LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14050-2020 proposto da:
B.R., B.G., B.M., BA.RO., B.I., rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrenti –
Contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il 13/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 16/04/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
B.M., B.G., B.I., Ba.Ro. e B.R. propongono ricorso articolato in due motivi per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’Appello di Palermo il 13 settembre 2019. Questo decreto, in sede di opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter, ha revocato il provvedimento del magistrato designato, ed ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze all’equa riparazione in favore dei ricorrenti, eredi di B.F., per la irragionevole durata di due distinti giudizi amministrativi svoltisi innanzi al TAR Palermo l’uno dal 2002 al 2017 e l’altro dal 2013 al 2017, quantificando in Euro 3.000,00 l’indennizzo per ciascuno dei giudizi presupposti.
L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensive.
Ad avviso della Corte d’Appello di Palermo, pur risultando fondati altri motivi di opposizione, correttamente il magistrato designato non aveva considerato nel computo della durata dei giudizi il periodo successivo alla morte di B.F. (avvenuta l’11 novembre 2014), non risultando superato il termine triennale di ragionevolezza dopo la riassunzione operata dagli eredi. I giudici dell’opposizione hanno poi detratto il periodo di perenzione dal 24 aprile 2012 al 27 maggio 2012, ed hanno determinato in Euro 400,00 per i primi tre anni, in Euro 500,00 dal quarto al sesto anno ed in Euro 600,00 l’importo annuo da accordare per l’irragionevole durata dei giudizi.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, e dell’art. 6 CEDU, l’omesso esame di fatto decisivo e la motivazione omessa o apparente sul punto della esclusione dalla durata dei processi presupposti del periodo successivo alla costituzione degli eredi e di quello intercorso fra il deposito del ricorso e l’istanza di prelievo.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, e dell’art. 6 CEDU, l’omesso esame di fatto decisivo e la motivazione omessa o apparente sul punto del calcolo del quantum dell’indennizzo liquidato, giacchè inferiore al dovuto.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati, rimanendo assorbito così il secondo motivo, il cui esame potrà essere ulteriormente sottoposto al giudice di rinvio. L’erronea indicazione in rubrica degli articoli di legge che si assumono violati non impedisce di identificare il contenuto della censura attraverso le ragioni prospettate dai ricorrenti (la L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, regola il giudizio di opposizione, mentre la censura è tutta incentrata sul diritto all’equa riparazione e sul computo del termine ragionevole).
La Corte d’Appello di Palermo ha ritenuto che B.M., B.G., B.I., Ba.Ro. e B.R. avessero riassunto il giudizio presupposto quali eredi di F.F., senza però che fosse poi decorso il termine triennale minimo per maturare il diritto all’indennizzo.
Questa Corte ha invece più volte espresso l’orientamento, al quale il collegio intende dare continuità, secondo cui, qualora la parte del giudizio civile (o amministrativo) presupposto sia deceduta, l’erede ha diritto a conseguire, “pro quota” e “iure successionis”, l’indennizzo maturato dal “de cuius” per l’eccessiva protrazione del processo, nonchè, “iure proprio”, l’indennizzo dovuto in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il “de cuius” e permane altresì in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole, come deve dirsi avvenuto nel caso in esame -, mentre l’erede ha diritto all’indennizzo “iure proprio” solo per l’irragionevole durata del giudizio successiva alla propria rituale costituzione, la quale come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013, “Fazio ed altri c. Italia” – è condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo, atteso che, nel processo civile, in ipotesi di morte della parte originaria, stante la regolamentazione di tale evento prevista nell’art. 300 c.p.c. (richiamato dall’art. 79 c.p.a., comma 2), non assume altrimenti rilievo la continuità delle rispettive posizioni processuali tra dante ed aventi causa, prevista dall’art. 110 c.p.c., se non dal momento, appunto, dell’effettiva costituzione degli eredi conseguente al decesso del primo (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 13/11/2019, n. 29448; Cass. Sez. 6 – 2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6 – 2, 03/02/2017, n. 3001; Cass. Sez. 6 – 2, 24/01/2017, n. 1785;
Cass. Sez. 6 – 2, 20/11/2014, n. 24771; Cass. Sez. 2, 19/02/2014, n. 4003; Cass. Sez. 1, 07/02/2008, n. 2983). L’unico processo, che ha visto la successione dalla parte originaria ad altra che, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., vi è subentrata, deve, ai fini dell’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, ritenersi, quindi, articolato su due distinti segmenti, uno che vide il de cuius parte e destinatario, al ricorrere della irragionevole durata, dell’indennizzo ex lege e che spetta iure successionis agli eredi che lo abbiano richiesto, e l’altro da cui discende un indennizzo che compete alle parti subentrate. Per tutto il tempo durante il quale, deceduta la parte originaria, gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi o non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo, non vi è la parte che della sua irragionevole durata possa ricevere nocumento, di tal che nessun rilievo può avere la protrazione o la formazione della durata irragionevole del processo senza alcuna parte.
E’ invece inammissibile la censura, sempre contenuta nel primo motivo, relativa al periodo di perenzione del processo. Il ricorso, nella parte espositiva, si limita ad allegare gli estremi dei decreti di perenzione e dei correlati decreti di revoca. Non viene specificato, come imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, quale motivazione avessero i decreti di perenzione (ai sensi del codice del processo amministrativo, artt. 81 e 82, ovvero ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, allegato 3, art. 1), nè in quale atto del giudizio davanti alla Corte d’Appello di Palermo tali vicende fossero state oggetto di espressa allegazione o istanza. La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, invocata dai ricorrenti, nel dichiarare incostituzionale il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e successive modifiche, ha comunque riconosciuto all’istanza di prelievo, cui fa riferimento il citato art. 54, comma 2, l’effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione”. Sicchè la mancata presentazione dell’istanza di prelievo ben può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza o di non serietà dell’interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell’indennizzo (Cass. Sez. 2, 26/08/2019, n. 21709).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso e la conseguente necessità di nuovo accertamento da parte del giudice di rinvio sul computo della durata non ragionevole del processo comporta l’assorbimento del secondo motivo sulla misura dell’indennizzo.
Conseguono l’accoglimento, nei termini indicati in motivazione, del primo motivo del ricorso, l’assorbimento del secondo motivo e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021