Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17635 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7163/2017 R.G. proposto da:

A.N.S.E.R. SOCIETA’ COSTRUZIONI EDILI DI M. & c. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

M.D.F.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Roberto Antonio Brigante, e Gigliola Mazza Ricci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via di Pietralata, n. 320;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.

B.M., rappresentata e difesa dagli Avv. Lucia Cescato, e Antonio Guarnieri, con domicilio eletto in Roma, piazza Anco Marzio, n. 25, presso lo studio dell’Avv. Angelo Remedia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 104/16 depositata il 9 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA

1. L’A.N.S.E.R. Società di Costruzioni Edili di M. & C. S.r.l., intestataria di un conto corrente assistito da un’apertura di credito presso l’Unicredit S.p.a., convenne in giudizio la Banca, per sentir dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano l’addebito d’interessi passivi ad un tasso ultralegale, la capitalizzazione trimestrale degl’interessi e l’applicazione della commissione di massimo scoperto, e per sentir rideterminare il saldo del conto corrente, con la condanna della Banca alla restituzione degl’importi illegittimamente addebitati o riscossi.

Si costituì l’Unicredit, ed eccepì la prescrizione del credito azionato e l’infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza non definitiva del 2 gennaio 2014, il Tribunale di Gorizia dichiarò la nullità parziale del contratto, disponendo la prosecuzione dell’istruttoria per il ricalcolo del saldo del conto corrente.

All’esito, con sentenza definitiva del 21 maggio 2014, determinò in Euro 655.197,91 le somme illegittimamente addebitate ed in Euro 397.378,42 il saldo del conto, a credito dell’attrice, in riferimento alla data del 30 giugno 2008.

2. L’impugnazione proposta dall’Unicredit è stata accolta dalla Corte d’appello di Trieste con sentenza del 9 marzo 2016, che ha rigettato l’appello incidentale proposto dall’attrice e la domanda dalla stessa formulata in primo grado, condannandola alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che nel corso del giudizio di primo grado la domanda originaria, avente ad oggetto la condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse, era stata sostituita con altra domanda, volta all’accertamento del saldo a credito dell’attrice, con riserva di proporre la domanda di restituzione in un separato giudizio. Premesso che la dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente risultava nel primo caso funzionale alla ripetizione dell’indebito, e nel secondo all’accertamento del saldo, ha osservato che la natura delle rimesse effettuate sul conto, aventi pacificamente funzione ripristinatoria, comportava una prognosi infausta in ordine all’esito della prima azione, la quale presuppone l’effettuazione di rimesse solutorie. Ha dato comunque atto della rinuncia alla domanda di ripetizione, affermando invece la novità di quella di accertamento del saldo, la quale non comportava una semplice riduzione dell’originaria pretesa, ma l’introduzione di un quid novi, rappresentato da una diversa causa petendi, in ordine alla quale la convenuta non aveva accettato il contraddittorio.

3. Avverso la predetta sentenza l’ANSER ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. L’Unicredit ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 104 e 112 c.p.c., sostenendo che, nel rigettare la domanda da essa proposta, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della reciproca autonomia delle richieste cumulativamente formulate nell’atto di citazione e all’udienza di precisazione delle conclusioni, aventi ad oggetto distintamente la dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente, l’accertamento dei rapporti di dare ed avere tra le parti e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate. Afferma che, nell’attribuire natura incidentale all’accertamento della nullità del contratto, ritenuto strumentale alla ripetizione dell’indebito, la Corte territoriale ha sostituito una domanda diversa a quelle da essa proposte. Contesta la novità della domanda di accertamento del saldo, in quanto anch’essa proposta nell’atto introduttivo del giudizio, osservando, in ordine all’ammissibilità della stessa, che, mentre la proposizione dell’azione di ripetizione è subordinata alla chiusura del conto, con cui si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti delle parti, la rettifica delle risultanze del conto può essere chiesta anche nel corso del rapporto.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 100,112 e 163 c.p.c., artt. 1362,1363 e 2909 c.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che, anche a voler ritenere che la domanda originariamente proposta avesse ad oggetto esclusivamente la ripetizione dell’indebito, la domanda di accertamento del saldo dovrebbe considerarsi inclusa nella stessa, costituendo una conseguenza della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali. Afferma che, nonostante la pendenza del rapporto di conto corrente, entrambe le domande risultano sorrette da un apprezzabile interesse, non richiedendosi, ai fini della azione di accertamento, la lesione di un diritto, ma un semplice stato d’incertezza in ordine alla portata dei diritti e degli obblighi delle parti. Aggiunge che la proposizione della predetta azione non si è tradotta in una lesione dei valori a tutela dei quali è prevista l’immutabilità della domanda, non avendo comportato l’introduzione di fatti nuovi nè lo svolgimento di un’attività diversa dalla mera riqualificazione della pretesa azionata.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112,163,183,189,190 e 281-quinquies c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., osservando che la ritenuta novità della domanda avrebbe dovuto tradursi nella dichiarazione d’inammissibilità della stessa, anzichè nel rigetto, il quale, comportando la formazione del giudicato, ne impedisce la riproposizione in altro giudizio.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., rilevando che il rigetto di tutte le domande da essa proposte, risultante dal dispositivo della sentenza impugnata, si pone irrimediabilmente in contrasto con l’unicità della domanda nuova, affermata in motivazione.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel rigettare la domanda, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della dedotta invalidità delle clausole contrattuali che prevedevano il tasso d’interesse ultralegale, la capitalizzazione trimestrale degl’interessi e la commissione di massimo scoperto, idonea a giustificare la dichiarazione di nullità parziale del contratto.

6. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, sono fondati.

Non merita accoglimento, al riguardo, l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa della controricorrente mediante il richiamo all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’interpretazione della domanda, implicando la ricostruzione della volontà della parte, si traduce in un’indagine riservata al giudice di merito, la cui statuizione è censurabile esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. VI, 3/12/2019, n. 31546; Cass., Sez. II, 13/08/2018, n. 20718; 27/01/2016, n. 1545). Premesso infatti che tale principio non trova applicazione nell’ipotesi in cui si assuma che l’interpretazione fornita dal giudice di merito si sia tradotta in un vizio configurabile come error in procedendo (cfr. Cass., Sez. III, 11/06/2020, n. 11103; Cass., Sez. V, 25/10/2017, n. 25259; Cass., Sez. lav., 11/07/2007, n. 15496), si osserva che nella specie la ricorrente non contesta la natura ed il contenuto attribuiti dalla sentenza impugnata alle domande da essa formulate in sede di precisazione delle conclusioni, nè la parziale diversità delle stesse rispetto a quelle proposte nell’atto di citazione, ma si limita a mettere in discussione la ritenuta inammissibilità della modifica, in relazione all’oggetto delle nuove domande, asseritamente compreso nel petitum di quelle originariamente formulate, ed all’identità dei fatti allegati a sostegno delle stesse. In tal modo, al di là dell’indicazione delle norme violate contenuta nella rubrica dei due motivi, non avente carattere vincolante, essa fa valere, in sostanza, l’errata applicazione dell’art. 183 c.p.c., nella parte in cui vieta la proposizione di nuove domande, consentendo esclusivamente la precisazione o la modificazione di quelle già proposte.

