Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17492 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23640/2017 R.G. proposto da:

Aquileia Capital Services s.r.l., (già Heta Asset Resolution Italia s.r.l.), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Maria Cipolla, da cui è rapp.to e difeso come da mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Verolanuova (BS), in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Roma, alla via Giovanni Paisiello n. 15, presso lo studio dell’avv. Graziano Brugnoli, unitamente all’avv. Massimiliano Battagliola, da cui è rapp.to e difeso come da mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1178/23/17 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, depositata il 13/3/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 1178/23/17, depositata il 13 marzo 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto dall’ente impositore avverso la sentenza n. 603/2/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo ad IMU richiesta per le annualità dal 2012 al 2014, in relazione ad immobili di proprietà della Heta Asset Resolution Italia s.r.l., concessi in leasing alla Bragnoli S.p.A. che, fallita in data *****, aveva proceduto alla loro riconsegna solo nel 2014;

3. la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che la durata del contratto di leasing, e quindi la soggettività passiva del conduttore, fosse venuta meno solo con la riconsegna degli immobili;

4. la CTR aveva accolto il gravame del Comune, e rigettato il ricorso della contribuente, rilevando che il contratto di leasing era cessato già con la risoluzione per inadempimento comunicata all’esito del fallimento, senza che potesse riconoscersi efficacia retroattiva alla diversa previsione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, che in tema di TASI prevede come termine di durata la data del verbale di riconsegna dell’immobile;

5. avverso la sentenza di appello la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 10 ottobre 2017, affidato ad unico motivo, e depositava memoria ex art. 380-bis c.p.c.; il Comune di Verolanuova si costituiva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con unico motivo la ricorrente società censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 1, comma 9, e della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che la soggettività passiva attribuita al locatario, dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing, fosse venuta meno prima della data di riconsegna con cui la società di leasing, all’esito della risoluzione, era rientrata nella effettiva disponibilità dell’immobile, e per non aver riconosciuto efficacia meramente ricognitiva alla espressa disposizione in tal senso in tema di Tasi.

Osserva che:

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

1.1 Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità “In base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente.” (Vedi Cass. n. 13793, Cass. n. 25249 e Cass. n. 29973 del 2019; Cass. n. 418 del 2021).

Ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1, “Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario (recte, utilizzatore), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.”.

1.2 Questione controversa, su cui si è registrato anche un contrasto nell’ambito di questa Corte, è risultata l’individuazione del termine finale del contratto in caso di risoluzione non seguita dalla immediata riconsegna dell’immobile.

Secondo un orientamento minoritario nella durata del contratto di locazione finanziaria dovrebbe essere incluso il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna effettiva del bene al locatore e pertanto l’utilizzatore sarebbe soggetto passivo IMU fino alla data di riconsegna dell’immobile, comprovata dal relativo verbale; in particolare da Cass. n. 19166 del 2019 si è affermato che “In tema di IMU, nel caso di immobile concesso in “leasing”, soggetto passivo dell’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, è l’utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata in forza del principio di ultrattività del contratto anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell’immobile.”.

2. Questa tesi non merita di essere condivisa, come ampiamente evidenziato nei precedenti suindicati, alle cui motivazioni integralmente ci si riporta, limitandosi in questa sede a ribadire che:

– nell’alveo IMU si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso;

– la soggettività passiva del locatario è determinata dal contratto e non dalla disponibilità del bene, ed è pertanto destinata a venir meno unitamente all’originario vincolo giuridico, per scadenza naturale o per risoluzione anticipata, che ne determina l’automatico passaggio in capo al locatore;

– il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore, non a caso configurabile quand’anche il bene da concedere non sia ancora venuto ad esistenza, come avviene per gli immobili da costruire o in corso di costruzione;

– la cessazione del contratto di leasing, sia ai fini dell’IMU che nella disciplina civilistica, si determina nel momento del pagamento dell’ultimo canone in base alla durata stabilita nel contratto oppure, nelle ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella fattispecie, dal momento in cui il contratto è stato risolto e non da quello della effettiva riconsegna del bene da parte del concedente;

– la norma prevista per la Tasi non può assumere alcuna rilevanza ai fini IMU, avendo le due imposizioni tributarie presupposti differenti, come evidente dal fatto che la Tasi, destinata al finanziamento di servizi pubblici indivisibili rivolti alla collettività, deve essere corrisposta sia dai proprietari che dagli affittuari.

3. Da ultimo, ad avvalorare la differenza dei presupposti tra le imposizioni tributarie, si evidenzia che per la nuova IMU, disciplinata dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, (cd. legge di bilancio 2020), art. 1, commi da 739 a 783, da un lato è venuta meno la ripartizione tra proprietario e locatario, dall’altro il comma 743, ha previsto nuovamente, come per il previgente regime impositivo della vecchia IMU, che “Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”, eliminando l’esplicito riferimento alla data di riconsegna del bene al locatore di cui alla disciplina della Tasi.

4. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va rigettato.

4.1 Quanto alle spese, tenuto conto del suindicato contrasto e del consolidarsi dei principi richiamati in epoca successiva alla notifica del ricorso, sussistono i presupposti per disporne la integrale compensazione.

4.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

compensa le spese di questo giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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