LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32626/2019 R.G., proposto da:
C.M. E O.E., rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Fratteggiani, con domicilio eletto in Roma, Via Ezio n. 47.
– ricorrenti –
contro
ABC TELEMATICA S.A.S. DI L.I.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Mazza, con domicilio in Torino, Via Grassi n. 9.
– controricorrente –
avverso l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., della Corte d’appello di Torino depositata in data 27.2.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE L’ABC Telematica s.a.s. ha ottenuto dal Tribunale di Ivrea il decreto ingiuntivo n. 811 del 2014 nei confronti di C.M. e O.E., per il pagamento di Euro 23.827,10 a titolo di pagamento del corrispettivo di taluni lavori extracontrattuali contabilizzati nel consuntivo datato 21.12.2012.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo l’incompetenza del tribunale di Ivrea e chiedendo in via riconvenzionale di condannare la società ricorrente al risarcimento dei danni, per aver fornito con grave ritardo un impianto risultato non a norma di legge, cagionando la perdita dei benefici fiscali.
L’opposizione è stata respinta dal tribunale con sentenza n. 243 del 2018.
Su appello dei committenti, la Corte territoriale di Torino, con ordinanza emessa in data 27.2.2019, di Torino ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., ritenendo che il gravame non avesse una ragionevole possibilità di accoglimento.
Per la cassazione di questa ordinanza C.M. e O.E. hanno proposto ricorso in tre motivi.
La ABC Telematica s.a.s ha depositato controricorso.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1352 c.c., dell’art. 1661c.c., comma 1, dell’art. 1665c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che, per specifico accordo delle parti, l’affidamento di eventuali lavori-extracontrattuali richiedeva l’atto scritto, restando inutilizzabile ogni altro elemento di prova, per cui, date anche le contestazioni sollevate in proposito dai committenti, non era stata dimostrata l’esecuzione dei lavori oggetto della richiesta di pagamento.
Il giudice distrettuale avrebbe immotivatamente respinto la richiesta di c.t.u., indispensabile per verificare l’esecuzione dell’appalto e per procedere alla corretta quantificazione del dovuto, ed avrebbe anche omesso di verificare se l’impianto fotovoltaico fosse rispondente alle prescrizioni della normativa comunitaria.
Il secondo motivo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la sentenza abbia immotivatamente respinto la richiesta di espletamento della consulenza tecnica, che invece era necessaria ai fini della decisione, date la carenza di prova scritta dell’affidamento di lavori aggiuntivi riportati nella fattura a consuntivo e l’impossibilità di verificare se le opere fossero state seguite, di riscontrare l’eventuale sussistenza di difetti e di procedere alla corretta liquidazione del corrispettivo.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, avendo i ricorrenti espressamente contestato di aver conferito l’incarico di eseguire i lavori extracontrattuali, la formazione dell’accordo e l’esecuzione del contratto non potevano ritenersi provati.
3. Il ricorso è inammissibile poichè proposto direttamente verso l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., e per ragioni che esulano dall’ambito delle censure che possono muoversi alla pronuncia di inammissibilità.
In linea generale, se il giudice d’appello abbia dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione sulla base del giudizio prognostico di non probabile accoglimento del gravame, le parti possono impugnare in cassazione solo la sentenza di primo grado per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c..
L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, solo per vizi propri determinati da violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2, e all’art. 348-ter c.p.c., commi 1, primo periodo e all’art. 2 c.p.c., primo periodo, o allorquando l’inammissibilità, benchè formalmente adottata ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., si basi su ragioni diverse da quelle previste dalla norma) purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, o riguardo alla pronuncia sulle spese.
Attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, il ricorso non è proponibile per questioni che attengono alla correttezza – nel merito – della pronuncia di secondo grado.
Difatti, le decisioni adottate in proposito sono prive di definitività, consentendo – come detto – l’art. 348-ter, comma 3, di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado (Cass. s.u. n. 1914 del 2016; Cass. n. 23151 del 2018).
Nel caso in esame, le censure si incentrano essenzialmente sulla ritenuta insussistenza di prova dell’affidamento dei lavori extracontrattuali e sull’inidoneità – a tali effetti – del consuntivo dei lavori acquisito al processo, vertendo – quindi – su questioni che andavano sollevate avverso la sentenza di primo grado.
Il ricorso è quindi inammissibile, con regolazione delle spese secondo soccombenza.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021