Ciò posto, si rileva che con l’atto di citazione in primo grado la ricorrente aveva proposto tre distinte domande, aventi ad oggetto rispettivamente a) la dichiarazione di nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, nella parte riguardante la determinazione del tasso d’interesse, la capitalizzazione trimestrale degl’interessi e l’addebito delle commissioni, b) l’accertamento dei rapporti di dare ed avere, con il ricalcolo del saldo del conto corrente, e c) la condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse. All’udienza di precisazione delle conclusioni, quest’ultima domanda è stata peraltro abbandonata, essendosi l’attrice limitata ad insistere soltanto per l’accoglimento delle prime due, con espressa riserva di riproporla in un separato giudizio. Orbene, è vero che, come sostiene la sentenza impugnata, la domanda di restituzione di somme illegittimamente corrisposte a titolo d’interessi e commissioni addebitati in conto corrente sulla base di clausole contrattuali invalide è caratterizzata da un petitum e una causa petendi diversi da quelli della domanda di mero accertamento del saldo del conto corrente, al netto dei predetti addebiti, in quanto, pur postulando anch’essa la dichiarazione di nullità delle clausole impugnate e la verifica delle somme illegittimamente poste a carico del correntista, ha ad oggetto non solo la rideterminazione del saldo del conto, ma anche la ripetizione di pagamenti indebitamente effettuati dal cliente, e richiede quindi un quid pluris, costituito dall’esecuzione di una prestazione che si sia tradotta in uno spostamento patrimoniale in favore della Banca, la quale è configurabile, prima della chiusura del rapporto, esclusivamente nel caso in cui alle rimesse eseguite dal correntista possa riconoscersi efficacia solutoria, per essere le stesse affluite su un conto non assistito da un’apertura di credito o contraddistinto da un saldo debitore eccedente l’importo dell’affidamento concesso (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418; Cass., Sez. I, 26/09/ 2019, n. 24051; 24/03/2014, n. 6857). Nella specie, d’altronde, è stata verosimilmente proprio la perdurante pendenza del rapporto di conto corrente, posta anche in relazione con il carattere pacificamente ripristinatorio di tutte le operazioni effettuate dall’attrice, che avrebbe impedito di qualificarle come pagamenti, ad indurre la ricorrente ad evitare d’insistere sulla domanda di restituzione delle somme illegittimamente corrisposte (in ordine al cui accoglimento la Corte d’appello, pur astenendosi opportunamente dall’esame del merito, ha marginalmente espresso una “prognosi infausta”), ed a ripiegare sulla più limitata richiesta di accoglimento delle altre due domande, che avevano maggiori speranze di successo, sulla base degli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato in primo grado. Tale modificazione dell’originaria pretesa, pur avendo comportato una riduzione del petitum ed un parziale mutamento della causa petendi, non si è tuttavia tradotta nella proposizione di una nuova domanda in sostituzione di quella originaria, essendo rimasto fermo il nucleo fondamentale dei fatti allegati a sostegno di quest’ultima, costituito dall’illegittimo addebito di somme in conto corrente a titolo d’interessi dovuti in virtù di clausole contrattuali nulle, e non avendo l’attrice proceduto ad alcun ampliamento delle proprie richieste, che hanno subito anzi una riduzione, essendosi l’attrice limitata ad insistere sui primi due capi di domanda formulati nell’atto di citazione, con il conseguente abbandono del terzo. In proposito, è appena il caso di richiamare il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità di una mutatio libelli è necessario che la parte abbia avanzato una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, e segnatamente su un fatto costitutivo radicalmente differente, in modo tale da proporre un nuovo tema d’indagine e da spostare i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte e di alterare il regolare svolgimento del processo; qualora invece, come nel caso in esame, la parte si sia limitata ad intervenire sulla causa petendi, modificando soltanto l’interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere, si è in presenza di una mera emendatio libelli, consentita anche nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. V, 20/07/2012, n. 12621; Cass., Sez. III, 12/04/2005, n. 7524; Cass., Sez. lav., 19/08/2003, n. 12133). Nel medesimo senso, si sono d’altronde pronunciate in epoca più recente anche le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno confermato che le modificazioni della domanda ammesse ai sensi dell’art. 183 c.p.c., possono riguardare uno o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n. 12310; Cass., Sez. VI, 30/09/2020, n. 20898; Cass., Sez. III, 14/02/2019, n. 4322).

Non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, la quale, preso atto della rinuncia dell’attrice alla domanda di restituzione delle somme illegittimamente addebitate, ha escluso che la stessa avesse comportato una mera delimitazione riduttiva dell’originaria pretesa, ricollegandovi invece la proposizione di una domanda nuova, fondata su una diversa causa petendi: la stessa Corte di merito ha infatti riconosciuto che era rimasta immutata l’originaria richiesta di accertamento della nullità parziale del rapporto contrattuale, rilevando tuttavia che sulla base della stessa si richiedeva ormai “non più il pagamento dell’indebito, ma l’accertamento di una risultanza contabile radicalmente modificata”, ed osservando che tale accertamento non avrebbe potuto condurre ad una statuizione di condanna ai sensi dell’art. 2033 c.c., avuto riguardo alla natura ripristinatoria delle rimesse effettuate. Il nesso di strumentalità in tal modo instaurato tra la domanda di accertamento e quella di condanna si pone peraltro in contrasto con l’autonomia concettuale e giuridica delle stesse, distintamente formulate nelle conclusioni dell’atto di citazione, e con l’indubbio interesse dell’attrice ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente, indipendentemente dalla chiusura del conto e dalla restituzione degl’importi addebitati: come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di conto corrente bancario, l’assenza di rimesse solutorie non esclude l’interesse del correntista ad ottenere, anche prima della chiusura del conto, l’accertamento giudiziale della nullità delle clausole contrattuali riguardanti la misura e la capitalizzazione degl’interessi ed il ricalcolo del saldo, depurato delle appostazioni illegittime, trattandosi di una domanda finalizzata al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non raggiungibile senza l’intervento del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass., Sez. VI, 5/09/2018, n. 21646).

6. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, restando assorbiti gli altri tre motivi, riguardanti l’individuazione delle conseguenze dell’affermata novità della domanda e la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di nullità parziale del contratto.

La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’appello di Trieste, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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