Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1689 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21797-2019 proposto da:

R.M., rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO depositato il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, sezione distaccata di Campobasso, con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione R.M. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria. Ad avviso del R., contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, in ***** sussisterebbe una situazione di violenza indiscriminata rilevante ai fini della concessione della protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La censura è inammissibile.

Il Tribunale di Campobasso ha, infatti, analizzato la situazione interna del ***** richiamando fonti internazionali ed adempiendo dunque al proprio dovere di collaborazione istruttoria. In particolare, non ha ravvisato in tale Paese “… situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno…” (cfr. pag. 4 del decreto impugnato).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della circolare n. 3716 del 30.7.2015 della Commissione Nazionale per il Diritto di asilo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria, limitandosi a registrare la mancata deduzione di specifici profili di vulnerabilità.

La censura è fondata.

Va premesso che il decreto dà atto (cfr. pag.3) che il ricorrente aveva dedotto di appartenere all’etnia *****, diffusamente perseguitata in *****, di non aver potuto per tale motivo ottenere la cittadinanza ***** nè trovare lavoro in Patria, e di essersi quindi per tale motivo risolto all’espatrio.

A fronte di tale prospettazione il giudice di merito non ha svolto alcuna valutazione comparativa tra la situazione soggettiva del richiedente e quella oggettiva del Paese d’origine, necessaria ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298). Il Tribunale, infatti, si è limitato ad affermare che “… il ricorrente non ha evidenziato particolari legami familiari con il territorio italiano nè manifesta patologie che debbano essere necessariamente curate in Italia”, arrestando in tal modo la sua indagine ai soli profili del radicamento in Italia e della condizione sanitaria individuale, senza verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.

Sul punto, va ribadito il principio per cui, ai fini della concessione della protezione umanitaria, “Non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità. L’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013). E’ necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.647298, in motivazione, pagg.9 e 10; interpretazione confermata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062). Il giudice di merito deve quindi sempre svolgere un accertamento specifico e puntuale per poter configurare, o escludere, la condizione di vulnerabilità del richiedente la protezione umanitaria, tenendo conto delle circostanze dedotte dallo straniero e comparando la sua vita privata, personale e familiare, in Italia con la sua situazione personale nel Paese di provenienza (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv.653700; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019, Rv.654164) o nel Paese di transito (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885). Poichè nel caso specifico il R. aveva dichiarato la propria appartenenza all’etnia *****, notoriamente oggetto di trattamento discriminatorio in *****, il Tribunale avrebbe dovuto indagare in modo specifico questa circostanza.

La decisione impugnata va di conseguenza cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata al Tribunale di Campobasso, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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