Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17103 del 16/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35177-2019 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRINCI 63, presso lo studio dell’avvocato CHIARA IZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE DI TELLA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI;

– resistente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3051/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE MARINIS NICOLA.

RILEVATO

– che, con sentenza del 20 maggio 2019, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Napoli Nord, accoglieva l’opposizione proposta da B.N. nei confronti dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso l’atto di intimazione di pagamento di cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle Entrate relativamente ad omessi pagamenti di contributi previdenziali e presuntivamente notificata in data 30.9.2010;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di doversi conformare all’orientamento espresso da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 20213/2015 e Cass. n. 12715/2016) circa la soggezione alla prescrizione quinquennale di cartelle esattive non rette dall’irrettattabilità e definitività del titolo sancendo l’intervenuta prescrizione dei crediti azionati per essere decorso il termine di cinque anni dalla presunta notifica della cartella;

– che, per la cassazione di tale decisione ricorre la B., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale entrambi gli intimati non hanno svolto alcuna difesa;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, lamenta a carico della Corte territoriale la non conformità a diritto della disposta compensazione delle spese; che il motivo deve ritenersi infondato, avendo la Corte territoriale congruamente motivato la compensazione delle spese in relazione al mutamento dell’orientamento giurisprudenziale medio tempore intervenuto come puntualmente indicato nella motivazione dell’impugnata sentenza;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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