Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17493 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1964/2018 R.G. proposto da:

L.G., elett.te domiciliato in Roma, al v.le Margherita n. 46 presso lo studio dell’avv. Andrea Frascaroli, da cui è rapp.to e difeso come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5866/6/17 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 11/10/2017, non notificata.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 5866/6/17, depositata in data 11 ottobre 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 17480/20/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento con cui era stato rideterminato il classamento di un immobile sito in *****, nella microzona *****, di proprietà di L.G., in precedenza censito in categoria A/2, classe 2, con l’assegnazione dapprima in categoria A/2, classe 5, e poi in categoria A/1, classe 2;

3. la Commissione di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo il secondo avviso illegittimo per carenza di motivazione ed inadeguatezza dell’istruttoria;

4. la CTR, rigettata sia l’eccezione di inammissibilità dell’appello, seppure proposto dall’Agenzia delle Entrate avvalendosi per la notifica di un’agenzia di recapito privata, sia di tardività, tenendo conto della data di spedizione, aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto corretto il procedimento seguito dall’Ufficio che, nella specie aveva operato nell’ambito di una cd. “revisione massiva” dei classamenti per microzone comunali, ed adeguato il nuovo classamento alla luce della rivalutazione complessiva della zona e delle caratteristiche dell’immobile, nonchè dei classamenti attribuiti ad immobili similari;

5. avverso la sentenza di appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 9 gennaio 2018, affidato a tre motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.; l’Agenzia resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, nonchè dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto validamente effettuata, e non inesistente, la notifica dell’atto di appello effettuata a mezzo posta privata, e tempestivo l’appello applicando la regola del perfezionamento per il notificante a far data dalla spedizione;

2. con il secondo motivo lamenta una omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e all’art. 112 c.p.c., avendo la decisione impugnata omesso di pronunciarsi sull’inammissibilità dell’appello per la carenza di potere delle funzioni dirigenziali e di delega del sottoscrittore;

3. con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 9, degli artt. 23 e 53 Cost., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, n. 3, della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336, e dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata valutazione della perizia giurata sulle qualità dell’immobile, non contestate dall’ufficio.

Osserva che:

1. Il primo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento dei successivi.

1.1 La questione relativa alla nullità o inesistenza della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario, effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato, nonchè quella della possibilità di attribuire certezza legale anche alle attestazioni da questi effettuate, è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 299 del 10 gennaio 2020.

La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017.

La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo.”

1.2 Pur avendo ritenuto che la violazione di specifici vincoli normativi configuri una mera nullità dell’attività notificatoria in questione, che l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo escluda che si possa parlare di inesistenza, che in quanto nulla, la notificazione è sanabile per effetto della costituzione della controparte, il Giudice della nomofilachia ha tuttavia precisato che la mancanza della licenza, e del correlativo status, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna all’operatore dell’atto processuale da notificare, perchè l’operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi.

Perchè l’indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell’atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre infatti che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all’accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass. Sez. U, n. 13452 e 13453 del 2017).

Rileva inoltre che il soggetto destinatario della notificazione deve avere la possibilità di verificare e controllare quando l’atto sia stato consegnato all’operatore, in modo da poterne contestare la data, e che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicchè necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacienti, non altrimenti surrogabile.

1.3 La mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore di poste private dell’atto da notificare comporta, anche nel caso in esame, l’impossibilità di ancorare la proposizione del ricorso “…al momento della spedizione nelle forme sopra indicate” (giusta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2).

All’impossibile valorizzazione del momento di consegna dell’atto all’agente notificatore si contrappone solo la sicura ricezione dell’atto da parte del destinatario; contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, è solo a questo momento che occorre fare riferimento per verificare il rispetto dei termini di decadenza ai fini della tempestività delle impugnazioni.

2. La sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può quindi rilevare al fine di ritenere tempestivo il presente appello, ricevuto solo in data 16-2 2017, e quindi tardivamente rispetto ad una sentenza depositata il 14-7-2016.

3. Accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, l’impugnata sentenza va pertanto cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., u.c., perchè la causa non poteva essere proseguita, e va dichiarata l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate.

3.1 Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, va disposta la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate;

compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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