei stessa dichiarato – da vicende anche violente, le cui “memorie” si erano prestate ad un’oscura operazione di tentata estorsione (da parte di sedicenti editori). Inoltre il fatto addebitato al T. era di una tale gravità ed abnormità (oltre che involgente dati sensibili tale da rendere discutibile la sua propalazione anche ove fosse stato vero) che la giornalista, il direttore e l’editore avrebbero necessariamente dovuto valutare con la debita cautela l’attendibilità delle informazioni a cui davano spazio. Al contrario, l’autrice dell’articolo non si era offerta in alcun modo di provare di avere fatto un qualche serio lavoro di ricerca in relazione alla veridicità della notizia, limitandosi a propalare le affermazioni della F., rendendosi così strumento della diffamazione e contribuendo a diffonderla nei confronti del vasto pubblico”; che “mancavano quindi i presupposti per poter invocare l’esimente del diritto di cronaca da parte di Z.A., sicchè, avendo la stessa contribuito a propalare le diffamanti dichiarazioni rese da F., divenendone sostanzialmente coautrice, sussistevano gli elementi oggettivi e soggettivi… del reato di cui all’art. 595 c.p., e a carico del direttore responsabile M.E. dell’illecito di cui all’art. 57 c.p., per non avere attivato i dovuti controlli sul contenuto dell’articolo diffamatorio”; che “in concreto, il Tribunale considerava che la notizia, priva di veridicità e pertinenza, aveva leso la sfera personalissima del danneggiato, cui era imputata una condotta di gravità estrema (propalazione di contagio attraverso rapporto sessuale non protetto) ed aveva privato di credibilità la scelta di F.F. di comunicare messaggi “educativi” sulla sicurezza nei rapporti sessuali, rendendolo anche oggetto di confronti durissimi con altro rapper, il che non era privo di rilevanza in un mondo fortemente autoreferenziale quale quello in cui operava l’attore”.
Trattasi di valutazioni in termini (diversamente da quanto dagli odierni ricorrenti sostenuto) invero consentanei con i consolidati principi in materia formulati da questa Corte.
In particolare, con il principio secondo cui vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca quando vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale) delle notizie; condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell’ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva; b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l’assenza di termini esclusivamente insultanti); c) l’interesse pubblico all’informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico (v. Cass., 19/01/2007, n. 1205).
Con il principio per il quale non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purchè la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è riferita (v., da ultimo, Cass., 5/5/2020, n. 8476).
Con il principio in base al quale l’esclusione dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se come nella specie sorretto da adeguata motivazione, esente da vizi logici e da errori di diritto (v. Cass., 18/10/2005, n. 20138).
Con il principio in base al quale il danno alla reputazione, in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass., 28/3/2018, n. 7594), la prova del danno non patrimoniale potendo essere peraltro fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendosi come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (v. Cass., 25/5/2017, n. 13153).
Principi che vanno anche nel caso ribaditi.
Orbene, a fronte di tale accertamento e delle riportate valutazioni, gli odierni ricorrenti si sono invero limitati a riproporre, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, le loro tesi difensive già sottoposte al vaglio dei giudici di merito e dai medesimi non accolte.
A tale stregua il ricorso è inammissibile (anche) ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente T., seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente T..
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021