Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17653 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31454/2018 r.g. proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Bergamo alla Via Grismondi n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Cesarini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

ricorrente –

contro

Prefettura di Bergamo;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BERGAMO, depositata il 12.9.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice di Pace di Bergamo ha respinto il ricorso in opposizione presentato da S.S. nei confronti della Prefettura di Bergamo in relazione al decreto di espulsione adottato da quest’ultima in data 8 giugno 2018.

Il Giudice di Pace ha rilevato che il ricorrente al momento della notificazione del decreto espulsivo era irregolare nel territorio nazionale in quanto destinatario di atto confermativo di rifiuto di permesso di soggiorno emesso dal Questore di Bergamo in data 25.9.2017, rifiuto motivato sulla base di condanna penale e di precedenti di polizia e per la mancata dimostrazione di redditi leciti, diniego in relazione al quale il ricorrente aveva avanzato impugnativa innanzi al TAR Lombardia che tuttavia aveva rigettato il ricorso; ha dunque evidenziato che la descritta situazione imponeva l’adozione del provvedimento espulsivo, non residuando margini di discrezionalità D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 4, comma 1; ha anche osservato che correttamente il decreto prefettizio aveva svolto il giudizio di bilanciamento tra esigenze di sicurezza interna e legami familiari del richiedente, dando correttamente prevalenze alle prime; ha sottolineato che le allegate esigenze familiari, relative alla presenza del nucleo familiare con minori in Italia, erano state già allegate dal ricorrente nel giudizio impugnatorio innanzi al TAR, che aveva tuttavia stigmatizzato il comportamento del ricorrente come riprovevole perchè macchiato da condanne penali per condotte che neanche la presenza dei familiari erano riuscite ad evitare; ha osservato che comunque la esistenza del contenzioso innanzi al giudice amministrativo per la impugnativa del diniego della richiesta del permesso di soggiorno non integrava una causa di sospensione del giudizio civile ove si discuta, come nel caso in esame, della legittimità del provvedimento di espulsione.

2. L’ordinanza, pubblicata il 12 settembre 2018, è stata impugnata da S.S. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 31,13 e 4, in riferimento alla circostanza della presenza in Italia del nucleo familiare del ricorrente con figli minori in tenera età.

1.2 Il motivo per come prospettato è inammissibile.

Sul punto va subito evidenziato che in realtà vi è una valutazione in fatto sulla situazione familiare svolta sia nel provvedimento prefettizio oggetto di impugnativa innanzi al giudice di pace sia nell’ordinanza emessa da quest’ultimo, sicchè le ulteriori censure articolate in questa sede giudiziale devono ritenersi irricevibili perchè anch’esse articolate in fatto e volte a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione, scrutinio quest’ultimo che è invece inibito al giudice di legittimità.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che, in tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero avente figli minori che si trovano nel territorio italiano e che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al tribunale per i minorenni il rinnovo dell’autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico degli stessi, tenuto conto della loro età e delle loro condizioni di salute, è illegittimo, per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 e art. 31, comma 3, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 3004 del 16/02/2016).

Nel caso in esame la situazione familiare è stata considerata nel provvedimento espulsivo ed è stata ritenuta recessiva rispetto alle esigenze della sicurezza interna in ragione dei precedenti penali addebitabili al ricorrente.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 24 Cost., per non aver il giudice di pace ritenuto antecedente logico del provvedimento impugnato il contenzioso incardinato innanzi al giudice amministrativo per l’impugnativa del diniego del permesso di soggiorno.

2.1 La censura è infondata.

Rappresenta affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui “non rientra tra i casi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., il procedimento conclusosi, dinanzi al G.O., con il rigetto del ricorso dello straniero avverso un decreto di espulsione prefettizio nella pendenza di un procedimento amministrativo dinanzi al TAR instaurato a seguito del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno disposto dall’autorità amministrativa, attesa l’insussistenza di qualsivoglia pregiudizialità logica e giuridica del detto processo amministrativo rispetto alla causa relativa al decreto di espulsione” (così, verbatim, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6370 del 01/04/2004; vedi anche: n. 8833 del 2002, n. 10177 del 2002, n. 10334 del 2002, n. 14062 del 2002; cfr. inoltre: Sez. 1, Sentenza n. 6370 del 2004; Sez. 2, Ordinanza n. 18788 del 10/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 12976 del 22/06/2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15676 del 14/06/2018; Sez. U., Sentenza n. 22217 del 16/10/2006).

Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa) la doglianza del ricorrente deve essere pertanto rigettata.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dei criteri di cui all’art. 28 della Direttiva n. 38/2004 e per contrarietà alle sentenza della Corte di giustizia della Unione Europea, in punto di accertamento dell’effettivo grado di pericolosità sociale dello straniero.

3.1 La doglianza è inammissibile sia perchè la stessa non coglie la ratio decidendi della motivazione impugnata, in ordine alle ragioni di legittimità del provvedimento espulsivo – posto che la ragione di tale provvedimento si fonda invero sul mancato rilascio di un idoneo titolo di soggiorno sul territorio nazionale – sia perchè le censure, peraltro solo genericamente formulate, vorrebbero sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del profilo di pericolosità sociale del ricorrente, giudizio quest’ultimo la cui cognizione è rimessa ai giudici del merito ed invece inibito a questa Corte di legittimità.

4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione di legge in tema di valutazione della prova ed omessa considerazione della situazione lavorativa del ricorrente.

4.1 La doglianza, per come prospettata, presenta un duplice profilo di inammissibilità.

4.1.1 Sotto un primo profilo, occorre evidenziare che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 116 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).

Ne consegue che la doglianza proposta sotto l’egida formale del vizio di violazione dell’art. 116 c.p.c., vorrebbe in realtà sollecitare un nuovo sindacato da parte della Corte di legittimità delle prove già correttamente scrutinate dai giudici del merito.

4.1.2 Sotto altro profilo, la doglianza è ugualmente inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, in quanto non indica nè descrive o allega il contenuto dei documenti del cui omesso esame si duole in questa sede.

5. Il ricorrente propone inoltre un quinto motivo di censura con il quale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, in relazione al procedimento di applicazione del provvedimento di espulsione, in relazione alla mancata comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento amministrativo.

5.1 Anche la quinta censura è infondata.

Sul punto è costante la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che la necessità di dare comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento amministrativo, ai sensi della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero (Sez. 1, Sentenza n. 27682 del 30/10/2018; Massime precedenti Conformi: N. 5080 del 2013).

6. Il sesto mezzo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.

6.1 Il motivo è inammissibile perchè si limita ad affermare in via generale il principio di ripartizione dell’onere della prova che dovrebbe nella subiecta materia coincidere con la stessa ripartizione applicabile ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, senza confrontarsi con le rationes decidendi della motivazione impugnata e senza aggiungere altro.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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