Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1716 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29920-2019 proposto da:

K.H., elettivamente domiciliato in Torino, via Guicciardini, n. 3 presso l’avv. LORENZO TRUCCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 387/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, K.H., è cittadino *****. Ha raccontato di essere fuggito dal paese di origine per ragioni prevalentemente economiche, in quanto dopo la morte del padre, la sua famiglia ha dovuto fare affidamento su di lui; di aver trascorso un certo periodo in Libia, paese da cui è però subito andato via a causa delle condizioni di malversazione in cui si trovava.

Ha dunque chiesto il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione territoriale ha negato che sussistessero i presupposti per entrambe le concessioni, ed ha rigettato la richiesta.

Il giudizio è stato confermato dal Tribunale di Torino, che ha ribadito l’irrilevanza delle ragioni, di carattere prevalentemente economico, che hanno indotto lo straniero a fuggire.

Fatta impugnazione avverso questa decisione, la corte di appello ha a sua volta ribadito che, da un lato, non v’erano presupposti per la protezione sussidiaria, non essendovi pericoli tra quelli elencati dalla norma che potessero concretizzarsi; dall’altro che nemmeno v’erano quelli per la protezione umanitaria.

Ricorre K. con un solo motivo.

Il Ministero si è costituito.

La causa è stata decisa a seguito di trattazione ex art. 380-bis c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello, quanto alla protezione sussidiaria esclude che il rimpatrio possa esporre il ricorrente ad una delle situazioni che la protezione vuole evitare, e ciò per via del fatto che nella sua regione di provenienza non vi sono pratiche di trattamento inumano nè situazioni di conflitto o di pericolo per l’incolumità, che sono semmai confinate nel nord est della ***** dove è stato ricacciato dalle milizie regolari il gruppo terroristico di *****.

Secondo la corte di merito queste situazioni, di relativa tranquillità nella zona di origine, escludono altresì il diritto al permesso per ragioni umanitarie, che peraltro presuppone una certa integrazione nel nostro paese da parte del richiedente, di cui però non v’è prova.

2.- Il ricorrente contesta solo il capo di sentenza relativo al rigetto del permesso per motivi umanitari, e lo fa con un solo motivo che denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19.

Ritiene che il permesso di soggiorno per motivi umanitari si giustifica quando ci sia una situazione di vulnerabilità da evitare allo straniero, e tale situazione va valutata sia considerando le condizioni politiche e sociali del paese di origine, sia per il grado di integrazione raggiunta, circostanze non considerate dalla corte di merito.

Il motivo è infondato.

Pur essendo condivisibile quanto in astratto ritenuto dal ricorrente circa i presupposti e gli ambiti del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ed in particolare la necessità che, una volta raggiunta una certa integrazione in Italia, questa situazione venga protetta, pure ai sensi dell’art. 8 CEDU e della tutela della vita privata ivi prevista; pur essendo tutto ciò condivisibile, resta però il fatto che la corte di merito non ha errato nella interpretazione della norma, e dunque nell’assegnazione del significato corretto al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; piuttosto ha ritenuto con accertamento in fatto sindacabile solo per difetto di motivazione o errore percettivo, che il livello di integrazione del ricorrente non era adeguatamente dimostrato (si allegavano corsi di istruzione professionale e qualche attività di volontariato) e che, per altro verso, la situazione della ***** nella regione di provenienza del ricorrente non era tale da esporre a rischi o pericoli concreti il ricorrente.

Si tratta cioè di un giudizio di fatto sulla prova dei presupposti necessari al rilascio del permesso per ragioni umanitarie, che non è qui sindacabile sotto il profilo preteso dal ricorrente il quale non contesta il giudizio sulla situazione soggettiva, nè in un certo modo quello sulla situazione del paese di origine. Peraltro, va osservato che la censura mossa alla motivazione della sentenza impugnata consiste in una astratta descrizione delle regole applicabili alla protezione umanitaria, senza alcun concreto riferimento ad una erronea applicazione nel caso concreto di tali regole e senza alcuna discussione su ciò che la motivazione enuncia alle pagg. 7-9.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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