LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10213/2020 proposto da:
K.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Luigi Pastor, 12, presso lo studio dell’avvocato Di Perna Matteo, e rappresentato e difeso dall’avvocato Padalino Christian;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 642/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 642/2019, depositata in data 12/9/2019, ha respinto il gravame di K.S., cittadino del Mali, di riconoscimento, a seguito di diniego da parte della Commissione territoriale, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il racconto del richiedere (essere fuggito dal Paese d’origine, temendo di essere ucciso dal proprio datore di lavoro dopo che, per sfuggire ad un controllo di militari, aveva abbandonato il camion-cisterna che guidava) era non credibile, perchè incoerente e privo di concreti riferimenti, e comunque, dovendosi ricondurre a vicende di vita privata, non integrava i presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria; la Regione di provenienza (il Sud del Mali) non era interessata di situazioni di conflitti armati interni o violenza generalizzata, ai fini della chiesta protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), (come da Report EASO 2018 e da altri siti, *****); non ricorrevano neppure i presupposti per la protezione per ragioni umanitarie, in difetto di situazioni di vulnerabilità oggettiva o soggettiva o di un particolare radicamento, lavorativo o famigliare, in Italia.
Avverso la suddetta pronuncia, K.S. propone ricorso per cassazione, notificato il 3/3/2020, affidato a sei motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4 e 32, dei principi di correttezza e buon andamento dell’amministrazione, ex art. 97 Cost., per essere stato il provvedimento della Commissione territoriale redatto e sottoscritto dal solo Presidente, senza neppure la certificazione del Segretario della Commissione; b) con il secondo motivo, l’illegittimità del provvedimento della Commissione territoriale, confermato dall’Autorità giudiziaria, in punto di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b) e c), commi 4, 5 e art. 19, in punto di ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del richiedente; d) con il quarto motivo, la violazione del diritto di difesa, stante la mancata traduzione in lingua conosciuta della decisione impugnata della Corte d’appello; e) con il quinto motivo, la violazione dell’art. 10 Cost., in relazione al mancato riconoscimento del diritto d’asilo; f) con il sesto motivo, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in punto di diniego della protezione umanitaria.
2. Le prime due censure sono inammissibili, in quanto rivolte al provvedimento amministrativo della Commissione territoriale e non a specifiche statuizioni della Corte d’appello.
3. Il terzo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha esaminato puntualmente sia le dichiarazioni rese dal richiedente, sia la situazione del Paese d’origine.
Quanto alla lamentata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), (esame su base individuale della dichiarazione e della documentazione presentate dal richiedente) non può essere inteso nel senso di imporre l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto al giudicante, il quale, al contrario, è tenuto a enunciare le ragioni del proprio convincimento senza tuttavia dover passare in rassegna ciascuna delle prove offerte dal richiedente asilo ed effettuare una precisa esposizione di tutte le singole fonti di prova e del loro specifico peso probatorio; la stessa norma, al comma 5, detta i criteri della decisione in merito alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, ma non prescrive una valutazione, separata e prioritaria, dei documenti prodotti dal migrante; al contrario, il giudicante è tenuto a un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, cosicchè anche in questa materia la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie ma deve soltanto fornire un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti; nel caso di specie, il giudice d’appello, confermando la valutazione di inattendibilità già espressa in primo grado, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto che i molteplici aspetti di genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni del migrante pregiudicassero l’accoglimento della domanda di protezione internazionale presentata e, in questo modo, ha attribuito alla inverosimiglianza del racconto carattere determinante.
Quanto alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534); ma la Corte di merito ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.
In definitiva, in materia di protezione internazionale, questa Corte ha da tempo chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c). L’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 05/02/2019 n. 3340; in tema, cfr. anche Cass. 27503/2018).
Nella specie, tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati e si è proceduto quindi ad un approfondimento istruttorio, confermandosi, con ampia motivazione, il giudizio di inattendibilità (a fronte di un racconto generico e stereotipato) già espresso in primo grado.
La doglianza è altresì inammissibile perchè mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).
4. Il quarto motivo è inammissibile.
Questa Corte ha di recente precisato (Cass. 11295/2019; Cass. 11871/2014; Cass. 24453/2011) che “in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa ed in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto”.
Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale e, quindi, non il provvedimento di diniego della Commissione territoriale, bensì la verifica della sussistenza del diritto alla protezione internazionale, la violazione degli obblighi di traduzione (al pari di quello di consegna di copia autentica) del provvedimento non rileva di per sè, ma solo nella misura in cui abbia prodotto lesione all’esercizio del diritto di difesa del richiedente.
Nel caso di specie, il ricorrente non precisa nè se la questione fosse stata dedotta nel giudizio dinanzi al Tribunale (in relazione al provvedimento della Commissione territoriale impugnato in quella sede) nè se e in che misura la mancata traduzione integrale del provvedimento di cui sopra (e di quello del Tribunale) in una lingua conosciuta abbia determinato una violazione del suo diritto di difesa, tenuto conto che lo stesso si è regolarmente difeso in tutti i gradi del giudizio.
5. Il quinto motivo è infondato.
Con riferimento all’art. 10 Cost., secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non vi è alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (tra le tante Cass. n. 16362/2016 e Cass. n. 11110/2019).
La tutela complessivamente risultante dai tre istituti suindicati è idonea a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ad obblighi costituzionali o internazionali.
6. Il sesto motivo è infondato.
La pronuncia risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.
Il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, tuttavia, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).
Inoltre, l’accertata – da parte del giudice di merito – situazione sostanzialmente stabile, dal punto di vista della violenza e degli scontri armati, nella regione di provenienza dell’istante, e che ha indotto la Corte d’appello a denegare la protezione, non impedirebbe di certo al medesimo il reinserimento sociale e lavorativo nel suo Paese.
Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria “.
7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021