Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17508 del 18/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28986-2019 proposto da:

D.G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CAPITAN CONSALVO, 21, presso lo studio dell’avvocato LAURA VERA CAPITANIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI ANTONIO BRAMBILLA;

– ricorrente –

contro

UBI BANCA SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO BISSI;

– controricorrente –

contro

DOBANK SPA, K.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2665/2019 della CORTE MILANO, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. La Banca Popolare di Bergamo, ora UBI Banca S.p.A., convenne dinanzi al Tribunale di Pavia i coniugi D.G.E. e K.M., al fine di sentir dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato tra i coniugi in data 1 febbraio 2013 ed annotato a margine dell’atto di matrimonio.

A fondamento della propria pretesa la UBI Banca dedusse: di essere creditrice nei confronti del solo D. per una somma risultante dal decreto ingiuntivo n. 27993/2013 emesso dal Tribunale di Pavia; che trattandosi di atto di disposizione del patrimonio successivo al sorgere del credito, il D. era a conoscenza del pregiudizio che questo arrecava alle ragioni creditorie; che, trattandosi di atto a titolo gratuito, non era necessaria la prova del consilium fraudis in capo al coniuge.

Si costituì in giudizio D.G.E. contestando la fondatezza della domanda, per mancanza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c., e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti.

Nelle more del giudizio intervenne la DoBank S.p.a. la quale dedusse di essere anch’essa creditrice del D. in qualità di fideiussore della Scala International Travel S.r.l.. Chiese, pertanto, la declaratoria, anche nei propri confronti, dell’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Il Tribunale di Pavia con sentenza n. 928/2017, in accoglimento delle domande creditorie, dichiarò l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti della Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e della DoBank S.p.A., ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione della sentenza e condannando il D. alla refusione delle spese di lite.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello il D. contestando l’asserita gratuità del fondo patrimoniale nonchè l’accoglimento della domanda del terzo intervenuto, dovendo al contrario ritenersi non raggiunta la prova del credito essendo la DoBank S.p.a. decaduta dalla facoltà di produrre documenti al momento del suo intervento.

2. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2665/2019 ha confermato integralmente la sentenza di primo grado rigettando l’appello del D..

Il Collegio ha osservato che, per pacifica e unanime giurisprudenza, il fondo patrimoniale ha carattere gratuito non solo nell’ipotesi in cui esso provenga dal terzo o da uno solo dei due coniugi ma anche da entrambi i coniugi non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del/i costituente/i.

3. Avverso tale pronuncia D.G.E. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste la UBI Banca S.p.A. con controricorso.

CONSIDERATO

che:

4.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 167,2901 e 2967 c.c., e dell’art. 115 c.p.c..

La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere l’atto di costituzione del fondo patrimoniale a titolo gratuito: al contrario quest’ultimo deve considerarsi vero e proprio atto solutorio poichè posto in essere nel caso in esame, non al fine di beneficiare uno o entrambi i coniugi, ma di adempiere ad una obbligazione imposta dal giudice dalla legge ossia quella di garantire il sostentamento ed il perseguimento degli obiettivi familiari.

La Corte d’Appello, pertanto, avrebbe dovuto respingere le richieste delle controparti, in mancanza di prova del consilium fraudis.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 268 c.p.c., comma 2, all’art. 184 bis c.p.c., e all’art. 117 T.U.B., omessa pronuncia sul punto – Nullità della sentenza”. Sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova del credito della DoBank S.p.A. poichè quest’ultima, quale terza interveniente, era decaduta dalla facoltà di produrre documenti. Il giudice, inoltre, avrebbe posto a fondamento della propria decisione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., fatti che lungi dall’essere rimasti incontestati dal ricorrente, erano stati da questo analiticamente affrontati, In ogni caso, l’asserita mancata contestazione non poteva comunque ritenersi idonea a sollevare la banca dall’onere della prova trattandosi di un credito originato da un contratto per il quale è prevista la forma scritta a pena di nullità (art. 117 T.U.B.).

5. I motivi, di ricorso, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione sono inammissibili poichè le censure sono dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, prevalentemente probatorie, rientrati nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità.

5.1. In ogni caso, quanto al primo motivo di ricorso, inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis, la costituzione di fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito per cui non rileva la consapevolezza dell’altro coniuge. La Corte d’Appello ha fornito una motivazione conforme all’unanime e consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale deve ritenersi che il fondo patrimoniale presenti il carattere di gratuità, anche nell’ipotesi in cui provenga da uno solo o da entrambi i coniugi. In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. n. 13343 del 2015; Cass. n. 2530 del 2015; Cass. n. 9798 del 2019).

5.2. Quanto al secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.

Con riferimento al credito del terzo interventore la corte ha affermato che l’appellante si è limitato ad una contestazione generica, senza muovere specifiche contestazioni in ordine al rilascio di duplice fideiussione; nel motivo di ricorso si dice che contestazione vi sarebbe stata ma in violazione del 366 n. 6 non si specifica la sede processuale ed il contenuto della contestazione; non rileva poi la questione della forma scritta della fideiussione perchè la corte, avendo ritenuto il difetto di contestazione, ha sottratto l’esistenza del credito all’onere probatorio.

La Corte d’Appello ha chiaramente affermato che, nonostante dopo le preclusioni ex art. 183 c.p.c., non sia possibile da parte del terzo interveniente la produzione di documenti, quest’ultimo può avvalersi di quelli ritualmente già in atti. Ebbene, proprio da quest’ultimi la Corte d’Appello, secondo il suo prudente apprezzamento, ha ritenuto dimostrata la sussistenza del credito, peraltro non contestato specificamente da parte ricorrente.

Il ricorso è altresì inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta l’errata qualificazione della natura dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale ma non indica in quale luogo delle sue produzioni si trovi l’atto contenente detta domanda e neppure ne allega copia al ricorso.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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