Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16841 del 15/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13692-2019 proposto da:

V.A., G.B., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE LIEGI 42, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCREZIA NOVARO;

– ricorrenti –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI LEVATI;

– controricorrente –

e contro

P.M., PE.MA., BA.AN.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1536/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 377 del 24 aprile 2013, in parziale accoglimento della domanda principale proposta da Annamaria Ba., Pe.Ma. e P.M. nei confronti di B.G., G.B. e V.A. – ritenuta tardiva la emendatio libelli fatta in sede di precisazione delle conclusioni consistente nella trasformare la domanda subordinata in principale e viceversa – trasferiva il 50% delle quote della Esperia s.a.s. ai convenuti, previo pagamento da parte degli stessi del prezzo determinato in Euro 490.634,00, oltre a dovere corrispondere la somma di Euro 83.000,00 per il credito Iva riconosciuto alla società.

In virtù di appello interposto dal B., la Corte di appello di Genova, nella resistenza degli appellati, che proponevano anche appello incidentale, in parziale accoglimento del gravame principale, respinto quello incidentale, riconosceva il trasferimento delle quote sociali solo in favore dell’appellante. Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, hanno proposto ricorso per cassazione il G. e la V., fondato su un unico motivo, cui ha resistito il B. con controricorso.

I P. e la Ba. sono rimasti intimati.

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, tenuto conto che in ordine alla questione dell’accertamento della tempestività della electio amici non sussista l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa in camera di consiglio, si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo perchè possa essere trattata in pubblica udienza presso la seconda sezione.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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