LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 36656-2019 proposto da:
I.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE MESSICO, 7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, rappresentata e difesa dall’avvocato CAMILLO NABORRE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DIFESA *****, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 97439910585, in persona dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 623/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. I.N. convenne in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta sugli scalini degli alloggi di servizio presenti nella Caserma dei Carabinieri di Pescopagano. In particolare espose di aver occupato un alloggio di servizio della Caserma dei Carabinieri di Pescopagano in quanto il proprio coniuge era appuntato in servizio presso le medesime e che, in data 16 gennaio 1999, nell’uscire dalla porta d’ingresso principale dell’alloggio, scivolò su una lastra di ghiaccio formatasi sui gradini di marmo privi di fasce antiscivolo, riportando gravi lesioni.
Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 1480/2013, dichiarò la responsabilità concorrente dei Ministeri convenuti e dell’attrice nella determinazione dell’evento lesivo condannando il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al risarcimento del danno, in favore dell’attrice, della somma complessiva di Euro 17.175, 30, nonchè alla refusione del 50% delle competenze di lite e delle spese di c. t. u.
Il Tribunale ritenne i Ministeri responsabili ai sensi dell’art. 2051 c.c. in quanto, dall’esito delle prove testimoniali aveva ritenuto dimostrato il fatto della caduta nonchè provato il nesso causale tra la condizione del bene e l’esito del sinistro. Non avendo i Ministeri fornito alcuna prova del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, ne discendeva secondo il Tribunale, la loro responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., essendo sufficiente secondo tale disposto la mera sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che aveva dato luogo all’evento.
Ritenne altresì che la circostanza che la I. utilizzasse ordinariamente gli scalini della Caserma per accedere alla propria abitazione, rilevasse quale comportamento incidente ai sensi dell’art. 1227 c.c., quantificandolo equitativamente nella misura de 50%.
2. La Corte d’Appello, con sentenza n. 623/2019 del 17.09.2019, ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda posta dall’originaria attrice. Secondo la Corte d’Appello, il comportamento della I. aveva interrotto il nesso causale tra la cosa ed il danno, escludendo la responsabilità dei Ministeri alla causazione dell’evento, essendo la situazione di evidente pericolo, facilmente superabile attraverso l’adozione di normali cautele da parte della danneggiata. Il comportamento della I., pertanto, doveva considerarsi imprudente e tale da incidere sul nesso causale con la conseguenza di liberare il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c..
3. Avverso tale decisione I.N. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero della Difesa ed il Ministero dei Trasporti resistono con controricorso.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta “omesso esame e illogicità delle motivazioni su un punto decisivo e violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 342 c.p.c., per non aver dichiarato, accogliendo l’eccezione sollevata, l’inammissibilità dell’appello”.
Sostiene la ricorrente che l’impugnazione sarebbe stata priva di specificità, volta a provocare un novum iudicium e non una revisio prioris istantiae.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2051,2697 e 1227 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la nullità della sentenza per vizio di motivazione ed omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe ingiustamente rimesso in discussione la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e che comunque le nuove conclusioni raggiunte in proposito, circa la responsabilità della danneggiata nella causazione dell’evento, sarebbero prive di sostegno probatorio. Osserva il ricorrente che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. opererebbe in assenza della dimostrazione del caso fortuito e nella specie tale circostanza non sarebbe stata dimostrata.
5. L’avvocato della ricorrente, avv. Camillo Carbone, ha chiesto il differimento dell’udienza perchè impossibilitato, come da certificazioni allegate, a trasmettere copia PDF degli atti già depositati nelle forme ordinarie di legge.
6. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021
Codice Civile > Articolo 1227 - Concorso del fatto colposo del creditore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2051 - Danno cagionato da cosa in custodia | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 342 - Forma dell'appello | Codice Procedura Civile