Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.17615 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGPNI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19330-2019 proposto da:

D.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 25, presso lo studio dell’avvocato LUCA BONTEMPI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO TIGANI SAVA;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO ANTONIO MANERA;

– controricorrente –

e contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 215/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata in data 1/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GORGONI MARILENA.

RILEVATO

che:

Franco D.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 215/2019 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 1 marzo 2019, notificata il 16 aprile 2019, articolando due motivi.

Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.P.A..

Il ricorrente espone di aver citato, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, M.L. e l’allora Milano Assicurazioni, oggi Unipolsai Assicurazioni, chiedendone la condanna al pagamento di circa Euro 57.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta la sua autovettura Ferrari. Secondo l’esponente, M.L., alla guida di una Fiat 500, avrebbe impegnato l’incrocio tra la via *****, nonostante il semaforo fosse rosso, costringendolo, mentre attraversava lo stesso incrocio, ad una manovra di emergenza per evitare di essere investito da tergo; manovra che lo faceva urtare prima contro il guard rail e poi contro il muro posto a destra della carreggiata.

Con separato atto l’odierno ricorrente citava M.L. e la sua compagnia di assicurazione per la r.c.a. dinanzi al Giudice di Pace di Tricase, per vedersi risarcito il danno alla persona, quantificato in Euro 5.693,25.

Soppressa la sezione distaccata di Tricase, il Tribunale di Lecce disponeva la riunione dei due procedimenti e, espletate due CTU ed escusso il teste indicato dall’attore, con sentenza n. 78/2016, condannava i convenuti in solido a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale, rispettivamente, quantificati in Euro 55.310,16 e 2.520,52.

La Corte d’Appello di Lecce, investita del gravame da Unipolsai Assicurazioni, accoglieva l’appello, condannava D.M.F. a rifondere l’appellante di tutte le somme versategli in conseguenza del primo pronunciamento e al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

In particolare, la Corte territoriale accertava, sulla scorta di una nuova CTU, che il semaforo, all’incrocio teatro dell’incidente, proiettava luce gialla in tutte le direzioni e che, quindi, al fine di determinare il diritto di precedenza dovesse aversi riguardo per la segnaletica fissa che, nel caso di specie, imponeva al conducente della Ferrari di dare la precedenza al veicolo Fiat 500 e che il testimone, fratello dell’appellato che non era stato in grado di spiegare la sua presenza in corrispondenza dell’incrocio in piena notte, con la sua deposizione non aveva fornito elementi che ponessero in dubbio le conclusioni logiche del CTU.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 115 c.p.c., laddove il giudice dell’appello nell’esaminare le prove offerte dalle parti – è incorso nell’errore di percezione sul demostratum e violato il contenuto oggettivo di una circostanza che aveva formato oggetto di discussione tra le parti: nullità del procedimento (e quindi della sentenza) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4".

La tesi del ricorrente è che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto non spiegata la presenza del teste escusso in corrispondenza dell’incrocio, ove si era verificato l’incidente, attribuendo rilievo ad una eccezione di infondatezza della prova testimoniale sollevata da Unipolsai, omettendo, invece, di considerare che il CID annotava la presenza di D.M.A., testimone nonchè fratello della vittima, a bordo dell’auto al momento dell’incidente; tant’è che era stato necessario rivolgersi al pronto soccorso.

Pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un evidente errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo del CID, censurabile per violazione dell’art. 115 c.p.c. che impone al giudice di non fondare la propria decisione su prove immaginarie, cioè reputate esistenti, ma mai offerte ovvero immaginificamente escluse, cioè su prove che, seppure presenti, non siano state percepite come tali.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'”Omesso esame – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti: nullità della sentenza, in assenza di una c.d. doppia conforme, per essere il giudice incorso nel travisamento di un’informazione probatoria, utilizzata ai fini del decidere e contraddetta da uno specifica atto processuale”.

La Corte territoriale, negando la presenza sul luogo dell’incidente dell’unico testimone oculare, avrebbe travisato l’informazione probatoria contenuta nel CID che riportava la presenza del testimone quale terzo trasportato a bordo della Ferrari coinvolta nell’incidente.

3. La Corte rileva che la procura del controricorrente è conferita su un foglio separato, non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata, difetta dell’indicazione della data di conferimento e contiene espressioni incompatiili con il giudizio di legittimità: ad esempio, conferisce la facoltà di proporre domande ed istanze nuove, di chiamare in causa terzi, di deferire interrogatori e deferire giuramenti.

Il che induce a dubitare che detta procura rivesta i caratteri richiesti dagli artt. 356 e 83 c.p.c..

Si tratta di una questione rilevante ai fini dell’eventuale condanna alle spese del giudizio di legittimità, su cui pende una decisione delle Sezioni Unite, a seguito dell’ordinanza n. 9358 dell’8 aprile 2021, della Seconda sezione civile.

Pertanto, il Collegio dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per le ragioni indicate in motivazione.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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