Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17683 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20666-2019 proposto da:

P.N., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MANCINI, 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ORLANDO MARIO CANDIANO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI depositato il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 16/04/2021 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

P.G. e P.N. hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto della Corte di appello di Bari n. 718/2019, depositato il 15 febbraio 2019.

L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Con ricorso depositato in data 20 giugno 2018 presso la Corte di appello di Bari, P.G. e P.N. chiesero la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio contabile, che aveva visto quale originaria parte C.A. e poi, dopo la morte di questa, gli eredi P.G. e P.N., e che si era svolto davanti alla Corte dei Conti Sezione Regionale per la Puglia e poi presso la Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale d’appello dal 13 maggio 2005 fino al 7 maggio 2015, data di deposito della sentenza d’appello. La domanda del 20 giugno 2018 concerneva il solo periodo successivo al 28 giugno 2011, essendo stato il precedente già indennizzato.

Il magistrato designato presso la Corte di appello di Bari, con decreto del 2 agosto 2018, rigettò la domanda per inammissibilità. Il collegio della Corte d’Appello respinse poi l’opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter, evidenziando la tardività della domanda, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, non essendo stato proposto giudizio di revocazione ordinario e non rilevando il termine triennale per la revocazione R.D. n. 1214 del 1934 ex art. 68.

L’unico motivo di ricorso di P.G. e P.N. censura la violazione del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, assumendo che, allorchè la violazione del termine di ragionevole durata del processo si sia verificata in un giudizio in materia pensionistica svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, la sentenza di appello che sia ancora suscettibile di revocazione ordinaria ai sensi del R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, lett. a), diviene inoppugnabile, ai fini della decorrenza del termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 cit., art. 4, soltanto con lo scadere del termine di tre anni previsto, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), per la proposizione di tale impugnazione, mentre nei casi in cui sia proponibile la revocazione straordinaria ai sensi del medesimo R.D., art. 68, lett. b), c) e d), la sentenza deve considerarsi definitiva fin dal momento della pronuncia.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Il motivo di ricorso non supera lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1 (cfr. Cass. Sez. U, 21/03/2017, n. 7155). La Corte di appello di Bari ha deciso la questione di diritto inerente al termine di proponibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento.

Questa Corte ha ormai precisato che, in caso di irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti, la domanda di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, può essere proposta anche all’esito del giudizio di revocazione ordinaria, sempre però che questo sia stato introdotto entro sei mesi dal deposito della sentenza che ha concluso il giudizio presupposto, essendo invece irrilevante, perchè assolutamente straordinario, il termine di tre anni previsto per la revocazione dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 68 (Cass. Sez. 6 – 2, 14/12/2015, n. 25179; Cass. Sez. 6 – 2, 04/01/2017, n. 120; Cass. Sez. 2, 30/07/2019, n. 20505; Cass. Sez. 2, 26/06/2019, n. 17146; Cass. Sez. 6-2, 08/04/2019, n. 9775). Pur dandosi atto che il termine triennale per la revocazione introducesse un elemento di specialità nella disciplina del giudizio che si svolge dinnanzi alla Corte dei conti, lo stesso è stato ritenuto di natura straordinaria per la sua entità. Ne consegue che, non avendo la parte inteso proporre istanza di revocazione nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello della Corte dei Conti, quest’ultima ha assunto carattere di definitività ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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