Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17686 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16476-2020 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 04/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 16/04/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.G. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto della Corte di appello di Roma n. 2690/2019, depositato il 4 dicembre 2019.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

Con ricorso depositato in data 7 maggio 2019 presso la Corte di appello di Roma, F.G. chiese la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile, svoltosi a far tempo dal 2003 davanti al Tribunale di Roma, poi davanti alla Corte d’appello di Roma ed alla Corte di cassazione, che rigettò i ricorsi con sentenza dell’8 luglio 2015. Di seguito, F.G. propose in data 5 luglio 2016 altresì ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., che, dopo un iniziale rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa di una decisione della Corte di Giustizia UE sul rinvio pregiudiziale di cui all’ordinanza n. 23581/2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, venne dichiarato inammissibile con sentenza del 6 novembre 2019.

Il magistrato designato presso la Corte di appello di Roma, con decreto del 25 giugno 2019 dichiarò inammissibile la domanda per tardività. Il collegio della Corte d’Appello respinse poi l’opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter, evidenziando la tardività della domanda, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, con riferimento alla sentenza che aveva pronunciato sul ricorso per cassazione, e non alla successiva pronuncia resa sulla revocazione. La Corte di Roma escluse altresì la sussistenza del diritto all’equa riparazione per la sola durata del giudizio di revocazione (ancora pendente al momento della proposizione della domanda), alla luce della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quater, secondo cui ai fini del computo della durata del processo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso, stante il rinvio a nuovo ruolo disposto in attesa della pronuncia sulla questione pregiudiziale Eurounitaria.

Il primo motivo di ricorso di F.G. censura la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4, negandosi la verificazione della decadenza nella proposizione della domanda di equa riparazione, in quanto il ricorso per revocazione era stato proposto entro un anno dal deposito della sentenza di cassazione ed il giudizio presupposto, articolatosi in quattro gradi, si rivelava, perciò, unitario.

Il secondo motivo di ricorso di F.G. censura la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, non avendo la Corte di appello tenuto conto del periodo in cui il giudizio di revocazione era stato meramente rinviato a nuovo ruolo e non formalmente sospeso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

LI primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non supera lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, (cfr. Cass. Sez. U, 21/03/2017, n. 7155). La Corte di appello di Roma ha deciso la questione di diritto inerente al termine di proponibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio civile conclusosi innanzi alla Corte di cassazione con statuizione di rigetto, inammissibilità ovvero decisione nel merito del ricorso, in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento. Si è più volte affermato, e va qui ribadito, che, in tema di equa riparazione da irragionevole durata di un processo civile conclusosi innanzi alla Corte di cassazione con una decisione di rigetto del ricorso o di inammissibilità o di decisione nel merito, ai fini della decorrenza del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, il cui “dies a quo” è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell’ambito del quale si assume verificata la violazione – occorre avere riguardo alla data di deposito della decisione della Corte, quale momento che determina il passaggio in giudicato della sentenza, a ciò non ostando la pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis c.p.c., nè la stessa proposizione del ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto, come avvenuto nella specie, trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario, non legato da “rapporto di unicità” con il giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato (Cass. Sez. 6 – 2, 03/05/2019, n. 11737; Cass. Sez. 6 – 2, 03/01/2017, n. 63; Cass. Sez. 6 – 2, 05/12/2012, n. 21863). Le considerazioni del ricorrente sono smentite dallo stesso testo dell’art. 391-bis c.p.c., che, al comma 5, inequivocamente chiarisce: “La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto”.

La sentenza dell’8 luglio 2015, che rigettò il ricorso per cassazione di F.G., segnò, pertanto, la definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell’ambito del quale si assume verificata la violazione della ragionevole durata, ai fini della decorrenza del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

II. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quater, secondo cui, ai fini del computo della durata del giudizio presupposto, “non si tiene conto del tempi in cui il processo è sospeso” deve ritenersi operante non soltanto quando sia stato pronunciato un formale provvedimento di sospensione, ma anche quando lo stesso abbia versato in una situazione di stasi, dovendo il giudice applicare una norma con riguardo alla quale sia stata da altro giudice sollevato incidente di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale o disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., essendo tale circostanza essenziale da valutare sotto il profilo del criterio della “complessità”, di cui alla L. n. 289 del 2001, art. 2, in maniera da consentire una deroga ai parametri medi di ragionevole durata (cfr. Cass. Sez. 1, n. 23055 del 15/11/2010; Cass. Sez. 1, 15/11/2007, n. 23632; Cass. Sez. 1, 17/01/2006, n. 789; si veda altrimenti Cass. Sez. 6 – 2, 16/01/2017, n. 839).

Non rilevano decisivamente i precedenti menzionati dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, resi in fattispecie in cui non era ancora vigente la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quater.

Trattasi, del resto, di ipotesi di sospensione cosiddetta “impropria” in senso lato, conformi sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello, appunto, di ragionevole durata del processo, in quanto evitano agli uffici, alle parti ed alle medesime Corti i dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità o pregiudiziale, fermo il diritto delle parti, rese edotte della pendenza della questione, di sollecitare una formale rimessione della stessa (cfr. Cons. St. Ad. Plen. 15/10/2014, n. 28).

Va così inteso che la Corte d’appello di Roma abbia comunque ritenuto non irragionevole la durata del giudizio di revocazione avverso la sentenza di cassazione, considerando la complessità dello stesso alla luce del rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso disposto in attesa della decisione della questione pregiudiziale Eurounitaria.

Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato Ministero della Giustizia svolto attività difensive.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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