LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3119/2015 proposto da:
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO n. 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MORABITO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO FAILLA, SANDRA ALBERTINI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 714/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/10/2014 R.G.N. 925/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO
che la Corte d’appello di Firenze (sentenza del 16 ottobre 2014) ha accolto l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Livorno aveva accolto l’opposizione di D.G. alle cartelle esattoriali concernenti il pagamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti, in relazione all’attività prestata dal proprio padre ( D.M.), quale coadiutore familiare, presso l’impresa ristoratrice di proprietà della s.n.c. Gr. di cui D.G. era socio;
la Corte di merito ha accertato che: con lettera del 26 maggio 2005, la s.n.c. Gr. aveva comunicato all’Inail che D.M. era stato iscritto come coadiutore familiare, dal *****, del socio D.G.; che in sede ispettiva lo stesso D.M. aveva riconosciuto di aver collaborato con il proprio figlio G. da circa tre anni, di essere pensionato e di prestare tutti i giorni aiuto in cucina non svolgendo altra attività; tali circostanze, per essere documentali e rese nell’immediatezza degli accertamenti, resistevano ai tentativi dei testi escussi di sminuire la loro portata e comportavano l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti con conseguente fondatezza della pretesa contributiva dell’Inps;
così ha riformato la sentenza impugnata ed ha dichiarato dovute le somme iscritte a ruolo per il periodo ***** – *****;
per la cassazione della sentenza, propone ricorso D.G. con quattro articolati motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 202 e 203, nonchè della circolare del Ministero del lavoro n. 10478, in ragione del fatto che i requisiti richiesti per l’iscrizione obbligatoria alle lett. da a) a d), avrebbero dovuto essere tutti presenti in modo cumulativo e non alternativo e che comunque non erano stati accertati i caratteri dell’abitualità e della prevalenza; con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e art. 115 c.p.c., dolendosi il ricorrente dell’errata individuazione, da parte della Corte di merito, dei presupposti dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti basandosi sulle mere risultanze dell’accertamento ispettivo; con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.L. n. 269 del 1993, art. 21, comma 6, conv. in L. n. 326 del 1993, per aver ritenuto integrato il requisito dell’abitualità della prestazione anche in ipotesi di limitato apporto quantitativo della collaborazione resa; con il quarto motivo si deduce, infine, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione dell’istruttoria (esito delle testimonianze acquisite e delle stesse dichiarazioni rese da D.M.) e delle prove documentali (fogli di presenza per il periodo 2005/2008);
il primo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi alla interpretazione del contesto normativo che si assume violato, sono infondati;
per quel che concerne la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”;
si è ritenuto che presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un esercizio commerciale, che tale esercizio sia gestito dal titolare o da familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale. (v. in tal senso Cass. sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013);
questa Corte, inoltre, ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 613 del 1966, art. 2 (a norma del quale “si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, semprechè per tale attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti”), va interpretato nel senso che l’obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorchè la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorchè non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l’occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (così Cass. n. 9873 del 2014), restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell’azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti;
la Corte territoriale si è attenuta a tale principio e lo ha applicato alle circostanze accertate in fatto, consistenti nell’aiuto abituale, anche se non per ciascuna intera giornata, prestato dal D. nel lavare i piatti, aiutare il personale di sala, nello spostare cassette, sistemare la legna e nello stasare gli scarichi fognari etc…;
quanto ai restanti motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, essi sono pure infondati ed in larga parte inammissibili;
la sentenza impugnata, oltre a considerare il valore indiziario, rispetto alla prova della attività continuativa di collaboratore del figlio svolta da D.M., dell’assicurazione a titolo di coadiutore artigiano presso l’INAIL, ha congruamente esaminato il contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso D.M. in sede di accertamento ispettivo, ritenendole maggiormente credibili rispetto alle testimonianze raccolte in giudizio, e le ha ritenute idonee a supportare il proprio convincimento;
in tal senso, i motivi di ricorso, infondati nella parte in cui denunciano la violazione di legge, si pongono in funzione di mera contrapposizione rispetto all’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, accertamento che può essere censurato in questa sede solo nei ristretti limiti delineati dal testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 07/04/2014, nn. 8053 e 8054;
in particolare, è da escludere che il giudice di merito sia incorso in alcun vizio di motivazione, nè sono individuati fatti decisivi non valutati tali da metterla in discussione, considerato che viene solo indicata l’omessa valutazione dei fogli di presenza (dai quali si sarebbe dovuto trarre spunto per negare l’abitualità della collaborazione), che non integrano fatti storici il cui omesso esame realizzi l’omessa valutazione richiesta dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5;
il quadro normativo di riferimento è stato adeguatamente analizzato e la fattispecie concreta accertata è stata ritenuta coerente con i presupposti di cui della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, vale a dire la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il ricorso va, quindi, rigettato e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura di Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021