LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9148/2019 proposto da:
D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n. 32, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO SANTORIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO MUROLO;
– ricorrente –
contro
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLITUNNO n. 51, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAZZA, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO D’ANGELO;
INTERTRADE – Azienda Speciale della Camera per l’economia erogante servizi per l’internalizzazione delle imprese, marketing territoriale e relazioni esterne, in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLITUNNO n. 51, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAZZA, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO D’ANGELO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 726/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 07/01/2019 R.G.N. 860/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MATTEO D’ANGELO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 7 gennaio 2019 n. 726 la Corte d’Appello di Salerno respingeva il reclamo proposto da D.R. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, confermativa del provvedimento della prima fase, che aveva rigettato l’impugnazione avverso il licenziamento intimato alla D. in data 14 marzo 2017 da INTERTRADE, Azienda speciale della CAMERA DI COMMERCIO di Salerno.
2. La Corte territoriale esponeva che l’assunto della reclamante era fondato sulla insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento in ragione dell’inosservanza delle previsioni del D.Lgs. n. 219 del 2016, che aveva imposto un piano di razionalizzazione delle Camere di Commercio e di riduzione delle loro aziende speciali, mediante accorpamento o soppressione.
3. Osservava che le controparti avevano dimostrato di avere esperito il tentativo di accorpamento di INTERTRADE con altra azienda speciale – la Azienda S.I., presso la CAMERA DI COMMERCIO di NAPOLI – e che quest’ultima aveva rifiutato di dare corso al progetto di fusione a causa delle perdite maturate da INTERTRADE.
4. Non rilevava la anteriorità della messa in liquidazione di INTERTRADE, in data 7 dicembre 2016, rispetto alla entrata in vigore del D.M. 8 agosto 2017, il quale all’art. 6, comma 1, approvava gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali determinati nel piano di cui al D.Lgs. n. 219 del 2016, art. 3, comma 2, lett. b).
5. Il principale motivo di impugnazione atteneva, inoltre, alla pretesa qualificazione di INTERTRADE come articolazione organizzativa della CAMERA DI COMMERCIO di SALERNO, effettivo titolare del rapporto di lavoro.
6. Detto assunto era infondato, poichè dalla disciplina normativa risultava che le aziende speciali, benchè non dotate di personalità giuridica propria, costituivano una struttura distinta da quella pubblicistica dell’ente, fornita di una autonoma organizzazione ed operante con modalità non dissimili da quelle delle altre organizzazioni imprenditoriali, tanto che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, il rapporto di lavoro del personale dipendente era sottratto alla disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001.
7. Neppure emergevano in concreto fenomeni distorsivi che consentissero di ravvisare forme di interposizione fittizia.
8. Inoltre le procedure di reclutamento indette dall’ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO di SALERNO, ex art. 97 Cost., non erano equiparabili alle procedure selettive espletate da INTERTRADE come soggetto di diritto privato; lo stesso art. 21, dello Statuto di INTERTRADE evidenziava che in caso di estinzione la CAMERA DI COMMERCIO sarebbe subentrata in tutti i rapporti giuridici ad eccezione dei rapporti di lavoro con il personale assunto direttamente dalla azienda speciale.
9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza D.R., articolato in due motivi, cui hanno resistito la CAMERA DI COMMERCIO di SALERNO ed INTERTRADE con controricorso.
10. Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2118 c.c.; L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2; L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 2; D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, artt. 35 e 72; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 76, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133.
2. Si assume che il dato normativo (riscontrato dallo Statuto di INTERTRADE) evidenzierebbe la assoluta identità soggettiva tra le Camere di Commercio e le Aziende speciali costituite in seno ad esse, che resterebbero distinte ai soli fini tributari e contabili. Nella prospettazione di parte ricorrente ove le Aziende speciali delle Camere di Commercio, di cui alla L. n. 580 del 1993, siano prive di personalità giuridica, come nel caso di INTERTRADE, il rapporto di lavoro intercorrerebbe con la Camera di Commercio, unico soggetto dotato di piena capacità di agire. Il licenziamento impugnato sarebbe, dunque, inefficace, L. n. 604 del 1996, ex art. 2 e art. 2118 c.c., in quanto proveniente da soggetto non legittimato.
3. Il motivo è infondato.
4. In riferimento alle aziende speciali delle Camere di Commercio, questa Corte (Cass., sez. lav. 04/09/2003, n. 12907; Cass., S.U. 12/11/2004 n. 21503; Cass., S.U. 10/11/2020, n. 25207) ha già evidenziato che esse sono caratterizzate da una organizzazione distinta da quella, tipicamente pubblicistica, dell’ente di riferimento, i cui tratti distintivi si sostanziano nel conferimento di pieni poteri deliberativi all’organo di vertice, in ampia libertà di azione, nella massima semplificazione delle procedure, in una notevole attenuazione dei controlli, in una quasi completa autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, nell’avere proprio personale, senza che rilevi, ai fini della separazione tra le due organizzazioni, il fatto che all’azienda non sia conferita una distinta personalità giuridica e neppure l’assenza del fine di lucro, siccome lo svolgimento dell’attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali vale a produrne l’equiparazione agli enti pubblici economici.
5. Ne consegue che il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Aziende speciali delle Camere di Commercio, siccome non intercorrente con “pubbliche amministrazioni”, è sottratto all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. Tali principi, cui in questa sede va assicurata continuità, rendono palese la infondatezza dell’assunto di parte ricorrente, fondato su una circostanza – la mancanza di personalità giuridica della Azienda Speciale INTERTRADE – già ritenuta irrilevante ai fini della imputazione dei rapporti di lavoro alle Aziende speciali delle Camere di Commercio.
