LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6580/2016 r.g. proposto da:
CONSORZIO PESCATORI di GORO soc. coop. a r.l., (cod. fisc. P.Iva *****), con sede in *****, subentrata alla ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PESCA società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore G.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Filippo Barbagiovanni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Ariosto n. 6.
– ricorrente principale –
contro
T.B., (cod. fisc. *****), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Massimo Bianchi, con il quale elettivamente domicilia in Roma, viale dei Colli Portusensi n. 579, presso lo studio dell’Avvocato Dino Ruta.
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in data 18.9.2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. La società cooperativa CONSORZIO PESCATORI di GORO impugnò il lodo arbitrale pronunciato dall’arbitro unico Avv. P.R. per irritualità, nullità e inefficacia, con la richiesta di rigetto delle richieste della controparte.
2. Il lodo aveva annullato la Delib. Assembleare quanto al punto n. 2 dell’ordine del giorno del 11 marzo 2005, con conseguente ripristino della qualità di T. come socio della cooperativa, e con condanna della società cooperativa al risarcimento del danno provocato dall’esclusione del socio liquidato nella somma pari ad Euro 25.000.
3. La società impugnò il predetto lodo per contraddittorietà ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, perchè il giudice arbitrale, dopo aver riconosciuto che, ai sensi dell’art. 12 dello statuto societario, l’esclusione del socio andava deliberata dal consiglio di amministrazione, non aveva considerato che con Delib. 18 marzo 2005 (comunicata il 19.3.2005), il consiglio di amministrazione, in sede di adempimenti conseguenti alla Delib. assembleare, aveva deliberato l’esclusione del socio, deliberazione tuttavia contestata solo stragiudizialmente ma non impugnata innanzi all’arbitro.
4. La corte di appello ha ritenuto, per quanto ancora qui di interesse, infondata la sopra ricordata doglianza, non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 829 c.p.c., n. 11, di contraddittorietà tra dispositivo e motivazione o comunque tra parti della stessa motivazione tale da tradursi nell’impossibilità di ricostruire l’iter logico e giuridico della motivazione impugnata; ha invece ritenuto fondata l’impugnazione, articolata come omessa motivazione ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alla condanna al risarcimento del danno, osservando, tuttavia, in ordine al conseguente giudizio rescissorio, che nessuna prova, in ordine alla quantificazione del danno, era stata fornita dal socio, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria così avanzata.
4. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha dunque accolto parzialmente l’impugnazione proposta da ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PESCA società cooperativa nei confronti di T.B. avverso il lodo arbitrale emesso in data 6.7.2007 dall’arbitro unico avv. P., relativamente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima esclusione del socio, e decidendo nel merito ha rigettato la domanda risarcitoria così formulata.
5. La sentenza, pubblicata il 18.9.2015, è stata impugnata dal CONSORZIO PESCATORI di GORO soc. coop. a r.l. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso anche T.B., proponendo due motivi di censura.
T. ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo ed unico motivo la società ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, in relazione alla contraddittorietà del lodo arbitrale.
2. Con ricorso autonomo, da qualificarsi come incidentale, T.B. ha invece censurato la sentenza sopra ricordata, evidenziando:
2.1 con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 1223 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui, decidendo il merito della fase rescissoria del procedimento, ha rilevato la carenza di prova per la dimostrazione del danno sofferto dal socio in seguito alla illegittima esclusione dalla società.
2.2 con il secondo mezzo omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sempre nella parte in cui, decidendo il merito della fase rescissoria del procedimento, ha rilevato la carenza di prova per la dimostrazione del danno sofferto dal socio in seguito all’illegittima esclusione dalla società.
3. Il ricorso principale è infondato.
3.1 Sul punto, va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio – nella vigenza della normativa precedente, prima dell’intervento novellatore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (normativa quest’ultima applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo la domanda di arbitrato stata presentata in data 25 ottobre 2006) – secondo cui, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, per il lodo contenente disposizioni contraddittorie (corrispondente a quella prevista, per la medesima fattispecie, dall’odierno art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11) non corrisponde a quella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire Inter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11895 del 28/05/2014; v. anche N. 3768 del 2006).
