Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17684 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21594-2019 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO LAURETTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 16/04/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.S. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto della Corte di appello di Salerno n. 630/2019, depositato il 21 febbraio 2019.

L’intimato Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Con ricorso depositato in data 28 novembre 2017 presso la Corte di appello di Salerno, C.S. chiese la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore ed al Tribunale di Nocera Inferiore dal maggio 2005 al maggio 2016, allorchè la causa fu cancellata dal ruolo e dichiarata estinta ex art. 309 c.p.c. per la mancata comparizione delle parti.

Il magistrato designato presso la Corte di appello di Salerno, con decreto del 21 febbraio 2018, rigettò la domanda, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto, in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c. Il collegio della Corte d’Appello respinse poi l’opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter, evidenziando come non fosse stata fornita alcuna prova connessa al danno non patrimoniale patito, in maniera da superare la presunzione negativa di legge. In particolare, secondo i giudici dell’opposizione, il Tribunale aveva sospeso l’esecuzione della sentenza di primo grado, la quale aveva accolto la domanda risarcitoria dell’attore C.F., deceduto in corso di causa con prosecuzione del giudizio da parte dell’erede C.S.. Per la Corte di Salerno, l’estinzione del giudizio di appello aveva così impedito la soccombenza di C.S..

Il primo motivo di ricorso di C.S. censura la “erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c, quanto alla causa dell’estinzione del giudizio presupposto, dovuta alla mancata comparizione delle parti.

Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 309 c.p.c., stante il pregiudizio arrecato al ricorrente dalla cancellazione della causa dal ruolo.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Va premesso che, essendo stato il ricorso per cassazione notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno anzichè all’Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica risulta sanato, con efficacia “ex tunc”, dalla costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, destinatario del ricorso; essendo poichè la sanatoria contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorchè intervenuta oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell’inefficacia della notifica dell’atto introduttivo.

I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, presentano innanzi tutto profili di inammissibilità.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il ricorso, peraltro, elenca tutta una serie di vicende occorse nel giudizio presupposto, assumendo che le stesse potevano essere desunte dalla “documentazione somministrata”, senza però specificare, come imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quale atto del giudizio davanti alla Corte d’Appello di Salerno tali vicende fossero state oggetto di espressa allegazione o istanza.

E’ peraltro indubbio che l’accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di “mancanza assoluta di motivi”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Nel decreto impugnato, la Corte d’Appello ha quindi tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo dalla dichiarazione di estinzione dello stesso per inattività delle parti dovuta alla mancata comparizione, estinzione intervenuta nel 2016, a fronte di domanda proposta nel 2005. Si tratta di deduzione la cui correttezza, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, era stata effettivamente più volte smentita da questa Corte, essendosi affermato che la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti non esclude automaticamente la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l’estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Piuttosto, l’esistenza di un danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di durata del processo – la cui prova si intende di regola insita nello stesso accertamento della violazione – può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto – conclusosi con l’estinzione per inattività delle parti o per rinuncia – si sia protratto dopo la definizione stragiudiziale della lite, con conseguente carenza di interesse delle parti alla celere definizione di quello (cfr. indicativamente Cass. Sez. 6 – 2, 19/09/2016, n. 18333; Cass. Sez. 6 – 1, 23/06/2011, n. 13742; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8716; Cass. Sez. 1, 11/03/2005, n. 5398).

Si rivela tuttavia decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l’incidenza dell’applicabilità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c, nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: “(…) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c.”. La disciplina processuale della mancata comparizione delle parti, di cui agli art. 181 e 309 c.p.c., che conduce alla dichiarazione di estinzione del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo, rientra, invero fra le ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c.

Al riguardo, peraltro, questa Corte ha messo in evidenza come la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, non contemplasse, per le modifiche introdotte dalla sua lett. d, ovvero appunto per l’art. 2-sexies, alcun regime transitorio, come invece stabilito dalla lett. m), intervenendo sulla L. n. 89 del 2001, art. 6 (cfr. in tal senso Cass., Sez. 6 -2, 26/01/2017, n. 2026).

La norma in esame è dunque entrata in vigore il 1 gennaio 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 999).

La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell’onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c.. E’ stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

Contenendo la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. In assenza di norme che diversamente dispongano, e perciò proprio in forza dell’art. 11 preleggi, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), senza che rilevi la natura sostanziale o processuale della disposizione, dando luogo a ius superveniens operante sugli effetti della domanda e implicante un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto, non può che trovare applicazione avendo riguardo al momento della proposizione della domanda di equa riparazione (e, quindi, anche nella fattispecie in esame, essendo stata la domanda presentata dopo il 1 gennaio 2016; cfr. Cass. Sez. 2, 10/10/2019, n. 25542).

Peraltro, proprio perchè la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, introdotto dalla L. n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova “completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonchè quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 10/10/2019, n. 25542).

Nel caso in esame, affermata l’applicabilità ratione temporis della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l’impugnato decreto ha ritenuto che l’opponente C., non avendo impedito la dichiarazione di estinzione, avesse con ciò confermato di non aver avuto alcun interesse ad ottenere una pronuncia di merito nel giudizio presupposto. Nè il C. aveva allegato e documentato di aver svolto una qualche attività processuale nella fase antecedente del giudizio presupposto in grado di contrastare comunque la inferenza presuntiva che il comportamento culminato con l’estinzione deponesse per il difetto di interesse alla celere definizione di quello. Tale argomentato accertamento di fatto dell’inesistenza di una prova contraria alla presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), non è sindacabile in questa sede.

Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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