LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 01358/2015 R.G. proposto da:
C.C., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pace, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3693/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 4 luglio 2014;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2021da1 Consigliere Fraulini Paolo.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto le impugnazioni riunite proposte da C.C. avverso gli avvisi di accertamento n. T9B01MM03546/2012 e T9B01MM03547/2012 contenenti ripresa a tassazione a fini Irpef del maggior reddito, accertato con metodo sintetico sulla base di redditometro, in relazione al contestato possesso di beni indice di ricchezza, relativamente agli anni di imposta 2007 e 2008.
2. Ha rilevato il giudice di appello: a) che la normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, non trovava applicazione al caso di specie, interessando la novella i soli accertamenti a partire dall’anno di imposta 2009; b) che le allegazioni del contribuente inerenti all’eccessività del reddito presuntivamente accertato e connesse all’eccezione di tardività della costituzione in giudizio dell’Ufficio erano state correttamente risolte dal giudice di primo grado; che l’allegazione del contribuente, circa l’utilizzo di disponibilità di denaro a seguito di riscatto di una polizza e di alienazione di un immobile, erano state valutate già del giudice di primo grado e si palesavo inidonee a giustificare il tenore di vita del contribuente, come accertato dal riscontro in proprietà di varie residenze primarie e secondarie.
3. Per la cassazione della citata sentenza C.C. ha proposto ricorso affidato a nove motivi – così dovendo correggersi l’omissione in ricorso del quinto motivo che, pur senza numerazione, risulta tuttavia formulato a pagina 14 e 15 del ricorso – cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
4. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “1) Circa l’illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella tardività del deposito delle controdeduzioni con lesione del diritto di difesa del contribuente”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto irrilevante la denunciata ristrettezza dei tempi per controdedurre in relazione al deposito delle difese di controparte.
b. Secondo motivo: “2) Circa l’illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell’indebita trattazione e motivazione unitaria dei due anni di imposta 2007 e 2008, caratterizzati da diversi presuppostiti di imposta”, deducendo che la sentenza, sul punto dell’avvenuta riunione dei procedimenti nonostante l’opposizione del contribuente, non abbia in alcun modo motivato.
c. Terzo motivo: “3) Circa la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per non essersi pronunciata circa l’illegittimità della sentenza di primo grado per omessa motivazione e travisamento dei fatti di causa, avendo la stessa processualmente riunito e considerato unitariamente le due annualità d’imposta basate su diversi presupposti”, deducendo la nullità della sentenza per non essersi pronunciata sul motivo di appello già introdotto con il secondo motivo di ricorso.
d. Quarto motivo: “4) Circa l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per non aver ritenuto applicabile alla fattispecie la versione più evoluta del redditometro”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver escluso l’applicabilità dei nuovi parametri di accertamento del reddito introdotti con il D.L. n. 78 del 2010, posto che questa Corte avrebbe affermato la natura procedimentale e indi retroattiva degli strumenti più recenti; sotto diverso profilo, la sentenza sarebbe erronea per non aver rilevato l’omesso invito al preventivo contraddittorio amministrativo.
e. Quinto motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla ritenuta legittimità dell’omesso previo contraddittorio”.
f. Sesto motivo: “6) Circa l’illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nel sostenimento da parte della coniuge delle spese di gestione relative all’autovettura dalla stessa utilizzata”.
g. Settimo motivo: “7) Circa l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e dell’art. 2697 c.c., in relazione alla presenza di provvista esente del tutto capiente rispetto alle spese gestionali presunte dall’ufficio”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver omesso di considerare che il contribuente aveva provato l’esistenza di provvista idonea a giustificare le spese gestionali del proprio patrimonio, segnatamente maturata all’esito del beneficio di un’eredità, del riscatto di una polizza e della vendita di un’imbarcazione e di un appartamento.
h. Ottavo motivo: “8) Circa l’illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per omessa sussistenza dell’elemento soggettivo della violazione”.
i. Nono motivo: “9) Circa l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 7 e 16”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver confermato la sanzione applicata senza aver fatto corretta applicazione delle norme in tema di determinazione dei presupposti per l’applicazione della pena pecuniaria.
