Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1757 del 27/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30196/2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell’avvocato GINO SCARTOZZI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

JOHNSON & JOHNSON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA, 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TODARO, (studio RUCELLAI &

RAFFAELLI), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA VISCHI;

– controricorrente –

e contro

SIRIO SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1264/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2018 R.G.N. 3296/2015;

il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Velletri aveva rigettato l’opposizione proposta da C.A. ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 57, in relazione alla domanda di accertamento della nullità del licenziamento intimato dalla Cooperativa Sirio perchè di natura illecita e dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della S.p.a. Johnson & Johnson, con condanna di quest’ultima alla reintegrazione della lavoratrice, per mancanza del presupposto di applicabilità della tutela reale, ossia di un licenziamento; lo stesso Tribunale aveva, poi, dichiarato improponibile la domanda subordinata di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato dalla cooperativa e dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze della Johnson & Johnson s.p.a. con richiesta di condanna di quest’ultima al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni maturate dal licenziamento, ritenendo che vi fosse stata una mutatio libelli non consentita dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51;

2. la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12.4.2018, ritenuta l’inammissibilità della documentazione prodotta da parte reclamante unitamente alla memoria integrativa autorizzata – in quanto tardiva e volta a sanare decadenze in cui la parte era incorsa con il rito precedente, non potendo il mutamento del rito comportare il superamento di decadenze già verificatesi -, respingeva il reclamo proposto da C.A. avverso la decisione del giudice dell’opposizione;

2.1. la Corte distrettuale riteneva l’insussistenza dei requisiti di applicabilità della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47 e segg. e la presenza dei presupposti per il mutamento del rito erroneamente non disposto dal giudice del primo grado di giudizio, conclusosi con una non condivisa pronuncia di mera inammissibilità;

2.2. affermava che in detta evenienza la causa non potesse essere rimessa al Tribunale, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.;

2.3. sul rilievo che era insussistente un licenziamento intimato dalla Johnson & Johnson, la Corte osservava, poi, che era ammissibile la tardiva formulazione della domanda subordinata, che si fondava sui medesimi presupposti di fatto di quella principale, ossia sull’esistenza di una interposizione fittizia, ma che era fondata l’eccezione di decadenza sollevata dalla Johnson & Johnson ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), con conseguente preclusione dell’impugnazione di rapporti di lavoro intrattenuti precedentemente alla data del 2.1.2014;

2.4. quanto all’eccezione formulata dalla Sirio con riguardo all’impugnativa del licenziamento, ne riteneva ugualmente la fondatezza, per avere la C. depositato il ricorso introduttivo del giudizio il 13.12.2015, ossia 238 gg. dopo l’impugnativa del recesso con lettera del 20.6.2014;

2.5. con riferimento al merito, riteneva infondata la domanda della lavoratrice, evidenziando che la stipulazione di un subappalto tra Ceva Logistic e la Cooperativa Sirio influisse unicamente nei rapporti interni con la s.p.a. Johnson & Johnson, legittimando quest’ultima, eventualmente, a recedere dal contratto di appalto per inadempimento, ma osservava che tale duplicità di rapporti nulla toglieva alla validità del contratto stipulato con CEVA;

2.6. riteneva non provati l’eterodirezione da parte della Johnson & Johnson e l’assoggettamento della C. al potere gerarchico e disciplinare promanante dalla prima, avendo l’istruttoria orale confermato la genuinità dell’appalto;

3. di tale decisione domanda la cassazione la C., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la società Johnson & Johnson;

4. la Sirio Società Cooperativa è rimasta intimata;

5. Il P.G. ha fatto pervenire il proprio parere scritto e le parti costituite hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo, C.A. denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, commi 1 e 3 bis e art. 27, comma 2, in relazione all’art. 2697 c.c., sulla ripartizione dell’onere probatorio, sostenendo che la Johnson & Johnson s.p.a. aveva appaltato alla Ceva Logistic Italia s.p.a. l’attività di “Call and Contact” dal marzo 2010 al 31.5.2014, sicchè la C., dipendente della Cooperativa Sirio, aveva svolto la suddetta attività di “call and contact” in favore della Johnson & Johnson, in mancanza sia di un contratto di appalto tra quest’ultima e la Sirio – posto che la predetta attività, secondo la Johnson & Johnson era stata appaltata a Ceva Logistic Italia – sia di un subappalto tra Ceva Logistic Italia e Cooperativa Sirio, in grado di giustificare l’attività lavorativa della C.;

1.1. secondo la ricorrente, era la Johnson & Johnosn a dovere assolvere l’onere probatorio relativo alla sussistenza di un regolare contratto di subappalto con la società Sirio ai fini della regolare prestazione di attività lavorativa da parte della C., alla luce della disciplina speciale indicata in rubrica;

