Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1681 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4465/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

*****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

F.G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato DANIELA VANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA PANTANELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1227/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/09/2014 r.g.n. 104/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna di accoglimento dell’opposizione di F.G.G., socia della snc Eredi F.E. di G.G.F. & C., avverso la cartella esattoriale per il pagamento di contributi all’Inps gestione commercianti per gli anni dal 2006 al 2011.

La Corte ha rilevato che risultava accertato che l’opponente non aveva mai svolto attività nell’ambito della società, essendo incontestato che la società era sostanzialmente inattiva in quanto affittata ed essendo limitata la sua attività alla gestione del contratto d’affitto ed alla riscossione del canone.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. La F. ha depositato controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con l’unico motivo del ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, art. 1; L. n. 1397 del 1960, art. 1, così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e segg., L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2291,2298,2697 c.c., assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, l’attività svolta dalla snc era di natura commerciale e che necessariamente doveva presumersi che l’attività di gestione della società era svolta dall’intimata; che era onere della ricorrente provare che non si occupava della gestione della società ed inoltre la circostanza che non svolgeva altre attività esonerava l’Inps dal dover provare il carattere prevalente dell’attività svolta.

5. Il ricorso è infondato.

6. Va affermato, infatti, che presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 – la prova dello svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi. Nell’impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la F. non aveva mai svolto alcuna attività all’interno della società.

Nell’impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la Eredi F. snc, di cui la F. è socia e legale rappresentante, era affittata e che l’unica attività svolta era rappresentata dalla percezione del relativo canone.

Tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’1 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n. 17643 del 6 settembre 2016).

Va, altresì, ricordato il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Corte non è stata fornita essendo emerso che la A. non aveva, mai prestato alcuna attività nella società immobiliare.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna dell’Inps a pagare le spese processuali Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l’Inps a pagare le spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali,oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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