7. Con il secondo motivo si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, anche in relazione alla L. 7 agosto 2015, n. 124, art. 10.
8. La ricorrente, muovendo dal principio del “mantenimento dei livelli occupazionali”, di cui alla legge di delega (L. n. 124 del 2015, art. 10, lett. h) – assume che del D.Lgs. n. 219 del 2016, artt. 3 e 4, andrebbero interpretati nel senso di non consentire la soppressione delle Aziende Speciali (se non come mero effetto della loro aggregazione). I rapporti di lavoro non potrebbero, dunque, essere risolti se non all’esito di tale procedimento.
9. Si lamenta che nella fattispecie la CAMERA DI COMMERCIO di Salerno aveva effettuato un tentativo di accorpamento su base volontaria e deliberato la liquidazione di INTERTRADE ed il licenziamento di tutto il personale prima della emanazione del regolamento di attuazione (DM 16 febbraio 2018).
10. La proposta del piano di razionalizzazione redatta da UNIONCAMERE (all. n. 31), in esecuzione del D.Lgs. n. 219 del 2016, art. 3, commi da 1 a 3, aveva previsto che le Aziende speciali che, come INTERTRADE, svolgevano attività di internazionalizzazione, venissero accorpate in una nuova società consortile (che aveva poi assunto la denominazione di PROMOS scarl) nella quale sarebbero confluiti tutti gli addetti delle aziende cessate. La UNIONCAMERE nella nota diramata alle Camere di Commercio nel febbraio 2017 prevedeva per le aziende speciali, in caso di eccedenza di personale, il ricorso alle misure di solidarietà.
11. Il motivo è infondato.
12. Non è corretto l’assunto della ricorrente secondo cui il D.Lgs. n. 219 del 2016, prevederebbe unicamente l’accorpamento delle aziende speciali delle Camere di Commercio e non la loro soppressione (se non come effetto dell’accorpamento).
13. Tale interpretazione è smentita dalla lettera del D.Lgs. n. 219 del 2016, art. 3, che – al comma 2, lett. b – prevede per le aziende speciali un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione mediante “accorpamento o soppressione”. L’uso della disgiuntiva “o” rende evidente trattarsi di due possibili procedure alternative e non di un’unica procedura di accorpamento (della quale la soppressione sarebbe l’effetto), come sostiene la parte ricorrente.
14. A conferma del dato testuale si osserva che lo stesso articolo- al comma 1, lett. a – prevede, invece, quanto alle Camere di Commercio unicamente l'”accorpamento” (senza fare alcun riferimento al conseguente effetto di soppressione).
15. Il confronto tra le previsioni concernenti la riorganizzazione delle Camere di Commercio e quelle relative alle aziende speciali rende evidente la diversità di disciplina; tanto in piena coerenza con i principi della legge di delega, che per le Camere di Commercio disponeva la riduzione del numero mediante accorpamento (L. n. 124 del 2015, art. 10, comma 1, lett. b) e per le aziende speciali semplicemente la riduzione del numero (art. 10, comma 1, lett. f) senza obbligo alcuno di accorpamento.
16. E’ parimenti infondato l’assunto secondo cui il personale eccedente poteva essere individuato soltanto all’esito dell’accorpamento.
17. Si è già smentito il presupposto della necessità di effettuare l’accorpamento di INTERTRADE con altra azienda speciale e della pretesa impossibilità di procedere, invece, alla sua liquidazione.
18. Va aggiunto sul punto che neppure può giovare alla tesi di parte ricorrente un preteso obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali, ostativo al licenziamento.
19. Anche in questo caso va distinta la disciplina dettata per le Camere di Commercio da quella relativa alle loro Aziende speciali.
20. In relazione alle Camere di Commercio, del D.Lgs. n. 219 del 2016, art. 3, dispone che il personale soprannumerario in base al piano di razionalizzazione venga assegnato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica presso le amministrazioni dello Stato, le agenzie, le Università e gli enti pubblici non economici (come dalla legge stessa individuati) o ricollocato presso amministrazioni diverse D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 30, secondo la procedura e con le modalità dettate ai commi sei e sette; al personale non ricollocato al 31 dicembre 2019 è applicata la disciplina della collocazione in disponibilità, secondo le disposizioni del pubblico impiego privatizzato (comma otto).
21. Per il personale delle aziende speciali e delle Unioni regionali delle Camere di Commercio, invece, l’art. 4, comma 2, prevede il riassorbimento delle eccedenze attraverso il blocco fino al 31 dicembre 2020 delle nuove assunzioni e del conferimento di incarichi da parte di unioni regionali ed aziende speciali, fatta eccezione del suddetto personale eccedente; per il personale che risulti eccedente all’esito del relativo processo di riorganizzazione è prevista la applicazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Non vi è, dunque, una procedura propedeutica al licenziamento nè un vincolo temporale per la sua intimazione.
22. La differenza di trattamento trova evidente ragione nel diverso stato giuridico del personale delle aziende speciali e delle Unioni regionali, interamente retto dal diritto privato, rispetto a quello dei dipendenti delle Camere di Commercio, cui si applica lo statuto del pubblico impiego privatizzato.
23. Tale disciplina non è sospettabile di incostituzionalità per violazione del principio di mantenimento dei livelli occupazionali, di cui alla legge di delega (L. n. 124 del 2015, art. 10, lett. h). Trattasi di un principio dettato in relazione alla disciplina transitoria (“introduzione di una disciplina transitoria che assicuri… il mantenimento dei livelli occupazionali”) e realizzato dalla legge delegata nei modi di cui innanzi si è detto.
24. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
25. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di ciascuno degli enti controricorrenti.
26. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore di ciascuna parte in Euro 200 per spese ed Euro 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021