Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1708 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1949-2019 proposto da:

EDIL PLINIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE PRIANTE;

– ricorrente –

contro

B.G., P.T., nella qualità di erede di B.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE FIORINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2528/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente Edil Plinio srl ha avuto un rapporto di appalto con la società ***** srl per la manutenzione di un immobile che quest’ultima aveva in locazione da B.G. e P.T.. La committente, in particolare, subentrata ai proprietari nella gestione della casa di cura cui era adibito l’immobile, ha affidato alla Edil Plinio srl la ristrutturazione del piano seminterrato, non corrispondendo però il prezzo pattuito per l’esecuzione dell’opera, per un ammontare di 195.405,90 Euro.

La società ***** srl è poi fallita.

Per recuperare il suo credito la Edil Plinio srl ha agito nei confronti dei proprietari dell’immobile, ossia B. e P., con un’azione di arricchimento ingiustificato, basata sul fatto che costoro, rientrando in possesso di un immobile ristrutturato o comunque reso efficiente dalla manutenzione, si sarebbero arricchiti senza causa, sia pure indirettamente.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno rigettato la domanda.

La Edil Plinio srl ricorre con due motivi. V’è controricorso degli intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello ammette che l’azione di arricchimento può essere esperita anche verso terzi, quando costoro si siano comunque arricchiti ai danni del depauperato.

Tuttavia, osserva la corte che anche nei confronti del terzo vale la regola della residualità (art. 2042 c.c.), e che dunque non si può agire per l’arricchimento ingiustificato di quest’ultimo quando si abbia una qualche azione verso la controparte del rapporto.

Conclude la corte di merito che, nella fattispecie, la Edil Plinio srl aveva in realtà un’azione verso la ***** srl, ossia verso la sua controparte contrattuale, nei cui confronti poteva far valere il suo credito insinuandosi al passivo fallimentare, con la conseguenza che l’azione di arricchimento verso il terzo era impedita dalla esistenza di un’azione verso la controparte.

p..- Questa ratio è contestata con due motivi.

Con il primo si denuncia violazione dell’art. 2041 c.c.

La corte di merito, pur ammettendo che l’azione di arricchimento è esperibile verso il terzo, non avrebbe considerato che la domanda può esperirsi anche quando verso la controparte si abbia solo l’insinuazione al passivo, e segnatamente che l’azione è esperibile vero il terzo ogni qualvolta quest’ultimo abbia ricavato vantaggio gratuitamente dall’intermediario.

In questi termini, il motivo è inammissibile in quanto non contesta a ben vedere la ratio della decisione impugnata.

La corte di merito, infatti, ammette (piuttosto che negare) che l’azione di arricchimento possa proporsi anche verso il terzo, quando quest’ultimo si sia arricchito “di riflesso” o “indirettamente” dal pagamento fatto da una parte del rapporto nei confronti dell’altra.

Si legge infatti che: “la Suprema Corte dovrà riaffermare quindi il principio, ormai codificato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’impoverito può esercitare l’azione di arricchimento nei confronti del terzo che abbia ricevuto la prestazione a titolo gratuito” (p. 17 del ricorso).

E tuttavia, la corte di merito non ha negato, in principio, che l’azione sia esperibile anche verso il terzo (p. 4), ma ha ritenuto che, essendovi altra azione verso il contraente (***** srl) quella di arricchimento verso il terzo era inammissibile per difetto di residualità.

p.. – Il secondo motivo censura erronea interpretazione dell’art. 2042 c.c.

La società ricorrente ritiene che l’azione verso il terzo era l’unica esperibile per ottenere l’equivalente dell’arricchimento ingiustificato, in quanto verso il contraente (***** srl) non v’era alcuna possibilità di agire; meglio non può considerarsi azione preclusiva l’insinuazione al passivo.

Questa tesi è priva di fondamento.

Intanto fa leva su una giurisprudenza che afferma tutt’altro, ossia fa leva sul principio, più volte affermato, per cui “in ipotesi di “arricchimento indiretto”, l’azione ex art. 2041 c.c. è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione nei confronti dell’istante in forza di rapporto meramente di fatto (e perciò gratuito) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest’ultimo.”(Cass. 10663/ 2015), la cui ratio è che l’azione verso il terzo ha due presupposti: a) che il terzo si sia arricchito in forza di un rapporto di fatto (e dunque gratuitamente); b) che il soggetto obbligato si sia reso insolvente.

La società ricorrente trae argomento da quest’ultima espressione, per affermare che lo stato di insolvenza dell’obbligato legittima dunque l’azione verso il terzo.

L’equivoco sta tutto qui: insolvenza è termine usato nella giurisprudenza sull’arricchimento ingiustificato a sinonimo di mancato adempimento, non nel senso tecnico di cui alla legge fallimentare, cosi che non basta che sia dichiarato lo stato di insolvenza dell’obbligato, perchè si possa dire che nei confronti di quest’ultimo non v’è dunque alcuna azione esperibile e che quindi il creditore può agire verso il terzo con l’azione di arricchimento.

Nel caso di insolvenza, presupposto del fallimento, invece rimane al creditore l’azione verso l’obbligato fallito, azione che può essere esercitata insinuandosi al passivo; non si può certo dire che l’insolvenza fallimentare priva i creditori di qualunque azione astrattamente, rendendo così ammissibile l’azione di arricchimento ingiustificato verso i terzi.

Correttamente dunque la corte di merito ha ritenuto che, ferma restando l’esperibilità in astratto dell’azione di arricchimento verso terzi, e fermo restando che l’azione è data solo se non ne siano esperibili altre, nel caso concreto vi era un’azione esperibile verso l’obbligato per contratto, e tale azione era per l’appunto quella contrattuale esperibile insinuandosi al passivo.

Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 7200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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