3.2 Ciò posto, non è dato riscontrare la denunciata contraddittorietà interna al lodo arbitrale.
3.3 La società ricorrente ritiene che sia manifesta la contraddittorietà tra quanto rilevato dall’arbitro nel corso della motivazione (laddove riconosceva che, ai sensi dell’art. 12 dello statuto, la competenza a deliberare l’esclusione del socio era in capo al consiglio di amministrazione e non già all’assemblea dei soci) e quanto, poi, sancito nel dispositivo arbitrale (laddove si disponeva la reintegrazione della socia T. nella compagine sociale). La contraddizione – aggiunge, sempre, la società ricorrente – si evidenzierebbe nella circostanza che l’arbitro, nel ripristinare il rapporto sociale con la socia esclusa, avrebbe implicitamente riconosciuto la validità ed efficacia della Delib. assembleare impugnata, e cioè l’idoneità di quest’ultimo deliberato ad escludere la socia della cooperativa, idoneità, invece insussistente in radice, essendo solo il consiglio di amministrazione l’unico organo legittimato, a norma di statuto, a poter deliberare l’esclusione del socio. Si evidenzia ancora da parte della ricorrente che la Delib. del consiglio di amministrazione, questa sì idonea a produrre l’effetto di risoluzione del vincolo sociale, era stata impugnata dalla T. solo in via stragiudiziale e non già innanzi al giudice arbitrale.
3.4 La doglianza così articolata non è fondata.
3.4.1 Invero, non è dato comprendere come sia prospettabile la denunciata contraddittorietà interna, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11 (tra motivazione e dispositivo ovvero anche solo tra parti della motivazione del lodo impugnato), se solo si considera che quest’ultimo si è limitato a riscontrare l’illegittimità della Delib. impugnata di esclusione del socio – che (pacificamente, per stessa ammissione e deduzione della società cooperativa) era stata emessa dall’organo non legittimato – e a disporne, come inevitabile conseguenza, la ricostituzione del vincolo sociale in conseguenza dell’annullamento della Delib. assembleare impugnata. Nè è dato riscontrare che il lodo era stato impugnato e contestato da parte della società oggi ricorrente per non aver preso in considerazione il successivo recepimento della Delib. assembleare in quella del consiglio di amministrazione, con ciò rendendo quest’ultimo deliberato l’unico idoneo a risolvere il rapporto sociale tra le parti.
3.4.2 Ma anche a voler ritenere censurata da parte del ricorrente la decisione arbitrale nella parte in cui disponeva il rispristino del rapporto sociale, nonostante il conosciuto intervento del deliberato di esclusione del socio da parte del consiglio di amministrazione, ciò che avrebbe dovuto essere denunciato, prima innanzi alla corte di appello e, poi, se del caso, innanzi a questa corte di legittimità, non era certo il vizio di contraddittorietà del lodo, declinabile ai sensi del sopra ricordato art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, quanto piuttosto l’erroneità della decisione per aver l’arbitro unico disposto al di fuori dei limiti del mandato arbitrale e senza tenere in considerazione l’eccezione della società in merito all’esistenza del secondo deliberato societario che non consentiva il ripristino del rapporto sociale con la T..
Ne consegue il rigetto del ricorso principale.
3.5 Il ricorso autonomo presentato da T.B. è invece inammissibile per tardività.
Preliminarmente deve qualificarsi come ricorso incidentale il ricorso avanzato dalla T., in via autonoma, successivamente alla notifica del ricorso della società cooperativa, ricorrente principale, notificato tuttavia non tempestivamente rispetto ai termini di cui all’art. 371 c.p.c. (sentenza impugnata pubblicata il 18.9.2015; notifica del ricorso principale del Consorzio Pescatori di Goro, intervenuta tempestivamente, in data 16.3.2016; notificazione del ricorso per cassazione della T. intervenuta invece 18.10.2016, e dunque successivamente al termine ultimo fissato il 26.4.2016 per la notificazione del ricorso incidentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.).
In realtà, stante il principio di unità dell’impugnazione – secondo il quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza – “il ricorso per cassazione proposto come impugnazione autonoma dalle parti, cui sia già stato notificato ricorso avverso la medesima sentenza, vale come ricorso incidentale ed è ammissibile se notificato e depositato nei termini per quest’ultimo previsti” (Cass. S.U. sent. n. 12942/92; v. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7640 del 28/03/2018).
Deve essere precisato che – contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente incidentale nella memoria difensiva del 26.2.2021 – il ricorso principale del Consorzio Pescatori di Goro è stato correttamente (e tempestivamente) notificato presso l’indirizzo del difensore nominato anche domiciliatario Avv. Silvia Lodi, come emerge dalla “ricevuta di avvenuta consegna” allegata al ricorso introduttivo che dà atto dell’intervenuta consegna del ricorso nella relativa “casella di destinazione”, essendo del tutto irrilevante l’allegata (e peraltro non dimostrata) circostanza della mancata ricezione della pec per un non meglio definito “problema tecnico” (Cass. n. 20039/2020) ed essendo naturalmente sufficiente la notificazione dell’atto di impugnazione intervenuta in favore di uno dei due codifensori (Cass. n. 20626/2017; Cass. ss.uu. 12924/2014).
Le spese del giudizio di cassazione sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021
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