Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1692 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22951- 2019 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. Elena Tordela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia elena.tordela-avvocatiavellinopec.it;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t. – con sede in ***** e domiciliato per previsione generale di legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 5837/2019;

lette le conclusioni scritte depositate dal P.M. in persona del Sostituto procuratore generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da M.M., cittadino *****, avanti al Tribunale di Napoli avverso il provvedimento di rigetto reso dalla Commissione territorialmente competente di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma dello status ovvero in quella della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, di quella umanitaria;

– a sostegno delle domande egli aveva allegato di essere fuggito dal ***** in seguito all’omicidio accidentale del figlio del capo-villaggio che aveva sorpreso a slegare una mucca nella sua proprietà e aveva dichiarato di temere, in caso di rientro forzato in *****, di essere aggredito e ucciso dai familiari della vittima;

– la sezione specializzata del Tribunale di Napoli rigettava il ricorso in relazione a tutte le forme di protezione richieste; -la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli è affidata al ricorso del richiedente asilo sulla base di sette motivi;

– l’intimato Ministero dell’interno si è costituito tardivamente per l’eventuale discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, secondo periodo.

CONSIDERATO

che:

– in via preliminare, con il primo motivo di ricorso si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per Cassazione è di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado;

– ad avviso del ricorrente, la disposizione oggetto della presente questione di legittimità risulta illogica e incongrua rispetto alle stesse premesse normative formulate dal legislatore secondo le quali le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 sono regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss.;

– con il secondo motivo di ricorso, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7 nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

– ad avviso del ricorrente, la norma in questione violerebbe il diritto di difesa del richiedente la protezione internazionale perchè introdurrebbe un onere decadenziale non previsto dall’art. 369 c.p.c. che risulta essere una condizione ulteriore da soddisfare in un lasso temporale inferiore ai 60 giorni di tempo previsti – in generale – come termine breve per i ricorsi in Cassazione;

– ancora in via preliminare, si chiede di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale;

– secondo il ricorrente, il nuovo rito camerale sarebbe palesemente incostituzionale perchè violerebbe le garanzie del contraddittorio e della parità processuale delle parti in quanto il rito sommario di cognizione che regolava la materia della protezione internazionale è stato sostituito da un rito a contraddittorio scritto e a udienza eventuale, impedendo, per quanto concerne il caso del ricorrente, di presenziare e partecipare all’udienza;

-in subordine, con il quarto motivo di ricorso, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dagli artt. 6 e 13 CEDU e dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva n. 32/2013;

– secondo il ricorrente, la L. n. 46 del 2017, abrogando l’appello e stabilendo la mera eventualità della comparizione delle parti in udienza, introduce un procedimento cartolare in tutti i gradi di giudizio violando il diritto a un ricorso effettivo, il quale dovrebbe prevedere l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e in diritto;

– con riguardo ai primi quattro motivi sin qui enunciati, osserva il Collegio che il ricorrente veicola con essi eccezioni di legittimità costituzionali irrilevante ovvero manifestamente infondate;

– con riguardo alla prima il decreto del tribunale risulta tempestivamente impugnato nel termine dei trenta giorni ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2, – come riconosciuto dallo stesso ricorrente a pag. 2 del ricorso – sicchè la questione non è rilevante nel caso di specie;

– anche la questione concernente la procura alle liti è irrilevante dal momento che, come pure riconosciuto anche in tale caso dal ricorrente a pag. 3 e 4 del ricorso, essa è stata rilasciata dopo la comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto;

– parimenti irrilevante è la questione riguardante la garanzia del contraddittorio poichè il ricorrente è comparso all’udienza del 22 febbraio 2019, fissata a seguito del ricorso e ha confermato le dichiarazioni rese avanti alla commissione territoriale;

– infine, la questione sulla mancata previsione dell’appello è manifestamente infondata come già chiarito da questa Corte con motivazione che il collegio condivide (cfr. Cass. 28119/2018);

– con il quinto motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10, 11 per avere il Tribunale di Napoli rigettato la richiesta del difensore del ricorrente di fissare l’udienza in camera di consiglio in ragione della mancata messa a disposizione, da parte della Commissione territorialmente competente, della video-registrazione dell’audizione del richiedente la protezione internazionale;

– la censura è inammissibile poichè come già sopra evidenziato il tribunale napoletano ha fissato l’udienza ed ha proceduto all’audizione del richiedente asilo;

– con il sesto motivo di ricorso, si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in combinato disposto con l’art. 5, comma 6, e con l’art. 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione nonchè la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– ad avviso del ricorrente, il giudice ha negato la protezione umanitaria con motivazione illogica e senza dare corretta attuazione ai principi interpretativi fissati in materia;

– con il settimo motivo di ricorso, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 8, – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 la violazione dell’art. 10 Cost., la violazione della direttiva n. 2004-83 dell’art. 8 della direttiva n. 2004/83/CE violazione dell’art. 8 della direttiva n. 2001/95/UE, la violazione dell’art. 3 CEDU;

– secondo il ricorrente, il Tribunale di Napoli si sarebbe limitato ad una valutazione parziale e avrebbe omesso l’approfondimento della conoscenza della situazione personale del ricorrente nonchè di qualunque altra considerazione alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– i due motivi, strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati;

-costituisce, infatti, principio consolidato che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (cfr. Cass. 13897/2019; id. 4037/2020; id. 9230/2020);

-il decreto impugnato non appare conforme a tale principio di diritto, perchè non indica da quali fonti il tribunale ha tratto le informazioni che pone a sostegno della ritenuta insussistenza della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (cfr. pagg. 7 e 8 del decreto impugnato);

-la censura è, pertanto, fondata ed il decreto impugnato va cassato in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, perchè riesamini la domanda di protezione in conformità ai principi sopra enunciati nonchè provveda alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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