2. con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 3 e degli artt. 439 e 427 c.p.c., in relazione alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 59, rilevando come il giudice del reclamo si sia limitato a ritenere inammissibili i documenti prodotti in giudizio a seguito dell’ordinanza del 9.10.2015 di mutamento del rito, omettendo, tuttavia, ogni motivazione circa la loro “non indispensabilità” ai fini della decisione;

3. il terzo motivo ascrive alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., sulla base del rilievo che la contraddittoria decisione del Collegio del reclamo non garantisca la possibilità di un riesame della questione nel merito – e quindi anche un riesame delle prove testimoniali – da parte di un diverso organo giudicante;

4. a prescindere da evidenti profili di inammissibilità del primo motivo – che risiedono nell’omessa riproduzione, in violazione del principio di specificità, delle originarie domande articolate in via principale ed in via subordinata, delle integrazioni di allegazione e prova a seguito del mutamento del rito disposto dal giudice del gravame e del contenuto delle difese avversarie – va ritenuto precluso ogni esame con riguardo alla titolarità di rapporti di lavoro intercorsi tra le parti precedentemente al 2.1.2014, non essendo stato idoneamente impugnato dalla ricorrente il capo della sentenza gravata che aveva accolto l’eccezione di decadenza in relazione all’impugnazione di rapporti antecedenti alla suddetta data;

4.1. per quant’altro, deve evidenziarsi come i rapporti tra appaltatori e subappaltatori non rilevano, così come affermato dal giudice del gravame, rispetto alla questione posta ed alla domanda diretta all’instaurazione di un rapporto direttamente in capo alla committente, della quale è stata argomentatamente esclusa la sussistenza dei relativi presupposti, atteso che l’attività svolta dalla C. è stata accertata come resa per altro soggetto, diverso dalla Johnson & Johnson, che non esercitava nei confronti della prima poteri direttivi e disciplinari;

4.2. peraltro, non risultano chiarite le ragioni per le quali i contratti di appalto e subappalto, mai contestati, sarebbero invalidi, nè si comprende quale sarebbe, in caso di invalidità del subappalto, la responsabilità della società committente che, come accertato in causa, non è mai stata la effettiva datrice di lavoro della C. (licenziata dalla cooperativa Sirio), tenuto conto del principio secondo cui la responsabilità solidale del committente opera, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 59, con riguardo ad emolumenti aventi natura strettamente retributiva e concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto, non applicandosi tale regime alle conseguenze del licenziamento illegittimo (cfr. Cass. 30.10.2018 n. 27678);

4.3. la decisione, per quanto detto, non è stata fatta oggetto di specifica censura sul punto e non può ritenersi correttamente invocata nella specie la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto non si tratta propriamente di inversione degli oneri probatori, poichè, in realtà, una tale situazione non è quella rappresentata nel motivo anzidetto e la relativa doglianza è mal prospettata, tendendo unicamente ad una rivisitazione del merito, non consentita nella presente sede di legittimità;

5. con riferimento al secondo motivo, non si indicano i documenti di cui si lamenta la mancata acquisizione agli atti di causa e non si precisa se gli stessi si riferiscano a periodo posteriore al 2 gennaio 2014: la decisione, che si fonda anche su ragioni di tardività di deposito di documentazione già disponibile, è in linea con quanto affermato da Cass. 22.4.2010 n. 9550, a tenore della quale, seppure con riferimento ad un caso non sovrapponibile, ma utilmente richiamabile, il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina – neppure a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all’art. 426 c.p.c., per l’integrazione degli atti introduttivi la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. e non valendo la stessa a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi (cfr. anche, tra le tante successive, Cass. 28.4.2017 n. 10569, Cass. 21.12.2018 n. 33178, sia pure in tema di passaggio da rito ordinario a rito speciale);

5.1. la evidenziata mancanza di specificità è ostativa, in ogni caso, rispetto ad ogni valutazione in ordine al carattere di decisività ed indispensabilità della documentazione, genericamente richiamata, ed in ordine alla avvenuta violazione del principio suddetto da parte del giudice del gravame;

6. infine, quanto al terzo motivo, è sufficiente osservare che “i casi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado sono espressamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c.” e che “al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti non è possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto esplicitato dall’art. 354, la cui disposizione esprime una norma conforme a Costituzione, giacchè non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito” (cfr. Cass. 6.9.2007 n. 18691);

6.1. nel caso in considerazione, il giudice del gravame ha rilevato l’erronea declaratoria di inammissibilità del giudice di primo grado ed ha condivisibilmente trattenuto la decisione sul merito a lui devoluta con l’impugnazione, disponendo preliminarmente il mutamento del rito, in ragione del rilevato difetto dei requisiti che consentivano l’applicabilità della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47;

7. alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso va complessivamente respinto;

8. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

9. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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