LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4154/2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
*****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A., Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrenti –
contro
B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA SONIA VULCANO, NATALE MANGANO;
– controricorrente –
avverso ordinanza definitiva della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il 3/12/2014 R.G.N. 1173/2013;
avverso la sentenza n. 1078/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 07/05/2013 R.G.N. 2153/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis e ter c.p.c., l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di accoglimento dell’opposizione di B.R., socia accomandatario della sas Immobiliare Azalea, avverso la cartella esattoriale per il pagamento di contributi all’Istituto – gestione commercianti per l’anno 2012.
La Corte ha rilevato che risultava accertato che l’opponente non aveva mai svolto attività nell’ambito della società,non apparendo sufficiente la mera circostanza che la B. avesse ricoperto la carica di socio accomandatario. Ha rilevato, inoltre, che da anni la soc. Azalea aveva sempre e soltanto gestito la proprietà di alcune unità immobiliari a *****.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. La B. ha depositato controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
3. Con l’unico motivo del ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e segg., L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313,2318,2697 c.c., assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio accomandatario ha il potere di gestione della società e che pertanto era per ciò stesso, in quanto soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che era onere del ricorrente provare che non si occupava della gestione della società ed inoltre la circostanza che non svolgeva altre attività esonerava l’Inps dal dover provare il carattere prevalente dell’attività svolta.
4. Il ricorso è infondato e va confermato il precedente di questa Corte n. 14187/2018 intercorso tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.
5. Va affermato, infatti, che presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203 – la prova dello svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi. Nell’impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la B. non aveva mai svolto alcuna attività all’interno della società.
Va ricordato, infatti, il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Corte non è stata fornita essendo emerso che la B. non aveva mai prestato alcuna attività nella società essendo tutte le attività di gestione amministrative demandate a professionisti esterni e che, inoltre, la società si limitava da anni alla sola gestione della proprietà di alcune unità immobiliari di cui era proprietaria.
7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna dell’Inps a pagare le spese processuali.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e condanna l’Inps a pagare le spese di lite liquidate in Euro 950,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021