Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17680 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13763 – 2019 R.G. proposto da:

D.M., – c.f. *****, – T.C., – c.f. *****,

– elettivamente domiciliati in Roma, alla via Paolo Orlando, n. 111, presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Giandotti, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

M.P., – c.f. *****, – P.E., – c.f.

*****, – elettivamente domiciliati in Roma, alla via di San Nicola dè Cesarini, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Stefano Muscaritoli, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 31973/2018 della Corte di Cassazione;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto notificato il 12.4.1997 D.M., proprietaria di un terreno con sovrastante fabbricato (edificio “A”) in *****, alla via *****, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma M.P. ed P.E..

Esponeva che i convenuti, sul confinante lotto di loro proprietà, avevano costruito due manufatti, l’uno (edificio “E”) sovrastante l’altro (edificio “D”), in violazione delle distanze legali.

Chiedeva che i convenuti fossero condannati, tra l’altro, alla demolizione delle porzioni realizzate in violazione delle debite distanze.

1.1. Si costituivano M.P. ed P.E..

Deducevano che l’immobile “D”, ovvero un’autorimessa, era stato realizzato al di sotto del piano di campagna, sicchè non creava intercapedini.

Instavano, tra l’altro, per il rigetto dell’avversa domanda.

1.2. Intervenivano T.C., Pi.An. e la stessa D.M., in qualità di nudo proprietario, il primo, e di cousufruttuari, i secondi, del terreno alla via *****; ribadivano le iniziali richieste dell’attrice.

1.3. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 30172/2002 il tribunale, tra l’altro, accoglieva la domanda dell’attrice, reiterata dagli intervenuti, e condannava i convenuti all’arretramento del manufatto “D” (ossia dell’autorimessa).

2. Con sentenza n. 235/2010 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame principale esperito da M.P. e da P.E. ed in riforma del primo dictum, rigettava la domanda dell’originaria attrice e degli intervenuti.

3. Avverso tale sentenza T.C. e D.M. proponevano revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Deducevano che la Corte di Roma, allorchè aveva affermato che il manufatto “D” fosse interrato, era incorsa in errore di fatto con riferimento agli esiti della c.t.u. espletata in prime cure.

3.1. Resistevano M.P. ed P.E..

3.2. Con sentenza n. 500/2014 della Corte d’Appello di Roma accoglieva la revocazione ed in riforma della sentenza n. 235/2010, in fase rescissoria, affermava che il manufatto “D” non poteva considerarsi interrato, siccome sporgente dal piano di campagna per ml. 1,55.

La corte distrettuale puntualizzava altresì che le ulteriori osservazioni di cui alla sentenza n. 235/2010, circa l’inesistenza di pareti finestrate e della minor misura della linea di fronteggiamento, costituivano affermazioni ultronee, non integranti un’autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere il rigetto dell’iniziale domanda dell’attrice.

4. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione M.P. ed P.E..

4.1. Resistevano T.C. e D.M..

4.2. Con ordinanza n. 31973/2018 questa Corte accoglieva il primo motivo di ricorso – assorbito il secondo – cassava la sentenza n. 500/2014 della Corte d’Appello di Roma e decidendo nel merito dichiarava inammissibile la revocazione esperita da T.C. e D.M. avverso la sentenza d’appello n. 235/2010.

Esplicitava questa Corte che l’errore revocatorio denunciato (alla Corte d’Appello di Roma) da T.C. e D.M. non era nè essenziale nè decisivo.

5. Avverso tale ordinanza T.C. e D.M. hanno proposto ricorso per revocazione ordinaria articolato in due motivi.

5.1. M.P. ed P.E. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso per revocazione con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 1); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. I ricorrenti hanno depositato memorie.

I controricorrenti del pari hanno depositato memorie.

8. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’errore di fatto ex art. 391 bis c.p.c..

Deducono che questa Corte di legittimità, con l’ordinanza n. 31973/2018, è incorsa nell’inesatta ed incompleta lettura della sentenza n. 500/2014 della Corte d’Appello di Roma.

Deducono in particolare che, contrariamente all’affermazione di cui all’ordinanza n. 31973/2018 di questa Corte, con la sentenza n. 500/2014 la Corte di Roma aveva espressamente e specificamente tenuto conto dell’asserita ulteriore ratio decidendi e tuttavia aveva reputato che “fosse ultronea, inidonea al giudicato e non autonomamente atta a supportare la decisione di rigetto” (così ricorso, pag. 11), di cui alla precedente statuizione d’appello n. 235/2010, della domanda di demolizione.