2. L’Agenzia delle Entrate eccepisce l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede, comunque, il rigetto.
3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
4. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili poichè denunciano, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi, ciò che in realtà sono ipotetici errores in procedendo del giudice di appello (rispettivamente omesso rilievo della lesione del diritto al contraddittorio e illegittima riunione dei procedimenti). Su questi ultimi, tuttavia, l’accertamento demandato alla Corte di cassazione consiste unicamente nella verifica del rispetto, da parte del giudice di merito, della legge processuale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015; id. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13683 del 31/07/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 5351 del 08/03/2007).
5. Il terzo motivo è infondato, atteso che i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio e insindacabili in sede di impugnazione, in quanto la valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 24496 del 18/11/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11357 del 16/05/2006id. Sez. 2, Sentenza n. 4776 del 04/03/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1873 del 02/02/2004).
6. Il quarto motivo è infondato, avendo questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 3403 del 06/02/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 12207 del 16/05/2017) affermato che i nuovi parametri introdotti dalla novellazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ad opera del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, convertito in L. n. 122 del 2010, si applicano solo ai periodi di imposta successivi alla sua entrata in vigore; di talchè del tutto legittima si mostra la disposta esclusione dalla fattispecie in esame, siccome riferibile ai periodi di imposta 2007 e 2008, non essendovi alcuna traccia, nella giurisprudenza di questa Corte, della natura retroattiva della novella, pretesamene argomentata nella censura in esame. Da tanto consegue l’infondatezza anche della pretesa applicazione della novella al contraddittorio preventivo.
7. Il quinto motivo è parimenti infondato, atteso che gli obblighi introdotti dalla citata novella, anche in tema di contraddittorio endoprocedimentale, si applicano parimenti a decorrere dal periodo di imposta 2009 (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016) e sono, dunque, estranei al caso di specie.
8. Il sesto motivo è inammissibile: a) in primo luogo perchè, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non contiene alcun riferimento sul come, dove e quando la questione del sostenimento delle spese di gestione da parte del coniuge del contribuente sia stata introdotta e coltivata nei gradi di merito, posto che la sentenza impugnata sul punto nulla riferisce; b) in secondo luogo perchè deduce come omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ciò che in realtà è la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di secondo grado, ciò che non è più consentito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), in esito alla novellazione del citato articolo ad opera della L. 7 agosto 2012, n. 134.
9. Il settimo motivo è inammissibile perchè, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, contiene in realtà una critica al risultato valutativo delle prove offerte in giudizio che – in assenza di anomalie motivazionali che ne minino la comprensibilità – appartiene in via esclusiva al giudice del merito e non è deducibile in questa fase di legittimità.
10. L’ottavo motivo è fondato. Dell’avvenuta contestazione in appello della legittimità delle sanzioni applicate al contribuente vi è traccia sia nella trascrizione nella censura di un passo dell’atto di appello, sia nella stessa ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnata (pagina 2, terz’ultimo capoverso). Tuttavia, la CTR non motiva in alcun modo sul punto. Nè può ritenersi che si sia in presenza di un rigetto implicito, giacchè le ragioni esplicitate dalla CTR nella sentenza impugnata attengono solo ed esclusivamente al rigetto nel merito dell’accertamento, laddove l’apparato sanzionatorio è affidato all’accertamento di parametri oggettivi e soggettivi diversi dal merito della pretesa.
11. Il nono motivo, che attiene al merito della valutazione dei presupposti applicativi dell’apparato sanzionatorio, resta assorbito, dovendo il giudice del rinvio compiere ex novo l’accertamento sul punto.
12. La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il primo, il secondo, il sesto e il settimo motivo di ricorso; rigetta il terzo, quarto e il quinto motivo di ricorso; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’ottavo motivo di ricorso; dichiara assorbito il nono motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, in relazione al motivo accolto, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì alla regolazione delle spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021