LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2270-2019 proposto da:
L.V.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell’avvocato PIETRO TROIANIELLO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SPORTELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3880/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.
RILEVATO
che:
L.V.D. ricorre per la cassazione della sentenza n. 3880-2018 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 6 giugno 2018, articolando due motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso Roma Capitale.
La ricorrente espone in fatto che in data 14 maggio 2012, alle ore 22.00 circa, urtava uno spuntone di ferro, residuo di un paletto di segnaletica sporgente dal piano di calpestio, collocato sul marciapiede all’incrocio tra via Ubaldini e via Patrasso, in Roma; che il mattino dopo, accusando forti dolori, si recava al Pronto Soccorso, da cui dopo bendaggio con adesivo elastico, veniva dimessa con diagnosi di “trauma distorsivo collo piede” e con una prognosi di sei giorni; che, a seguito della denuncia di sinistro presentata il 24 maggio 2012 alla Polizia di Roma Capitale, l’agente Fatato del Corpo di Polizia municipale, recatosi sul luogo dell’incidente, constatava la presenza dello spuntone sul marciapiede e la riteneva molto pericolosa, essendo il marciapiede molto stretto; che, protraendosi il dolore, eseguiva ulteriori visite specialiste ed iniziava una terapia; che, dopo avere infruttuosamente chiesto il risarcimento dei danni subiti, citava in giudizio Roma Capitale dinanzi al Tribunale di Roma, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 15.845,00, comprensivi del danno biologico permanente, nella misura dell’8%, dell’invalidità temporanea e delle visite mediche, o della somma ritenuta di giustizia.
Con sentenza n. 1388/2017, a seguito di espletamento di una CTU e dell’escussione dei testi, il Tribunale rigettava la pretesa attorea e compensava le spese di lite, ritenendo non provato il nesso eziologico tra l’asserita caduta, fonte di danno, e la presenza dello spuntone di ferro.
La sentenza veniva impugnata dalla odierna ricorrente, dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., per omessa o errata valutazione delle prove e per insufficiente motivazione.
La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, dichiarava l’appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. con la seguente motivazione: “per assenza di alcuna specifica e argomentata confutazione del ragionamento seguito dal Tribunale per affermare l’insussistenza della prova della dinamica dell’incidente e del nesso di causalità” e aggiungeva “sotto altro autonomo profilo questa Corte fa propria e condivide nel merito l’impugnata sentenza”.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, inesistenza e/o nullità della sentenza per assoluta carenza di motivazione Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.”.
Alla sentenza impugnata viene rimproverato di non avere motivato le ragioni per le quali ha ritenuto corretta la decisione di prime cure ed infondati i motivi di gravame.
Secondo la ricorrente, a p. 7 dell’atto di appello, che viene riprodotto, aveva lamentato l’erronea interpretazione della portata normativa dell’art. 2051 c.c. e della distribuzione dell’onere della prova, perchè aveva provato per presunzioni che l’evento di danno si era prodotto come conseguenza normale della particolare condizione della cosa: infatti, la deposizione dell’agente Fatato, che aveva confermato che lo spuntone era pericoloso per i pedoni, il referto del pronto soccorso, la denuncia presentata alla polizia municipale, la CTU, ove correttamente valutati nel loro complesso, avrebbero dovuto portare all’accoglimento della domanda.
La sentenza impugnata non conterrebbe neppure una motivazione per relationem, perchè non emerge in alcun modo se la condivisione della sentenza di prime cure sia stata determinata dall’esame e dalla valutazione della infondatezza dei motivi di gravame.
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. – violazione e falsa applicazione art. 2051 c.c. – omessa errata valutazione delle prove – omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza numero 13888/2017 del Tribunale civile di Roma”.
