LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13567-2019 proposto da:
A.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato POZZAGLIA FRANZA, rappresentata e difesa da se medesima;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****;
– intimati –
avverso l’ordinanza 9697/2017 R.G. del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 16/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA.
RILEVATO
Che:
il giudizio trae origine dalla opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avanzata dall’Avv. Alongi Concetta alla liquidazione dei compensi professionali per l’attività da lei svolta davanti al Tribunale di Palermo in favore della sig.ra S.M., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio per la separazione giudiziale (poi trasformata in consensuale) di costei;
il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, liquidò a fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale, riconoscendo la maggiorazione dei 25% per la soluzione conciliativa, e applicando, avuto riguardo all’oggetto dei procedimento, lo scaglione del valore indeterminabile di modesta complessità;
in considerazione della mancata costituzione del Ministero della Giustizia, il Tribunale liquidò in favore dell’opponente le sole spese vive e le spese di registrazione dell’ordinanza;
– per la cassazione della sentenza l’avvocatessa Alongi proposto ricorso sulla base di due motivi;
il primo motivo contesta l’entità del compenso liquidato per l’attività svolta dalla ricorrente a favore della sig.ra S. e il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento del compenso per il giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170;
il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che:
con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1 e 2, artt. 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;
il motivo si articola in due distinte censure;
con la prima censura del primo motivo la ricorrente si duole dell’applicazione dello scaglione minimo per la bassa complessità della causa, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto applicare, come parametro di riferimento, i valori medi;
con la seconda censura del primo motivo la ricorrente lamenta che per la fase decisionale il Tribunale, affermando di applicare la maggiorazione per l’avvenuta conciliazione, abbia in effetti riconosciuto solo il 25% del compenso dovuto per la fase, invece che l’intero compenso maggiorato del 25%; la prima censura è inammissibile perchè attinge l’apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, operato dal giudice di merito in ordine alla complessità della controversia in cui l’avvocatessa Alongi ha prestato la propria opera professionale;
la seconda censura è fondata perchè il compenso liquidato dai Tribunale per la fase decisoria (Euro 202,50) è immotivatamente inferiore al minimo tariffario; nello scaglione di riferimento indicato dallo stesso Tribunale (valore indeterminabile di modesta complessità, ossia, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, lo scaglione da Euro 26.000 a Euro 52.000) il valore medio della fase decisoria è di Euro 2.767; il valore minimo è Euro 1.383,5; dimezzandolo ex art. 130 TUSG si arriva a Euro 691,75 che – anche senza applicare la maggiorazione del 25% (che pure il Tribunale ha dichiarato di voler applicare) – è più di quanto è stato liquidato;
il ricorso va, pertanto, accolto; l’ordinanza impugnata a cassata e rinviata innanzi al Tribunale di Palermo in diversa composizione;
Il secondo motivo è assorbito, perchè le spese del giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 dovranno essere liquidate ex novo in sede di rinvio;
il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Palermo in diversa composizione;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021