Deducono dunque che questa Corte di legittimità è incorsa in un evidente errore percettivo.

9. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’errore di fatto ex art. 391 bis c.p.c..

Deducono che questa Corte di legittimità, con l’ordinanza n. 31973/2018, decidendo nel merito, è incorsa in un ulteriore errore di fatto, allorchè ha supposto che l’edificio di essi ricorrenti fosse sprovvisto di vedute in direzione del manufatto di M.P. ed P.E..

Deducono in particolare che siffatta supposizione è smentita dalle risultanze istruttorie e dagli esiti della c.t.u.

10. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

11. Questa Corte spiega che l’errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis c.p.c., consiste nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato; che tale genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (cfr. Cass. sez. un. 12.6.1997, n. 5303; Cass. sez. lav. 15.1.2009, n. 844, secondo cui l’errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico; Cass. 22.10.2019, n. 26890).

12. Su tale scorta si rappresenta che questa Corte (con l’ordinanza n. 31973/2018) ha, sì, puntualizzato che la Corte d’Appello di Roma, in sede di revocazione, non aveva tenuto conto dell’ulteriore ratio decidendi – concernente la mancata violazione delle distanze tra pareti finestrate e la misura lineare di fronteggiamento, di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, – che concorreva a sorreggere la precedente statuizione n. 235/2010 di rigetto, in sede d’appello, dell’iniziale domanda attorea di demolizione e di arretramento.

E tuttavia, con l’espressione “per non avere la Corte di merito tenuto conto della ulteriore ratio decidendi” (sì che difettassero i requisiti di decisività ed essenzialità: cfr. pag. 4), questa Corte, al di là della formulazione letterale della locuzione adoperata, ha inteso affermare e rimarcare (contrariamente all’assunto dei ricorrenti: cfr. memoria in data 17.9.2020, pag. 2) che la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 500/2014, pur tenendo conto dell’ulteriore passaggio motivazionale figurante nella precedente statuizione d’appello n. 235/2010, aveva erroneamente “degradato” il medesimo passaggio da autonoma ed ulteriore ratio decidendi a passaggio motivazionale ad abundantiam ed ultroneo.

13. In questi termini si ammetta pure che questa Corte, con l’ordinanza n. 31973/2018, nel reputare erronea l’operata (dalla sentenza n. 500/2014) “degradazione” dell’ulteriore passaggio motivazionale di cui alla sentenza n. 235/2010, abbia in tal guisa, a sua volta, errato.

E però un errore siffatto, da parte di questa Corte, di certo non sarebbe da qualificare come errore “percettivo” bensì, al più, come errore “valutativo”, errore di “giudizio”.

14. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.

15. In verità questa Corte, con l’ordinanza n. 31973/2018, ha deciso nel merito – dichiarandolo inammissibile – il ricorso per revocazione esperito avverso la sentenza n. 235/2010 della Corte d’Appello di Roma.

Questa Corte dunque ha debitamente lasciato impregiudicata la decisione di cui alla pronuncia n. 235/2010 della Corte d’Appello di Roma.

16. In tal guisa gli assunti dei ricorrenti, secondo cui “l’ulteriore errore di fatto commesso dalla stessa Corte di Cassazione concerne nell’aver inteso che l’edificio dei Divinato/Tango (ricorrenti) fosse sprovvisto di affacci antistanti l’intera proprietà dei vicini M./ P. (…)” (così ricorso, pag. 17) e secondo cui “la Corte di Cassazione mal intende il periodo “non può ritenersi che i 25 cm di sporgenza dell’edificio D fronteggino alcuna parete finestrata” riportata dalla sentenza n. 235/2010 del giudizio revocato (…)” (così ricorso, pag. 19), per nulla si correlano alla ratio decidendi dell’ordinanza n. 31973/2018 in questa sede impugnata.

Va dunque condiviso in toto il rilievo dei controricorrenti alla cui stregua il secondo motivo di revocazione veicola “argomentazioni che si sarebbero dovute, semmai, far valere proponendo, all’epoca, ricorso per Cassazione avverso (la sentenza n. 235/2010 della Corte d’Appello di Roma)” (così controricorso, pag. 11).

17. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di revocazione; la liquidazione segue come da dispositivo.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, D.M. e T.C., a rimborsare ai controricorrenti, M.P. ed P.E., le spese del presente giudizio di revocazione, che si liquidano nel complesso in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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