3. La premessa del ragionamento della ricorrente è che l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 342 c.p.c. fosse un obiter dictum, perchè la sentenza si sarebbe pronunciata rigettando nel merito la domanda e perchè se l’atto di appello fosse stato inammissibile per aspecificità del gravame proposto la Corte d’Appello non avrebbe potuto comprendere i motivi di doglianza necessari per poi esprimere un valutazione di merito. Nè corrisponderebbe al vero che l’atto di appello non confutava specificamente il ragionamento seguito dal Tribunale per affermare l’insussistenza della prova della dinamica dell’incidente e del nesso di causalità, avendo nell’atto di appello svolto una precisa e puntuale critica delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, dolendosi dell’errata valutazione delle prove, alla luce dell’istituto delle presunzioni, dopo avere individuato le parti della sentenza di cui chiedeva la riforma ed avere argomentato le ragioni per le quali la sentenza e il ragionamento logico e giuridico alla base dovessero essere riformati, contestando il rilievo attribuito al fatto che si fosse recata al pronto soccorso solo il giorno dopo quello dell’incidente, spiegando che, essendo l’incidente avvenuto di sera tardi, essendo vedova e non disponendo di un’auto, aveva inizialmente confidato di avere preso una semplice sorta e si era determinata a recarsi al pronto soccorso quando si era resa conto di avere invece subito delle serie lesioni, evidenziando che la CTU aveva ritenuto verosimile che le lesioni riportate fossero collegate all’incidente descritto, che la teste Lo.Gi. aveva confermato la presenza dello spuntone residuo di un precedente segnale stradale che non era stato rimosso a regola d’arte, che la sua deposizione insieme con quella dell’agente F. dimostravano la pericolosità dello stato dei luoghi, aggravata dalla mancata segnalazione del pericolo, dall’orario e dalla scarsa visibilità.
4. Il motivo numero uno merita accoglimento.
Benchè la ricorrenza di una autonoma decisione nel merito sia affermata in maniera del tutto apodittica e, comunque, irrilevante, trova applicazione il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui quando il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare queste ultime, perchè esse debbono considerarsi tamquam non essent (Sez. Un., Sentenza n. 3840 del 20/02/2007). Per l’applicazione di tale principio ad una vicenda in cui la Corte d’appello dopo aver dichiarato inammissibile l’appello dopo la sostanziale pronuncia di inammissibilità dell’appello aveva impropriamente inserito valutazioni di merito cfr. Cass. 16/10/2015, n. 20931.
Dopo aver individuato il principio di diritto da applicare, cioè quello espresso da questa Corte, nella decisione assunta a Sezioni Unite n. 27199 del 2017, a mente della quale gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, mette conto constatare che la statuizione di inammissibilità si è basata proprio sulla mancanza nell’atto di appello di una parte argomentativa atta a contrapporre alle motivazioni della sentenza di prime cure una critica volta ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Dopo aver riportato la motivazione della sentenza di prime cure (i punti essenziali sono rappresentati dalla mancata deduzione di alcun capitolo di prova in ordine alle modalità di accadimento del sinistro, dal fatto che i due testi non hanno assistito all’incidente e si sono limitati a riferire della presenza da tempo dello spuntone nonchè dal fatto che l’attrice si fosse rivolta al pronto soccorso solo il giorno successivo), la sentenza impugnata aggiunge “nell’atto di appello non si riscontra alcuna specifica e argomentata confutazione del ragionamento seguito dal Tribunale per affermare l’insussistenza della prova della dinamica dell’incidente e del nesso di causalità” (p. 2).
La ricorrente ha censurato tale motivazione, ritenendo che il giudice abbia violato i principi in materia di prova, non avendo preso in considerazione la possibilità di desumere in via di inferenza logica il collegamento eziologico tra le lesioni refertate e la caduta sul marciapiede a causa dello spuntone, avendo, invece, attribuito esclusivo rilievo al fatto che non vi fossero testimoni che avessero assistito all’incidente sì da poterlo riferire ed al fatto che si fosse rivolta al pronto soccorso solo il giorno successivo.
Ciò posto, occorre, in primo luogo, ricordare che, in base alla novellata formulazione dell’art. 342 c.p.c., l’appellante, a pena di inammissibilità, ha l’onere di motivare l’atto di impugnazione, il che di per sè implica che chi propone il gravame ha il dovere di formulare critiche conferenti alla decisione impugnata, traendone, ai fini della modifica richiesta al giudice dell’appello, le logiche conseguenze in linea, per così dire, con le premesse su cui si fonda la richiesta di riforma della sentenza di primo grado.
In altri termini l’atto di appello deve possedere una intrinseca logicità ed il necessario e coerente collegamento tra la decisione impugnata che si intende sottoporre a critica, i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata.
Ad avviso di questo Collegio, l’appello presentato dalla ricorrente era formulato in modo tale da consentire non solo l’individuazione delle parti della sentenza di cui si chiedeva la riforma – la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile solo ove l’appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza – ma anche la comprensione delle ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, sì da consentire al giudice del gravame di avere una chiara rappresentazione dei motivi di impugnazione ed alla appellata di poter formulare le pertinenti argomentazioni difensive.
6. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso; il secondo è assorbito. La sentenza viene cassata in relazione al motivo accolto e la controversia rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che, preso atto dell’ammissibilità dell’appello, provvederà a decidere nel merito la controversia e si farà carico di liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021