LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Aldo – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13399-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;
– ricorrente –
contro
M.F.E.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 24/11/2014 R.G.N. 1982/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
PREMESSO CHE:
1. Con decreto del 24.11.14, il tribunale di Taranto ha omologato accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario dell’assegno ex lege n. 118 del 1971 in favore di M.F.E., con decorrenza dal 1.6.13, condannando l’INPS al pagamento delle spese legali e ponendo a carico dell’INPS le spese di CTU.
2. Avverso tale provvedimento ricorre l’INPS per tre motivi;
l’assistito è rimasto intimato.
CONSIDERATO
CHE:
3. Con il primo motivo di ricorso l’INPS lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione L. n. 222 del 1984, art. 1 e art. 445 bis c.p.c., comma 5, in ragione della discrasia tra il decreto e le risultanze della CTU espletata nel procedimento, la quale aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario allegato dall’assistito.
4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, per avere pronunciato condanna alle spese nei confronti di parte che avrebbe dovuto essere vincitrice sulla base di quanto accertato dal consulente tecnico.
5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 91 e 92 dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, per avere il decreto posto l’onere delle spese di CTU a carico esclusivo dell’INPS, nonostante l’assenza della produzione da parte dell’assistito della dichiarazione reddituale che solo avrebbe giustificato la pronuncia presa.
6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Questa corte ha già precisato che le discrasia tra il decreto di omologa e le risultanze del CTU siano emendabili solo con il procedimento di correzione degli errori materiali e non anche con il ricorso straordinario art. 111 Cost., salvo che la soluzione in contrasto con la CTU sia stata oggetto – ciò che non è avvenuto nel caso di specie – di specifica valutazione da parte del giudice (Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 29096 del 11/11/2019, Rv. 655703 – 01, nonchè Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 26758 del 22/12/2016,Rv. 642291 – 01).
7. Il secondo motivo di ricorso è invece ammissibile e fondato. Questa Corte ha in proposito affermato (Cass., Sez. 6 – L, Sentenza n. 6085 del 17/03/2014, Rv. 630606 – 01) che, in tema di procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c. per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali nelle materie ivi indicate, avverso il decreto di omologazione dell’accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u. è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. Si è inoltre precisato (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3668 del 07/02/2019, Rv. 652903 – 01) che, in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, mentre la statuizione sulle spese in violazione del principio di soccombenza – ancorchè coerente con il “decisum” (erroneamente) adottato dal giudice di merito – è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. anche in difetto di attivazione del procedimento di correzione, potendosi procedere al controllo sulla correttezza della decisione relativa alle spese in base alla lettura coordinata del decreto di omologa e della consulenza tecnica. Nella specie, il decreto di omologa ha liquidato le spese a carico di parte che sarebbe totalmente vittoriosa secondo le indicazioni chiare della consulenza tecnica espletata nel giudizio.
8. Anche il terzo motivo è, oltre che ammissibile secondo quanto sopra detto, altresì fondato. Se infatti in linea generale la presenza di una parte totalmente vittoriosa non esclude, secondo l’indirizzo che prevale in sede di legittimità, che a suo esclusivo carico siano poste le spese di CTU (tra le altre, Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 17739 del 07/09/2016, Rv. 640893 – 01), e, per altro verso, l’esonero della parte soccombente nei giudizi previdenziali ed assistenziali dall’onere delle spese è condizionato alla documentazione di situazione reddituale rilevante, nella specie non risulta depositata la dichiarazione reddituale da parte dell’assistito nè vi è stata alcuna motivazione del giudice a giustificazione dell’onere delle spese di CTU a carico esclusivo dell’INPS, sicchè le norme procedurali sull’onere delle spese invocate dal ricorrente risultano violate.
9. La sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento dei motivi accolti e la causa va rimessa, al medesimo tribunale in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il secondo e terzo motivo, dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al medesimo tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021